Cassazione civile anno 2005 n. 1229 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 novembre 2001, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione di X X X al verbale di contestazione notificatole il 22 agosto 2001 della Polizia municipale di Roma per violazione dell’art. 157 del D. LGS. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.d.S.), per avere lasciato in sosta, in data 21 aprile 2000 il proprio autoveicolo in zona a traffico limitato.
L’opponente aveva dedotto da un canto che non si trattava di zona a traffico limitato e d’altro canto di avere esposto la relativa autorizzazione al parcheggio; richiesto e ottenuto termine per esibire l’autorizzazione a parcheggiare, l’opponente non vi provvedeva nei termini e il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione, nulla disponendo per le spese, data la contumacia del Comune di Roma.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre la X con unico motivo e il Comune di Roma non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione
1. L’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e o rilevabile di ufficio.
La sentenza non giustifica la decisione, in rapporto alla totale mancanza di prova da parte dal Comune in ordine alla reale esistenza della zona a traffico limitato nella quale si sarebbe contestata la violazione del C.d.S. e rispetto all’omessa decisione dal Prefetto sul ricorso della X per oltre sei mesi, trattandosi di un ritardo rilevabile di ufficio.
2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il Giudice di pace ha rilevato, dal verbale di contestazione, l’accertamento operato dall’organo preposto che il veicolo della X era parcheggiato in zona a traffico limitato senza autorizzazione; l’opponente, pur avendo dedotto che l’auto non era in sosta in zona a traffico limitato, ha dichiarato in udienza dì essere autorizzata a parcheggiare in detta zona, riservandosi di esibire il permesso, che non aveva depositato in atti entro l’udienza successiva a cui la causa era stata rinviata al solo fine di consentire detto adempimento da parte dell’interessata.
Il Giudice di pace di Roma ha quindi correttamente ritenuto e motivato che l’opponente non ha provato l’illegittimità della contestazione per insussistenza della violazione e il motivo di ricorso è per detto profilo inammissibile, deducendo in effetti una valutazione diversa della ricorrente delle circostanze di fatto a base della contestazione rispetto a quella del Giudice del merito.
E’ invece infondato che il giudice adito potesse rilevare di ufficio la tardiva risposta del Prefetto al ricorso proposto in via amministrativa dalla X, e per tale profilo il ricorso deve rigettarsi. In conclusione il ricorso va rigettato e nulla deve disporsi per le spese di questa fase che restano a carico della ricorrente non avendo il Comune di Roma svolto attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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