Cassazione civile anno 2005 n. 1350 Brevetto per marchio d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La società Officine X di X X & C chiedeva il brevetto per invenzione relativamente ad un trovato dal titolo "Spira contrapposta incrociata o codazzo".
L’Ufficio italiano X e X con nota del 4 febbraio 1999 comunicava alla istante che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità richiesti dalla legge. Pertanto ai sensi dell’art. 9 del dpr n. 540 del 1972 dava termine per eventuali osservazioni, prima di procedere alla deliberazione sulla istanza. Quindi in data 29 settembre 2000, preso atto del fatto che la istante non aveva fatto pervenire rilievi alla citata nota,rigettava l’istanza di brevettazione.
Avverso tale decisione dell’Ufficio la Società X proponeva ricorso innanzi alla Commissione dei Ricorsi deducendo di avere inviato le osservazioni di cui all’art. 9 del dpr citato, ma di averlo fatto a mezzo di plico postale ordinario e dunque di non poter provare tale circostanza. i

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