Cassazione civile anno 2005 n. 1661 Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al tribunale di Lecce notificata il 12 aprile 1989 A. G. conveniva in giudizio l’Ente F. dello S. per ottenerne la condanna alla restituzione della somma di lire 11.504.510, che l’attore assumeva di avere versato in buona fede a richiesta dell’ente convenuto, che la reclamava per i danni causati ai carri ferroviari che avevano trasportato il bestiame di sua proprietà.
Il tribunale accoglieva la domanda e condannava l’Ente convenuto a pagare la somma pretesa, oltre interessi e spese processuali.
Sulla impugnazione della società F. dello S. spa la Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2000, dichiarava improponibile la domanda proposta da A. G. in applicazione della norma di cui all’art. 58 del DPR 30 marzo 1961, n. 197, secondo cui l’azione non poteva essere proposta senza che l’avente diritto avesse presentato il reclamo in via amministrativa e prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo stesso, se questo intanto non fosse stato deciso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A. G., che ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.
Ha resistito con controricorso la società T. spa, che preliminarmente eccepisce che l’ius super-veniens, costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, non potrebbe avere effetto retroattivo.
Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo l’erronea e falsa applicazione della norma di cui all’art. 58, 1^ comma, del DPR 30 marzo 1961, n. 197 – il ricorrente denuncia che la declaratoria d’improponibilità della domanda era stata adottata in base ad una disposizione non più in vigore poichè della suddetta disposizione la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 1993 (pubblicata sulla G.U. n. 8 del 17 febbraio 1993), aveva dichiarato la incostituzionalità nella parte in cui essa escludeva l’esperibilità dell’azione innanzi agli organi di giurisdizione ordinaria in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.
Con il secondo mezzo di doglianza – deducendo l’erronea e falsa applicazione della norma di cui all’art. 56, 1^ comma, del DPR 30 marzo 1961, n. 197 – il ricorrente critica la decisione del giudice d’appello nella parte in cui la Corte salentina che anche all’azione avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite dalla società fosse applicabile la disciplina di cui alla predetta norma dell’art. 58 del citato DPR. Il primo motivo è fondato.
Con la sentenza n. 40 del 1993, pubblicata quando il giudizio in oggetto era in corso in primo grado, la Corte costituzionale, chiamata a decidere della conformità ai parametri primari degli art. 3 e 24 Cost. della norma di cui all’art. 58 del DPR n. 197 del 1961 (nella parte in cui essa subordinava il promovimento delle azioni basate "sulle condizioni e tariffe" del trasporto ferroviario delle merci al previo reclamo in via amministrativa seguito da risposta o dall’inutile decorso del termine di novanta giorni) di detta disposizione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per il fatto che essa concretava un privilegio ingiustificato per l’amministrazione ferroviaria, come tale lesivo del principio di uguaglianza, e menomava fortemente il diritto di difesa garantito.
La sopravvenuta incostituzionalità della norma comportava che di essa non poteva essere fatta applicazione nei giudizi in corso, per cui le domande introdotte senza il preventivo reclamo in via amministrativa diventavano del tutto proponibili.
Contrariamente a quanto assume la parte resistente, devesi, infatti, ribadire che è pacifico ex plurimis: Cass., n. 1494/2001; Cass., n. 4722/99; Cass., n. 9604/94) che l’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa d’incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quelli nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.
L’inapplicabilità della disposizione di legge dichiarata incostituzionale assorbe il secondo motivo dell’impugnazione, poichè, stabilito in via generale che più non occorre il preventivo reclamo di cui alla suddetta norma dell’art. 58, non mette conto accertare se nella previsione della norma dichiarata incostituzionale rientrasse anche la istanza di restituzione proposta dal ricorrente.
L’impugnata sentenza, di conseguenza, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le pese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *