CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 16 maggio 2011, n. 10720. In tema di danni da cose in custodia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cc, e la seconda, sotto il profilo dei vizio motivazionale, si fondano sulla premessa che il Tribunale avrebbe violato ogni elementare iter logico, "tanto da inficiare la motivazione della sentenza di gravi ed insanabili lacunosità e contraddittorietà", ritenendo che l’esondazione probabilmente non si sarebbe prodotta se la roggia fosse stata sottoposta ad adeguata manutenzione ed aggiungendo, subito dopo, che gli interventi manutentivi dei Consorzio, ancorché assolutamente sporadici, dovevano ritenersi adeguati stante l’esistenza dello "scolmatore" realizzato alla fine degli anni ottanta, inidoneo a smaltire soltanto la portata eccedente i 7,5 mc/s e quindi solo la portata d’acqua in caso di piogge estremamente rilevanti. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato 1 principi in materia di responsabilità ex art.2051 cc la quale può essere esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il Consorzio non aveva fornito la prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua funzione tutte le misure idonee ad evitare il danno. Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo ai soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

In particolare – il principio è stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui è causa – una pioggia di eccezionale intensità, può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato. (Cass. 5658/010).

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Bassano del Grappa in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Bassano del Grappa in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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