Cassazione civile anno 2005 n. 1621 Regolamento di giurisdizione

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. REGIUDICATA CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
F. R., dipendente del Ministero del lavoro, venne trasferito alla Regione siciliana ai sensi della legge regionale n,53 del 1985 e fu inquadrato, con decreto dell’Assessorato regionale alla Presidenza n. 4322 del 7 aprile 1987, nel "Ruolo speciale transitorio" con la qualifica di "dirigente del ruolo amministrativo regionale" a decorrere dal 31 dicembre 1985.
In data 31 luglio 1994 si dimise volontariamente dall’impiego.
Nel 1992, aveva chiesto all’Amministrazione di attribuirgli la nuova qualifica di dirigente superiore, introdotta dalla legge regionale n. 21 del 1986, con la stessa decorrenza giuridico-economica retroattiva (al 1^ gennaio 1986 o al 1^ agosto 1986) già riconosciuta ad altri dipendenti nella sua stessa condizione e tale istanza ripeteva dopo la conclusione del rapporto di lavoro, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1995, che aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 2 della l.r. n. 21/1986 per irrazionale disparità di trattamento in danno degli ex dipendenti statali.
L’Assessorato negava la riconoscibilità del diritto con provvedimento n. 89687 del 29 agosto 1995, che il R. impugnava, unitamente al decreto di inquadramento, davanti al Tribunale amministrativo di Catania con ricorso notificato in data 13 ottobre 1995.
Il giudice adito, con sentenza n. 1020 del 27 maggio 1999, rigettava il ricorso.
In data 28 dicembre 2001 – affermando di essere venuto a conoscenza del fatto che, in quello stesso periodo, l’Amministrazione regionale aveva proceduto al riesame generalizzato delle posizioni dei dipendenti, anche se già collocati in pensione, che erano in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. n. 21 del 1986, attribuendo loro, retroattivamente, la controversa qualifica – il R. intimava l’Assessorato di provvedere negli stessi termini anche nei suoi confronti.
Non avendo ricevuto risposta, con ricorso depositato il 13 maggio 2002, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catania e, premessa l’attualità della propria pretesa, fondandosi la medesima su un nuovo interesse ad agire, chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla qualifica di dirigente superiore a decorrere dal 1.7.1986, con condanna dei convenuti Assessorato regionale alla Presidenza della Regione Sicilia e Assessorato regionale lavoro e previdenza sociale, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.
Con sentenza in data 11 novembre 2002 il Tribunale amministrativo declinava la propria giurisdizione, sul rilievo che la controversia involgeva, bensì, questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro precedente la data del 30 giugno 1998, ma era stata introdotta dopo la data del 15 settembre 2000, conseguendone, a norma dell’art. 69, settimo comma del d.lgs. n. 165 del 2001, la sua devoluzione per intero alla giurisdizione ordinaria.
Di qui l’azione proposta dal R. davanti al Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, al fine di ottenere il medesimo bene della vita già perseguito davanti al giudice amministrativo.
Il Tribunale, con sentenza in data 9 marzo 2004, declinava, a sua volta, la giurisdizione, osservando che la controversia atteneva a pretese riferibili al solo periodo di tempo precedente la data del 30 giugno 1998 (fissata dalla legge come limite temporale alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) e che non valeva a determinarne la devoluzione alla giurisdizione ordinaria la circostanza che il giudizio davanti al TAR fosse stato introdotto dopo il 15 settembre 2000, in tal senso dovendo interpretarsi la disposizione dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ripetitiva dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998), altrimenti dubitabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 76 Costituzione.
Il R. propone ora a questa Corte ricorso per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione e sollecita l’affermazione della giurisdizione ordinaria, osservando che: a) il fatto costitutivo del diritto azionato è nuovo e diverso rispetto a quello che ebbe a giustificare il ricorso deciso dal TAR con la sentenza del 27 maggio 1999, consistendo nella sua illegittima esclusione dal procedimento di riesame generalizzato, con cui fu attribuita ad altri ex dipendenti, nel dicembre 2001, la qualifica di dirigente superiore; b) in ogni caso, la norma dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata nel senso di legittimare il lavoratore a far valere davanti al giudice ordinario, dopo il 15 settembre 2000, anche le pretese riferibili a diritti sorti prima del 30 giugno 1998, ma non portate all’esame del giudice amministrativo entro la data del 15 settembre 2000.
Le Amministrazioni regionali, ritualmente intimate, non si sono costituite.

Motivi della decisione
Osserva, preliminarmente, la Corte che, rispetto al denunziato conflitto negativo di giurisdizione, è irrilevante la circostanza che, alla data (29 aprile 2004) in cui è stato proposto il ricorso per Cssazione, fosse passata in giudicato (formale) la sola sentenza del Tribunale amministrativo di Catania, mentre la sentenza del Tribunale del lavoro di Siracusa, depositata in data 9 marzo 2004 e non notificata, era ancora suscettibile di impugnazione (per non avvenuta scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.). La norma dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c. presuppone, infatti, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del conflitto (positivo o negativo) "in ogni tempo", dimostra di considerarne possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto (giurisprudenza costante; per tutte, Cass. Sez.un. 26 luglio 2002 n. 11102, 29 aprile 2003 n. 6690, 14 novembre 2003 n. 17207.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito del denunciato conflitto, osserva la Corte che è lo stesso ricorrente a ricordare come la sua pretesa di essere inquadrato nella qualifica di dirigente superiore a far tempo dal 1987 avesse già costituito oggetto di una prima controversia, introdotta davanti al Tribunale amministrativo di Catania e conclusasi con sentenza in data 27 maggio 1999 n. 1020, passata in giudicato.
Questa sentenza è stata anche prodotta dal ricorrente, il quale ne sottolinea, peraltro, il carattere di mera pronuncia "processuale" o "di rito" e, perciò, l’inidoneità ad acquistare forza di giudicato ex art. 2909 c.c. in merito agli interessi dedotti in causa.
La verifica della portata dell’anzidetta pronuncia diventa determinante ai fini della decisione da assumere in questa sede, dovendosi tener conto del principio, ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite, a mente del quale le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno (anche) in punto di giurisdizione, determinandone l’incontestabilità (c.d. efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato (vedi Cass. Sez. un. 27 gennaio 1993 n. 1007, 1^ settembre 1999 n. 605 e, da ultimo, fra le numerose altre conformi, 1^ ottobre 2002 n. 14080, 12 marzo 2004 n. 5184).
Corollario del principio considerato è che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario o amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente a un determinato rapporto di lavoro estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria e, pertanto, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie tra le stesse parti riguardanti domande aventi titolo in quel medesimo rapporto.
Alla verifica di cui trattasi la Corte può procedere direttamente, costituendo insegnamento pacifico, dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 226 del 25 maggio 2001, quello secondo cui il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno che risulti dagli atti acquisiti al processo e, a tal fine, procedere alla sua interpretazione con cognizione piena e indipendente, nei risultati, dalla valutazione che (in ipotesi) ne abbia dato il giudice del merito (tra tante, Cass. 27 gennaio 2003 n. 1153).
Ora, se si ha riguardo al contenuto della decisione del Tribunale amministrativo di Catania n. 1020 del 1999, risulta, con tutta evidenza, che la stessa ha giudicato su una domanda di accertamento del diritto alla qualifica di dirigente superiore, che il R. fondava sul rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione regionale e sull’inadempimento della medesima all’obbligo di provvedere all’attribuzione del corrispondente inquadramento, in applicazione dell’art. 2, lett. A) della legge regionale n. 21 del 1986, nel testo risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza di Corte costituzionale n,185 del 1995. Altrettanto evidente è che il giudizio si è concluso con una statuizione di merito; difatti la domanda è stata rigettata per la ritenuta insussistenza del diritto fatto valere in esito all’accertamento della non tempestività della impugnazione del provvedimento amministrativo considerato (dal ricorrente) illegittimo e della ravvisata conseguente irretrattabilità della situazione sostanziale in tal modo determinatasi.
A loro volta, i due giudizi conclusisi con le pronunce causative del denunciato conflitto negativo di giurisdizione, propongono questioni che sono identiche a quelle già esaminate e decise con efficacia di giudicato, dal momento che la pretesa del ricorrente è, ancora una volta, quella far accertare il proprio diritto alla qualifica di dirigente superiore e, oggi come allora, il fatto costitutivo dell’anzidetta rivendicazione è rappresentato dall'(asserito) inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo, riveniente dalla legge regionale n. 21 del 1986, di provvedere all’attribuzione di tale inquadramento – con decorrenza dal 1987 – ai dipendenti ed ex dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge.
Se ne deve concludere, in applicazione degli enunciati principi di diritto, che al giudicato n. 1020 del 1999 del Tribunale amministrativo di Catania va riconosciuta efficacia non solo formale, ma sostanziale anche per ciò che riguarda la (implicita) statuizione affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni oggetto di controversia, conseguendone la incontestabilità di tale giurisdizione rispetto ai giudizi, di identico contenuto, introdotti successivamente dal R..
Tanto è sufficiente a precludere a questa Corte la possibilità di risolvere nei termini auspicati dal ricorrente il denunciato conflitto di giurisdizione, si che il ricorso da esso proposto deve essere rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di costituzione delle Amministrazioni regionali intimate.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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