Corte di Cassazione, Sezione III, 3 maggio 2011 n. 9683. In tema di responsabilità civile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione del dovere di giudicare Insta alligata et probata. – Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione artt. 2054 – 2043 c.c..
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase finale dell’attraversamento, sull’apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la stessa – al momento dell’investimento – stava attraversando viale ****. con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto "ad accordare la precedenza".
Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, Fr. Ro., di prevenire l’evento e non ha accertato se l’attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all’inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla St. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste Ma., riportata dalla ricorrente nel ricorso.
Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c., è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).
E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio (Cass., n. 8744/2000).
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese di cassazione.
Così deciso in Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione in Roma il 9.3.2011.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 MAGGIO 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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