Cassazione civile anno 2005 n. 1701 Espropriazione Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 22 giugno 2001 ha condannato il Comune di P. a corrispondere ad E. A., cui con decreto sindacale del 5 settembre 1987 era stato espropriato un appezzamento di terreno (in catasto al L.g. 14, part. 370, 372, 390, 391, 60 e 62) sia l’indennità di espropriazione,che quella di occupazione temporanea, complessivamente determinate dalla Commissione Provinciale di cui all’art. 16 della legge 865/1971, nella misura di L. 380.221.955, sia gli interessi legali sull’indennità di espropriasione dalla data del decreto ablativo e su quella di occupazione della scadenza di ciascuna annualità, osservando: a) che la controversia, dopo il versamento dell’indennità, peraltro in misura più elevata di quella calcolata dal c.t.u. in corso di causa, più non riguardava contrariamente all’assunto del comune,la determinazione di questa ormai conseguita dall’A., ma soltanto il diritto agli interessi legali; b) che detti interessi erano stati richiesti nell’atto introduttivo del giudizio sull’indennità di espropriazione e nelle udienze dell’1^ dicembre 1997, nonchè in quella di precisazione delle conclusioni anche sull’indennità di occupazione: senza alcuna contestazione del comune se non in merito alla richiesta di interessi anatocistici.
Per la cassazione della sentenza il comune di P. ha proposto ricorso per due motivi. L’A. non ha spiegato difese.

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il Comune di P., denunciando violazione degli art. 112 e 306 cod.proc.civ. censura la sentenza impugnata per non aver considerato che controparte con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto la determinazione dell’indennità di esproprio in misura corrispondente al valore di mercato dell’immobile, e che essa amministrazione ne aveva contestato la natura edificatoria ed invocato l’applicazione del criterio di calcolo dell’art. 5 bis; per cui non bastava che l’A. avesse abbandonato la propria domanda in mancanza dell’accettatone di esso Comune che fino all’udienza di precisazione dalle conclusioni aveva insistito nelle eccezioni, nonchè nelle conclusioni già formulate, avendo interesse alla stima giudiziale dell’indennità, sia stabilita dal c.t.u. nella minore misura di L. 150.662.898 (o di L. 90.397.379 con la decurtazione del 40%).
Il motivo e fondato.
Il collegio deve, anzitutto, rilevare che E. A., nell’udienza dell’1^ dicembre 1997, non ha rinunciato affatto agli atti del giudizio (art. 306 cod.proc.civ.), nella cui prosecuzione ha anzi insistito, chiedendo la condanna della controparte al pagamento degli interessi semplici ed anatocistici sulle somme dovutegli a titolo di indennità sia di espropriazione, che di occupazione (cfr. conclusioni a pag. 2 sent.): egli, invece, come peraltro specificato dalla sentenza impugnata (pag. 6) ha rinunciato alla (sola) domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione "soddisfatto dalla somma" di L. 380.221.955 calcolata a tale titolo dalla Commissione provinciale di cui all’art. 15 della legge 865/1971,in misura ben più elevata della stima proposta dal c.t.u.,e regolarmente depositata dall’amministrazione comunale.
Pertanto, la rinunzia sudetta, costituendo espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell’art. 184 cod.proc.civ., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, e non già una rinunzi a agli atti del giudizio sottoposta alla disciplina dell’art. 306 cod.proc.civ., non doveva essere accettata dalla controparte.
E tuttavia la Corte di appello, dopo aver dato atto di tale situazione processuale, ha ritenuto che "l’oggetto della controversia è ormai limitato alla domanda di liquidazione degli interessi legali sulle indennità di espropriazione…", sostanzialmente dichiarando la cessazione della materia del contendere in ordine all’originaria richiesta di stima giudiziale di detta indennità, senza chiedersi se in ordine ad essa fosse venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, e, quindi, la necessità della decisione: che non poteva ricavarsi nè dell’avvenuto versamento della somma da parte del Comune, tenuto ex art. 48 e segg. della legge 2359 del 1865, ad effettuarne il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti; nè tanto meno dalla dichiarata inammissibilità delle richieste dell’ente di restituzione delle maggiori somme dovute corrispondere all’espropriato, perchè formulate soltanto nella comparsa conclusionale.
La stessa decisione impugnata,infatti, ha riferito che l’amministrazione espropriante fin dalla comparsa di costituzione aveva chiesto il rigetto di qualsiasi richiesta della controparte diretta ad ottenere una stima dell’indennità più elevata dell’importo da essa offerto nella misura di L. 3.582.600 ed a suo tempo depositato presso la stessa cassa (pag. 6); ed ha riportato le conclusioni dell’amministrazione espropriante (pag. 2) che aveva insistito nel rigetto della domanda sudetta, chiedendone, in subordine "l’accoglimento nei limiti dell’espletata consulenza tecnica di ufficio", pervenuta ad una stima dell’immobile di L. 90.397.379 (pag. 6).
E tanto era sufficiente a ritenere che permanesse l’obbligo della Corte territoriale di provvedere alla stima giudiziale dell’indennità in questione, posto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (d’ufficio) solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia; e che pertanto nel caso siffatta declaratoria non potesse essere emessa in presenza di opposizione di una delle parti, che chiedeva la naturale conclusione del processo, con una pronunzia che negasse in tutto o in parte il diritto dell’espropriato al conseguimento di una ulteriore indennità.
D’altra parte, non può dubitarsi dell’interesse dell’amministrazione comunale ad ottenere una tal decisione in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, nella specie non si trattava di decidere sull’opposizione alla stima dell’indennità determinata dalla Commissione Provinciale: che, se proposta dall’espropriato, comporta che il giudice può determinare un’indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non una somma inferiore a detta stima in difetto di una domanda all’uopo formulata dell’espropriante.
La stessa Corte territoriale ha, infatti, riferito che il giudizio era stato proposto dall’A. assai prima di detta determinazione, con atto notificato il 22 ottobre 1993, con il quale l’espropriato deducendo di aver subito l’ablazione dei propri immobili con decreto sindacale del 5 settembre 1987, ma che nessuna stima dell’indennità definitiva era stata compiuta dalla Commissione provinciale, aveva dichiarato di voler esercitare la speciale adone sostanzialmente introdotta dalla sentenza 67 del 1990 della Corte Costituzionale, per l’accertamento e la liquidazione giudiziale della giusta indennità dovutagli ex art. 42 Costit. "in misura corrispondente al prezzo di marcato del bene alla data dell’espropriazione" (pag. 4). in tale fattispecie poichè si è in presenza di un’indennità provvisoria non accettata (e, come tale, appartenente ormai ad una fase procedimentale che ha esaurito i suoi effetti), ed in assenza di una stima operata in sede amministrativa con caratteri di definitività, l’espropriante non fa valere una propria contro – domanda rispetto a quella avanzata dall’espropriato, ma contrasta la domanda di questo adducendo gli argomenti ed indicando i criteri che, a suo avviso, dovrebbero portare a determinare giudizialmente un’indennità inferiore rispetto alla pretesa azionata: senza necessità di domanda riconvenzionale con le preclusioni proprie di questa.
Consegue che il giudice deve comunque procedere alla determinazione in sede giudiziaria del "quantum" dell’indennità, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili nei casi singoli, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dell’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonchè da quelli adottati nel compiere la stima della Commissione provinciale (Cass. 3048/2001;
3320/1998; 12857/1997); la quale di conseguenza, se sopravvenuta, è inidonea ad influenzare l’aziona giudiziaria già intrapresa, e non può acquistare carattere definitivo (per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione), nè incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria. E non inerisce, conclusivamente, al "petitum" immediato (elemento di identificazione dell’azione) compiutamente definito dalla domanda di rideterminazione dell’indennità, ancorchè non specificata nel "quantum" (Cass. sez. un. 35/2001, nonchè 6176/2003; 15247/2001).
E consegue altresì che lo stesso giudice può compierne la liquidazione in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere in ultrapetizione al pari di quello che condanni il convenuto ad un qualsiasi indennizzo ovvero al risarcimento del danno in misura inferiore a quella richiesta dall’attore: in tal modo giustificando l’interesse del comune di P. ad ottenere una decisione giudiziale sulla stima sudetta che dovrà,dunque essere eseguita dal giudice di rinvio.
Con il secondo motivo l’ente pubblico,deducendo altra violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.,si duole che la Corte di appello abbia attribuito all’A. anche gli interessi sull’indennità di occupazione,non richiesta all’udienza dell’1^ dicembre 1997 con specifica domanda e neppure in quella di precisazione delle conclusioni ove anzi era stata domandata la sola condanna della controparte al pagamento degli interessi sull’indennità di esproprio.
La censura è, pur essa fondata.
Questa Corte ha ripetutamente rilevato che l’art. 49 della legge 2359 del 1865 fa carico all’amministrazione espropriante di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l’indennità di espropriazione e quella di occupazione amministrativamente liquidate, e,quindi sia quelle offerte che,a maggior ragione le indennità definitive determinate dalla Commissione provinciale ai sensi della legge 865 del 1971.
Ne ha tratto la conseguenza che ove l’espropriante non provveda ad effettuare tale deposito,o vi provveda in maniera insufficiente,sono dovuti – dal giorno dell’espropriazione e/o dalla decorrenza di ciascuna annualità di occupazione, fino al giorno dell’adempimento dell’obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell’indennità o al deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti – gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma e rimasta a disposizione dell’ente espropriante, ed a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento.
Ed allora per accertare se l’una o l’altra di dette indennità siano state o meno depositate in misura corrispondente a quella dovuta, è necessario anzitutto che la parte ne chieda la determinazione giudiziale; e, quindi, che in esito al giudizio venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a tale titolo: atteso che gli interessi compensativi devono essere corrisposti solo sulla differenza tra detti maggiori importi e quelli effettivamente depositati dell’espropriante; e che essi non sono dovuti,per avere quest’ultimo tempestivamente corrisposto le indennità spettanti,se il loro deposito abbia avuto per oggetto somme pari o addirittura superiori a queste ultime.
La relativa disamina e mancata del tutto nella sentenza impugnata che ha condannato il comune di P. al pagamento degli interessi sull’indennità di occupazione per il solo fatto che una richiesta in tal senso era stata formulata dall’attore nella ricordata udienza dell’1^ dicembre 1997 (pag. 7): senza preventivamente accertare se l’A. avesse avanzato anche la domanda di determinazione di detta indennità (che l’amministrazione comunale aveva escluso), se ne avesse documentato il fondamento producendo il decreto di occupazione temporanea (o altro titolo equipollente); e senza accertarne l’ammontare, nè a maggior ragione se l’importo dovuto dall’ente occupante era inferiore a quello effettivamente depositato. Per cui anche in ordine a tale questione la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione della spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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