Cassazione civile anno 2005 n. 1220 Pedoni

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
X X propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto della Spezia, emessa il 09.06.2001, con la quale gli era stata inflitta una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 191 commi primo e quarto del codice della strada, accertata dalla polizia municipale e contestata con il verbale n. 95603 del 23.02.2001, avendo il detto X immettendosi in Viale Italia omesso di dare precedenza ad un pedone, che si trovava in fase di attraversamento del medesimo viale".
In contraddittorio del rappresentante della Prefettura, il Giudice di pace della Spezia, con sentenza emessa il 05.10.2001, rigettò l’opposizione.
Ricorre ora per Cassazione il X.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in due motivi che, in quanto connessi, possono essere disaminati congiuntamente.
Il primo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell’art. 191 comma 1 del cod. strad.; contraddittorietà della motivazione "per avere il giudicante, appunto contraddittoriamente, affermato la sussistenza di una condotta contraria alle prescrizioni della indicata norma del codice della strada pur avendo accertato, in punto di fatto, che l’attraversamento del pedone, poi investito dalla vettura, era avvenuto fuori del passaggio pedonale".
Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981". Il ricorrente denuncia la mancata applicazione del principio secondo il quale l’opposizione è accolta allorchè non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Il primo motivo è infondato e ne consegue l’infondatezza del secondo.
Non v’è contraddizione nel giudizio tra l’accertamento in fatto – che il pedone attraversava non sulle strisce pedonali ma negli immediati pressi delle stesse – e l’affermazione della sussistenza della violazione della norma dell’art. 191 comma 1 del vigente codice della strada; nè, per tale giudizio, sussiste la violazione della norma stessa.
Le regole di comportamento dettate da tale disposizione del codice della strada, secondo le quali "…i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali" e "i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada" – è il caso di specie, come il giudice di merito ha rilevato (pag. 3 della sentenza) – "al cui ingresso si trova un attraverso pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo" debbono infatti interpretarsi nel senso non soltanto della sussistenza di tali obblighi di comportamento in presenza di un pedone che attraversi sulle strisce pedonali o in prossimità (prima o dopo, indifferentemente, rispetto al senso di marcia dei veicoli) ma altresì in quello che è imposta al conducente che si approssimi alla zona pedonale una condotta di guida attenta e particolarmente prudente anche facendo luogo ad un’adeguata limitazione della velocità del mezzo" v. in tal senso la giurisprudenza penale di questa Corte, in particolare le sentenze n. 1621 e n. 9151 del 1989, n. 3347 del 1994 ). E dunque, la circostanza che il pedone, investito dal X, attraversasse il viale Italia negli immediati pressi delle strisce pedonali, piuttosto che su queste, non toglie fondamento al giudizio di sussistenza dalla violazione contestata al X medesimo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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