Cassazione civile anno 2005 n. 1395 INVALIDI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza appellata, che, a sua volta aveva rigettato la domanda proposta da X X, X X, X X e X X, quali eredi di X X, diretta al riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del loro dante causa con decorrenza 21 agosto 1990 (data della domanda amministrativa) a carico del Ministero dell’Interno, accoglieva in parte la domanda fissando la decorrenza della prestazione solo al gennaio 1993 e fino alla data del decesso del X X.
Osservava il Tribunale per quanto ancora di rilievo che il consulente tecnico di ufficio di secondo grado aveva accertato a carico del X X la sola neoplasia vescicole con metastasi ossee, e che gli effetti di tali metastasi sulla deambulazione erano comparse solo tre anni dopo e verificati a seguito di TAC del marzo 1993, peraltro non ancora obiettivamente decisiva; doveva, pertanto, ritenersi che la compromissione dello stato generale e, in particolare, la funzionalità dell’arto inferiore destro potevano temporalmente localizzarsi solo al gennaio 1993.
Ricorrono per Cassazione X X, X e X, quali residui eredi di X X, affidandosi ad unico motivo di censura, formulato sotto diversi profili.
Il Ministero dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti.

Motivi della decisione
Con l’unico articolato motivo i ricorrenti, denunziando violazione delle leggi nn. 88 del 1980 e 508 del 1988 e vizi di motivazione, dopo aver richiamato la ratto e i termini di applicabilità delle normative sopra indicate, con particolare riferimento al presupposto della indennità di accompagnamento nella necessità di assistenza continua per la deambulazione e per il compimento degli atti quotidiani della vita, e non anche necessariamente nella totale inabilità, sostiene, in riferimento alle malattie denunziate ed esaminate dal consulente tecnico di ufficio di primo grado, l’avvenuta maturazione del requisito sanitario per la riconosciuta prestazione già alla data della domanda amministrativa (agosto 1990), e censura la decisione dei giudici di merito per l’avvenuto spostamento al gennaio 1993 del diritto alla prestazione.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale, con vantazione in fatto priva di vizi logici e giuridici e quindi incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che le malattie denunziate non privavano il X X della possibilità di attendere ai bisogni quotidiani della vita, ponendo, tuttavia, la maturazione del diritto alla prestazione richiesta solo all’evolversi della neoplasia vescicale e all’accertamento delle metastasi ossee incidenti queste ultime sulla funzionalità dell’arto inferiore destro oltre che sullo stato generale dell’assistito. Dunque l’attuale prospettazione del ricorrente si pone nell’ambito del mero dissenso diagnostico con riflesso solo sulla data di decorrenza del diritto, in termini cioè insuscettibili di costituire motivo di ricorso ai sensi dell’art. 560 c.p.c..
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato; non va provveduto sulle spese del giudizio di Cassazione per assenza di attività difensiva dei Ministeri non costituiti.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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