Cassazione civile anno 2005 n. 1791 Procedimento avanti le Commissioni tributarie Tassa rimozione rifiuti solidi

IMPOSTE E TASSE TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 15.11.2001 G. R. ha impugnato un avviso di pagamento proveniente dal Concessionario della riscossione e relativo alla T. 2000, proponendo una serie di censure.
La Commissione Provinciale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un atto non compreso tra quelli indicati nell’articolo 19 D.Lgs. n. 546/92. La sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale per lo stesso motivo indicato dal giudice di primo grado ma anche perchè è stato ritenuto che l’avviso di pagamento è un atto irrituale contenente una richiesta "amichevole" di pagamento, improduttiva di effetti giuridici. Il contribuente ha proposto ricorso.
Il Comune di Casalborgone ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale. Il contribuente ha presentato una memoria.

Motivi della decisione
Innanzitutto la Corte dispone la riunione dei ricorsi poichè essi hanno ad oggetto la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto violazione di legge (artt. 72, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 507/93, 11, 12 comma 4, D.P.R. n. 602/73, 19, comma 1 lett. d) prima parte D.Lgs. n. 546/92 e vizi della motivazione sul presupposto che l’atto impugnato sarebbe un atto autonomamente impugnabile "in quanto contemplato all’art. 19, primo comma lett. d), prima parte del D.Lgs. n. 546/92". Ha aggiunto che il contribuente ha la facoltà di impugnare il ruolo anche prima che venga notificata la cartella esattoriale, posto che il ruolo ha natura impositiva. Il Comune ha resistito sostenendo che l’avviso di pagamento era solo "una mera comunicazione bonaria" e che nel retro dell’avviso era scritto a chiare lettere che "contro il presente avviso non è ammesso ricorso giurisdizionale, che potrà essere invece proposto avverso la successiva cartella". Ha evidenziato che il contribuente ha pagato sulla base dell’avviso di pagamento, per cui non è stata poi notificata la cartella, Ha aggiunto che l’avviso bonario consente al destinatario di chiedere la correzione di eventuali errori e che anche a seguito del pagamento il contribuente può chiedere il rimborso di quanto ritiene pagato erroneamente. Ha sostenuto che l’elencazione contenuta nell’art. 19 citato è tassativa, e che il ruolo può essere impugnato congiuntamente alla cartella di pagamento dal momento che non avrebbe senso impugnare il ruolo in astratto.
Con il secondo motivo il G. ha dedotto violazione di legge artt. (32, coma 1 lett. a) e comma 2 lett. b) D.lgs. n. 46799, 19, comma 1 lett. d) seconda parte D.Lgs. n. 546/92 e vizi della motivazione in quanto con la riforma della riscossione l’elenco degli atti impugnabili sarebbe stato ampliato con la "comunicazione della iscrizione a ruolo", che si accosta alla "notificazione dell’iscrizione a ruolo" e che è un atto autonomamente impugnabile introdotto dall’art. 32, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 46/99.
Il Comune ha eccepito l’inapplicabilità della norma invocata poichè nella specie l’iscrizione a ruolo è stata determinata dall’inadempimento del contribuente.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e mancata applicazione degli artt 23 della Costituzione, 2, comma 1 lett. h) e 19 D.lgs. n. 546/92, 9, comma 2 c.p.c., nonchè vizi della motivazione in quanto l’elencazione contenuta nell’articolo 19 deve essere interpretata in maniera estensiva.
Il resistente ha sostenuto l’infondatezza della censura poichè ha ribadito la tassatività degli atti impugnabili.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 19, comma 1 D.lgs. n. 546/92 e dell’art. 23 Cost. e vizi della motivazione in quanto la mancata impugnazione dell’atto ricevuto avrebbe a suo avviso reso definitivo il ruolo.
Il Comune ha eccepito che erroneamente il ricorrente ha equiparato l’atto ricevuto ad un avviso di liquidazione, la cui mancata impugnazione lo fa diventare definitivo, n Comune ha quindi proposto ricorso incidentale avverso la sentenza per hi parte in cui la CTR ha erroneamente compensato le spese. L’atto notificato al contribuente indicava chiaramente che esso non era impugnabile, per cui la compensazione non si giustifica. Ritiene la Corte che il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato. Giova rilevare che il diritto tributario è caratterizzato, tra l’altro, dalla tipicità degli atti che un Ente impostore può porre in essere. Ogni atto è espressione dell’esercizio di un potere assegnato da una norma, che ne individua presupposti ed effetti. Peraltro, in questo settore dell’ordinamento la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal momento che l’azione della pubblica amministrazione è ampiamente regolata dal principio di stretta legalità. Tutto ciò comporta che in linea di massima nella sfera del contribuente si possono produrre solo gli effetti negativi previsti dalla legge per il tipo di atto posto in essere. In questo contesto e su questa base, allora, si può ritenere che l’elencazione degli atti impugnabili che si ritrova nell’articolo 19 del D.Lgs. è tassativa e che non c’è la necessità di approntare una tutela giurisdizionale per atti diversi, che comunque sarebbero inidonei a produrre effetti negativi significativi nella sfera del contribuente. In ogni caso, la previsione contenuta nel primo comma lett. i) dello stesso articolo 19, secondo la quale il ricorso può essere proposto avverso "ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie", costituisce una norma di chiusura che conferma pienamente i principi della tipicità degli atti e della stretta legalità dell’azione amministrativa, e tende a garantire la possibilità di una tutela nelle ipotesi in cui ne dovesse sussistere la necessità perchè una legge speciale o particolare consente l’emanazione di un atto non riconducibile alle categorie generali individuate dal citato articolo 19.
Nella specie, l’atto finto pervenire dal Concessionario della riscossione (invito al pagamento) non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore, senza che ad esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario.
Nè ha pregio l’assunto secondo il quale il contribuente ha il diritto di impugnare il ruolo anche prima che venga notificata la cartella, poichè nell’avviso di cui qui si discute il Concessionario ha scritto che "In caso di mancato pagamento di questo avviso, l’importo complessivamente ancora dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previste dal D.P.R. 602/73". Dal che e agevole dedurre che il ruolo in quel momento verosimilmente non era stato ancora formato.
Nè il richiamo fatto dal ricorrente alla disciplina contenuta nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede la possibilità dell’invito al pagamento, è pertinente poichè la cd. riscossione spontanea a mezzo ruolo riguarda l’ipotesi della iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (come ha chiarito esplicitamente l’art. 32, comma 1, letta nella sua nuova formulazione introdotta con il D.Lgs. n. 326/1999). E’ agevole rilevare che la norma in esame non prevede l’impugnabilità dell’invito al pagamento dal momento che questo atto può essere compiuto per la opportunità di fare emergere in via preventiva e nelle vie brevi eventuali errori (al fine di evitare un contenzioso nel caso di emissione di una cartella errata), e per consentire l’adempimento (quando le somme sono esatte).
Nel caso di cui qui si discute, nella comunicazione del Concessionario era scritto che avverso quell’invito non era proponibile alcuna impugnazione, per cui il contribuente era stato fatto consapevole della inidoneità di quel documento ad incidere nella sua sfera giuridica.
Su questa base, allora, la sentenza impugnata non merita alcuna censura poichè risulta aderente allo spirito ed alla lettera dell’articolo 19 D.Lgs. n. 546/92, che prevede la tutela nei confronti degli atti che sono capaci di produrre effetti negativi per il contribuente.
Anche il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto poichè la CTR ha ampiamente motivato la sua decisione di compensare le spese.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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