Cassazione civile anno 2005 n. 1240 Giurisdizione :del giudice ordinario e del giudice amministrativo Competenza delle Commissioni tributarie Tassa occupazione suolo pubblico

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. IMPOSTE E TASSE TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
che:
X X X ha impugnato davanti al Giudice di pace di Termoli l’ordinanza-ingiunzione dell’11 settembre 2001, per il pagamento della somma di lire 2.605.000, di cui 2.295.000 "per tributo evaso", in relazione alla abusiva occupazione di un tratto di suolo pubblico (o gravato da uso pubblico) alla via America di quel Comune, giusta verbale di constatazione della polizia municipale del 16 luglio precedente.
Il giudice adito, in accoglimento della pregiudiziale eccezione dell’ente, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la propria "incompetenza per materia", per essere competente, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992, la commissione tributaria.
Per la cassazione ricorre il X, con un motivo, cui non resiste l’ente intimato.

Motivi della decisione
che:
Il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis legge 24.11.1981 n. 689, introdotto dall’art. 9 D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, in relazione all’art. 360 n. 2, 3 e 5 c.p.c., per violazione di legge ed insufficiente e contraddittoria motivazione". Censura la sentenza impugnata – che ha affermato la giurisdizione del giudice tributario -, per non aver considerato che gli unici organi giurisdizionali chiamati a decidere sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono il giudice di pace ed il tribunale, laddove un atto di tal genere non risulta ricompreso nella tassativa elencazione di quelli impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che si legge nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Il ricorso è infondato.
L’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 ha lasciato le province ed i comuni liberi di procedere alla riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza sia a mezzo di concessionari sia "in proprio", in tale ultima evenienza richiamando la procedura indicata dal r.d. 639/1910. Onde l’atto impugnato, riguardando proprio – come espressamente si legge in ricorso – il "tributo evaso", si atteggia univocamente come atto impositivo, del quale a nessun titolo può essere chiamato a conoscere un giudice diverso da quello tributario, ed, in particolare, il giudice dell’opposizione alla ordinanza – ingiunzione ex legge 689/1981. Al quale riguardo, va anche ribadito il rilievo già svolto in analoga fattispecie, secondo cui l’erronea indicazione, nell’atto, delle modalità d’impugnativa, mentre non può riguardare le regole inderogabili della giurisdizione, potrà, tutt’al più, incidere sulla decorrenza del termine per impugnare (Cass., Sez. un., 5040/2004).
Nè osta alla conclusione, evidentemente necessitata, la mancata inclusione, fra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/1992, della ingiunzione (menzionata, invece, nell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 636/1972 sul previgente contenzioso tributario), in realtà spiegabile con l’ormai generalizzata riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo.
Il ricorso va quindi respinto, e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
compensa Le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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