Cassazione civile anno 2005 n. 1576 ICI

TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto dell’8 settembre 1999 il Comune di B. stabiliva in lire 163.000 l’importo ICI da rimborsare a favore della contribuente, proprietaria di un fabbricato ad uso non abitativo, somma determinata dal fatto che la rendita di detto immobile era stata catastalmente calcolata in lire 20.400.000 e successivamente, a partire dal 30 giugno 1998, modificata in lire 3.020,000.
Più precisamente il Comune liquidava l’ICI assumendo che la rendita del fabbricato in questione fosse di lire 20.400.00 per il primo semestre 1998 e lire 3.020.000 per il secondo semestre dello stesso anno.
L’atto di determinazione veniva impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di B. che, con sentenza 630/1/00 pronunciata il 13 novembre 2000, accoglieva il ricorso riconoscendo che, come richiesto dalla ricorrente in via subordinata, il valore su cui calcolare l’ICI relativo al periodo di imposta del 1^ semestre 1998 dovesse corrispondere alla rendita presunta dichiarata dalla sig.ra R. in lire 7.200.999.
Tale decisione veniva impugnata dal Comune davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Si costituiva nel giudizio di appello la contribuente.
La Commissione, con la sentenza 21/2/02 depositata il 14 giugno 2002, confermava quanto statuito in primo grado.
Avverso detta decisione l’Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Resisteva con controricorso l’intimata contribuente e presentava memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
Con il motivo del ricorso il Comune ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92".
Secondo il ricorrente, se è vero che la norma citata prevede l’utilizzo di rendite presunte sia per gli immobili privi di rendita che per quelli la cui rendita non è più adeguata, è parimenti vero che, nel caso di intervenute variazioni sul valore dell’immobile, il contribuente ha l’obbligo di denunciare al Catasto dette variazioni e solo da quel momento può utilizzare una nuova rendita presunta nell’attesa che il Catasto ne determini una nuova.
Nel caso di specie risulterebbe che le contribuenti solo nel 1998 avrebbero presentato la prevista denuncia di variazione al catasto, per cui, fino a quel momento, non era loro consentito discostarsi dalle rendite fino ad allora assegnate, giacchè la normativa ICI vincolerebbe i contribuenti al valore risultante dalla rendita presente in catasto. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. E’ legittimo il comportamento della resistente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, dal momento che la formulazione normativa, applicabile ratione temporis, permette che, in presenza di variazioni permanenti intervenute sulle unità immobiliari ed aventi rilevanza sull’ammontare delle rendite catastali, il contribuente possa corrispondere l’imponibile ICI determinando lo stesso sulla base di una rendita presunta, con riferimento alla rendita di fabbricati similari. E’ del pari, in ogni caso, incontrovertibile che, proprio al fine di evitare elusioni ed evasioni fiscali, si debba procedere alla richiesta di riaccatastamento alla luce degli eventi sopraggiunti, modificativi delle rendite catastali preesistenti.
Nella controversia che ne occupa, inerente ai rapporti tributari relativi al primo semestre 1998, l’accatastamento degli immobili de quibus è stato formalizzato proprio nell’anno 1998.
Costituisce, comunque, dato saliente che nella fattispecie la variazione della rendita catastale, acclarata incontrovertibilmente in causa, intervenne mentre era ancora pendente il giudizio di primo grado avente ad oggetto la disputa sulla corretta determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’ICI, tributo controverso, e quindi il rapporto tributario,- che riguardava specificamente il parametro di fatto sulla cui base doveva calcolarsi l’imponibile, e che pertanto dovevasi necessariamente verificare, – non si era ancora esaurito. L’organo di gravame ha seguito nella sostanza siffatta impostazione dato che, prendendo atto della nuova stima, ha confermato nel merito la prima decisione, utilizzando il dato ai fini del suo convincimento, siccome il Comune creditore, disquisendo piuttosto sulla sua irretroattività, non aveva contestato nè che fosse intervenuta la revisione, nè che gli immobili in questione presentassero differenti connotazioni nelle annualità contestate. Ed allora, in assenza di contrasto sui detti punti, nonchè di elementi contrari che il Comune, parte creditrice, avrebbe potuto allegare, è opportuno accertare se dalla rendita modificata per l’anno 1998 possono trarsi elementi valutativi anche per il periodo che ne occupa. D’altro canto il Comune si è limitato ad eccepire la mancata contestuale richiesta di accatastamento ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. 13/04/1939 N. 652 senza menzionare fatti modificativi, comunque incidenti sulla rendita catastale, determinata nell’anno 1998 ed intervenuti nell’arco di tempo del primo semestre del 1998.
Pertanto si appalesa opportuno che, previa cassazione della sentenza impugnata, la controversia venga rinviata ad altra sezione della C.T.R. Piemonte affinchè il giudice di rinvio possa verificare se il riaccatastamento, eseguito nell’anno 1998, contenga elementi, valutazioni puntuali e dettagliate descrizioni degli immobili utilizzabili per il periodo di imposta de qua che possano far presumere la congruità dello stesso anche per il primo semestre 1998 ai fini del calcolo dell’importo del rimborso inerente a detto periodo.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla determinazione delle spese di questo giudizio.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Piemonte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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