Cassazione civile anno 2005 n. 1521 Contraddittorio Ricorso Beneficio d’inventario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 25.11.1999, pronunciando in Camera di consiglio su reclamo della s.p.a. Cassa di risparmio di M., ha revocato l’ordinanza del 12.10.1999 dello stesso tribunale in composizione monocratica, con la quale era stata accordata a M. e S. S. una proroga di due anni del termine assegnato ai predetti ai sensi dell’art. 500 c.c., per la liquidazione delle attività ereditarie del genitore V. S. deceduto il 7.1.1993. Ha ritenuto il tribunale che il termine predetto è termine di decadenza, come si desume dalla espressa previsione dell’art. 505, comma 1, c.c., e come tale non è suscettibile di proroga, non essendo questa prevista dalla disciplina particolare delle successioni; che l’improrogabilità del termine si ricava, comunque, anche dalla ratio che vi è sottesa, ravvisabile nell’interesse dei creditori e dei legatari alla certezza di situazione giuridica, quanto all’individuazione del patrimonio sul quale potranno soddisfarsi.
Avverso l’ordinanza M. e S. S. hanno proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidandone l’accoglimento a tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, la Cassa di risparmio di M..
Le altre parti alle quali il ricorso è stato notificato non hanno svolto difese.
I ricorrenti e la resistente hanno depositato memorie.
La seconda sezione civile della Corte, alla quale il ricorso è stato assegnato, con ordinanza n. 850/03, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente ravvisando l’opportunità di una decisione delle Sezioni unite civili, in considerazione del contrasto rilevato nella giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di ricorrere, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 74 9 c.p.c., disponga la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. agli eredi accettanti con beneficio di inventario dal medesimo tribunale in composizione monocratica per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.
Il Primo presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

Motivi della decisione
1. La questione sottoposta all’esame di queste Sezioni unite concerne l’ammissibilità o meno del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la revoca della proroga del termine assegnato dal medesimo tribunale in composizione monocratica ex art. 500 c.c. agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.
L’ordinanza della seconda sezione, pur mostrando di propendere per la tesi affermativa, ritiene opportuno l’intervento chiarificatore delle sezioni unite.
Osserva l’ordinanza che, avuto riguardo alle modalità con cui si è svolto il procedimento davanti al tribunale (art. 749, comma 3, c.p.c.) ed alle contestazioni delle parti in ordine alla prorogabilità del termine di cui all’art. 500 c.c., sia in astratto che con specifico riferimento alla concreta fattispecie, essendosi dedotto e contrapposto, in concreto, all’interesse ed all’esigenza degli eredi accettanti con beneficio di inventario di avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per il compimento delle complesse operazioni necessarie per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, quello dei creditori ad una sollecita definizione delle operazioni medesime, il provvedimento del tribunale di diniego agli eredi della proroga del termine, emesso a seguito di reclamo della creditrice Cassa di risparmio di M., sembra idoneo a pregiudicare in maniera definitiva le ragioni degli eredi, per la previsione, tra l’altro, della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 505, comma 1, c.c., conseguente al mancato compimento delle menzionate operazioni, e ad incidere quindi su posizioni sostanziali di diritto soggettivo, assumendo il carattere della decisorietà che è richiesto dalla giurisprudenza della Corte ai fini della ricorribilità ex art. 111 Cost..
Tale soluzione affermativa, prosegue l’ordinanza, sembra trovare conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato, sia con riferimento alla specifica materia ereditaria (sent. n. 4897/87) che ad altre materie (sent. n. 7214/96 in tema di procedimento di liberazione dell’ipoteca; sent. n. 4620/96, in tema di revoca dell’amministratore del condominio), che anche i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione sono impugnabili con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., a motivo della loro potenzialità ad incidere in maniera definitiva su posizioni di diritto soggettivo.
In particolare, rileva ancora l’ordinanza, giova richiamare la decisione n. 4897/87, con la quale è stata ritenuta impugnabile ex art. 111 Cost. l’ordinanza con cui il tribunale pronuncia, con l’osservanza della procedura prevista dall’art. 749, comma 3, c.p.c., previa audizione delle parti, sul reclamo avverso il decreto pretorile di fissazione di un termine al chiamato all’eredità per l’accettazione ai sensi dell’art. 481 c.c., revocandolo perchè avente ad oggetto una seconda, non consentita proroga del termine già assegnato, con la conseguente inefficacia dell’accettazione dell’eredità, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto volto a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi e non suscettibile di modifica o revoca ai sensi degli artt. 742 e 742 bis c.p.c..
Decisione alla quale peraltro, osserva ancora l’ordinanza, se ne contrappongono altre, che, ancorchè in relazione a diverse fattispecie di provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia ereditaria, hanno statuito la inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. (sent. n. 5958/88, concernente ipotesi di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di concessione della proroga del termine fissato ex art. 645 c.c. per l’adempimento di una condizione apposta ad un legato; n. 3244/98, relativa ad ipotesi di rigetto dell’istanza di fissazione del termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività ex artt. 496 e 500 c.c.).
2. Va affermata l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale, in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., sia disposta la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è consentito avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando abbiano carattere decisorio, e cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale, e non siano altrimenti impugnabili o revocabili (v., per tutte, S.U. n. 1245/04).
4. Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (art. 484 ss. c.c.), l’art. 500 c.c. dispone che l’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori e dei legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
A sua volta l’art. 505, al comma 1, stabilisce che l’erede che, non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500 decade dal beneficio di inventario, e dispone, nel comma 4, che la decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
5. Ora, il provvedimento emesso in sede di reclamo con il quale è revocata la proroga del termine assegnato all’erede accettante con beneficio di inventario appare idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede, in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.
Per effetto del provvedimento di revoca della proroga del termine per il compimento delle operazioni di cui all’art. 500 c.c. l’erede accettante con beneficio di inventario si trova infatti esposto, a causa del mancato compimento nel termine assegnatogli della procedura di liquidazione dei beni ereditari, all’azione di decadenza dei creditori del defunto e dei legatari (azione che in effetti nella specie è stata esperita, con esito positivo, secondo quanto riferisce la memoria della resistente) e quindi alla perdita della originaria posizione, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice, in quanto tale tenuto a rispondere dei debiti del defunto con proprio patrimonio.
E l’effetto prodotto dal provvedimento non è rimovibile con ordinari rimedi processuali, giacchè, una volta affermata la non prorogabilità del termine, con conseguente revoca della proroga illegittimamente concessa, non si rinvengono altri strumenti per consentire all’erede di mantenere la sua posizione soggettiva.
6. Va quindi dichiarato ammissibile il ricorso e va disposta la restituzione degli atti alla seconda sezione civile per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte dichiara ammissibile il ricorso. Dispone la restituzione degli atti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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