Cassazione civile anno 2005 n. 1551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6332 del 18 aprile 2003 ha rigettato il ricorso principale dell’appaltatore F. F. ed il secondo motivo di ricorso incidentale delle soc. coop. edil. a r.l. La P., P., P., Famiglia unita, P. e P. e, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 643/01. A sostegno della decisione il giudice di legittimità ha osservato, tra l’altro, che i primi quattro motivi del ricorso principale erano inammissibili, in quanto il ricorrente aveva prospettato temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi del giudizio, e che il rigetto della domanda delle cooperative di risarcimento del danno subito a seguito della sospensione dei lavori era dovuto ad un errore del giudice di rinvio nell’interpretazione della sentenza che aveva cassato la decisione di appello. Il F. è ricorso l’11 novembre 2003 per la revocazione della sentenza ed ha depositato memoria il 4 novembre 2004. Altra memoria è stata depositata il 9 novembre 2004 dalle cooperative controricorrenti.

Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando, in relazione agli artt. 291 bis e 395, n. 4^, c.p.c., che la sentenza impugnata per revocazione è l’effetto di errori di fatto, lamenta con quattro motivi che la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente supposto che;
1) i primi quattro motivi del ricorso principale da lui proposto avverso la sentenza del giudice di rinvio riguardassero l’evidenziazione di errori di calcolo contenuti nella relazione del c.t.u.;
2) nel ricorso per Cassazione non fosse stato indicato l’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni alla relazione medesima, non menzionate nella decisione della corte d’appello, erano state tempestivamente formulate;
3) dal precedente intervento operato nel processo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10242/97 risultasse la proposizione da parte delle cooperative di un’autonoma azione risarcitoria fondata sulla sospensione dei lavori;
4) il giudizio di rinvio fosse stato limitato alla sola verifica dell’esistenza dei danni e non includesse anche la rinnovazione dell’indagine sulla fondatezza della pretesa risarcitoria.
L’impugnazione è inammissibile.
L’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione deve consistere in un’erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata abbia pronunciato (cfr.: Cass. civ., sent. 16 febbraio 1998, n. 16049).
Nessuna delle doglianze del ricorrente si sostanzia, invece, nella deduzione di una falsa percezione della realtà da parte del giudice, essendosi egli limitato a prospettare una molteplicità di inesatti apprezzamenti di atti processuali.
La decisione impugnata ha dato atto, infatti, di avere esaminato il ricorso principale avverso la sentenza del giudice di rinvio ed il precedente intervento nel processo della corte di Cassazione ed all’interprefazione data del loro tenore ed estensione si rivolgono le censure formulate, in quanto con esse si deduce che il giudice di legittimità sarebbe ad essa pervenuta escludendo o supponendo, rispettivamente, l’esistenza o l’inesistenza in tali atti di alcune espressioni che avrebbero indotto invece ad una diversa esegesi.
L’impugnazione della sentenza della corte di Cassazione non è ricon- ducibile, dunque, al parametro normativo dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolve nella denuncia di una inadeguatezza motivazionale sin- tomatica di un vizio del giudizio, che non è consentita avverso una pronuncia di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E. 2.100,00, di cui E. 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *