CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – 3 maggio 2011, n. 17146. In tema di tentata rapina.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Nel pomeriggio dell'(omissis) C.R. faceva ingresso all’interno della filiale di … della Banca di Credito Cooperativo Santa Maria Assunta, e impugnando una mitraglietta, probabilmente giocattolo, chiedeva i soldi al cassiere, e, dopo che lo stesso gli aveva risposto di non averne, si allontanava.

Con sentenza del 5.5.2010, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.R. per il reato di tentata rapina aggravata, ritenendo che "se non paiono esserci dubbi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e della inequivocità dell’azione, non altrettanto può dirsi del requisito della idoneità degli atti", in quanto il cassiere della banca aveva dichiarato di non aver avuto alcun timore ad allontanare l’imputato, singolarmente impacciato e in possesso di un’arma giocattolo riparata con nastro adesivo. Evidenziava infine il G.u.p. la circostanza che il rapinatore, "ottenuto in risposta alle proprie "minacce" un irridente diniego" non aveva in alcun modo insistito o tentato di fare ulteriori pressioni, e si era dato subito a maldestra e precipitosa fuga.

Ricorre per cassazione, il Procuratore Generale deducendo la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea interpretazione della legge penale; la sentenza impugnata, con motivazione non condivisibile per l’inconciliabile ed inaccettabile contrasto tra premesse di fatto e conclusioni, pur ritenendo che le modalità della condotta dell’imputato integrassero sia l’elemento soggettivo del reato che quello oggettivo della in equivocità dell’azione, ha posto in dubbio che nella fattispecie concreta potesse essere ravvisabile l’ulteriore requisito della idoneità degli atti necessari per ritenere integrato il tentativo. L’assunto del primo giudice, a parere del ricorrente, non è condivisibile in quanto l’accedere in banca, impugnando un’arma (poco rileva se si trattasse di arma giocattolo) contro il cassiere intimandogli di consegnare il danaro, integra il delitto di tentata rapina aggravata atteso che per "idoneità degli atti" deve intendersi la loro capacità a produrre in concreto l’evento antigiuridico previsto dalla norma e voluto dall’agente. La circostanza che il cassiere della banca abbia, in un certo senso, "spiazzato" il rapinatore asserendo di non aver denaro in cassa, e forse anche sorridendo, nel contesto dei fatti nulla toglie – ad avviso del ricorrente – all’antigiuridicità del fatto, posto che gli atti devono essere ritenuti idonei, con un giudizio "ex ante" ogni qualvolta gli stessi siano, in concreto, adeguati alla realizzazione dello scopo che il soggetto agente si è prefisso. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

È noto che, per il reato tentato, l’art. 56 c.p. richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.

L’idoneità dell’atto è, quindi, la sua capacità causale, cioè la suscettività di produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto, considerata nella sua potenzialità, e valutata con giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, si da determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, al momento in cui l’agente ha posto in essere la sua condotta (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 21955/2005 Rv. 231966; Sez. V, sent. n. 23706/2004, Riv. 229135; Sez. II, sent. n. 7630/2004 Riv. 228557; Sez. II, sent. n. 40343/2003, Riv. 227363).

Premesso che il giudizio sull’idoneità del mezzo implica la risoluzione di una questione di fatto, incensurabile dalla Corte di Cassazione, ove siano applicati esatti criteri giuridici, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, con motivazione incensurabile, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto, nella condotta del C., il difetto di capacità potenziale a produrre l’evento.

Nessun dubbio che l’accedere in una banca, impugnando un’arma contro il cassiere e intimandogli di consegnare il danaro – così come rilevato dal ricorrente – sia atto idoneo a produrre l’evento antigiuridico previsto dalla norma e voluto dall’agente, e ciò a prescindere dal fatto che l’arma impugnata sia o meno un’arma giocattolo.

Nella fattispecie, però, siffatta capacità potenziale è stata correttamente esclusa dal Tribunale, in quanto il comportamento dell’imputato, definito "singolarmente impacciato" e maldestro dal cassiere della banca (che ha immediatamente percepito l’arma impugnata, e riparata con nastro adesivo, come un giocattolo), lungi dall’incutere timore era tale da suscitare unicamente ilarità. Che il piano d’azione predisposto dal reo, nel momento in cui è stato intrapreso, non presentasse pertanto alcuna possibilità di successo, difettando del carattere di "serietà", risulta poi evidente dal fatto che, al diniego irridente del cassiere, il C. non solo non ha avuto alcuna reazione violenta o minacciosa, né ha in alcun modo insistito nella richiesta, ma si è immediatamente allontanato dai locali della banca.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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