Cassazione civile anno 2005 n. 1205 Esenzioni ed agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
1. Con atto pubblico in data 17.6.1996 la Banca X X X concedeva alla X srl. un mutuo di lit. 5 miliardi, assistito da ipoteca per lit. 15 miliardi. In sede di registrazione, l’operazione veniva assoggettata alla sola tassa ipotecaria in misura fissa. In concreto, la banca erogava alla società le somme di lit.
1.800.000.000 e lit. 540.000.000. Con sentenza in data 6.8.98, il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento della srl. X e l’istituto di credito suddetto si insinuava al passivo per lit.
2.538.506.000 oltre interessi.
2. L’Istituto X X X, dopo avere consentito la riduzione dell’ipoteca a lit. 2.800.000.000, cedeva il proprio credito alla X X X per il prezzo convenuto di lit. 1.300.000.000, con surroga del cessionario nell’ipoteca ed esonero da responsabilità per la sorte del credito ceduto. La cessione veniva assoggettata ad imposta proporzionale di registro nella misura di lit. 5.500.000, nonchè ipotecaria e di bollo nella misura normale. La X X e il X X chiedevano quindi il rimborso, sostenendo che il regime agevolativo di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 601.73 doveva estendersi alla cessione del credito, indipendentemente dalla natura (di ente creditizio o meno) del soggetto cessionario. Avverso il diniego dell’Amministrazione Finanziaria, veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale lo accoglieva e disponeva il rimborso richiesto.
3. Proponeva appello l’ufficio e la Commissione Tributaria Regionale di Torino confermava la sentenza di primo grado, così motivando: la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale anche il soggetto cessionario del credito deve essere un istituto di credito per fruire delle previste agevolazioni, non può essere condivisa; la norma prevede l’esenzione in parola in caso di cessione del credito e non appare escluderla qualora il cessionario non sia una azienda di credito; la portata della norma è ampia e non rileva che l’agevolazione non sia stata richiesta in sede di stipula dell’atto.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l’amm. Finanziaria, deducendo un motivo. Resistono con controricorso la Banca X X X e la società X X, le quali hanno presentato memoria integrativa.

Motivi della decisione
5. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 C.P.C., dell’art. 15 del D.P.R. n. 601.73, nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ex artt. 360 n. 5 C.P.C. La norma citata deve essere interpretata nel senso che le operazioni a medio e lungo termine fruiscono di esenzioni e agevolazioni fiscali in quanto siano poste in essere da istituti di credito debitamente autorizzati; in caso di cessione di credito e surroga nelle garanzie, il cessionario fruisce delle citate agevolazioni in quando esso stesso sia un istituto di credito, il quale da un lato fruisce dell’esenzione dall’imposta proporzionale ipotecaria, ma dall’altro paga una sorta di "abbonamento". 6. I resistenti sostengono invece che, una volta riconosciuta l’agevolazione, essa permane anche in caso di cessione del credito, non essendo previsto dalla norma che il permanere dell’agevolazione stessa sia condizionato dalla natura del soggetto cessionario, surrogato nella garanzia e nel diritto di credito.
7. il ricorso è fondato. L’art. 15 del D.P.R. n. 601.1973 prevede che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i contratti e formalità ad essi relative, come pure le cessioni di credito, restano esenti da imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. La norma, considerata nella sua dizione letterale, ricollega tale agevolazione alla circostanza che l’operazione sia effettuata da azienda di credito. Essa può essere interpretata nel senso che è sufficiente la natura di azienda di credito in capo al (solo) soggetto che concede originariamente il finanziamento; ma può essere anche interpretata nel senso che la cessione del credito, la surroga e la postergazione debbano intervenire tra soggetti (attivo e passivo) entrambi abilitati all’esercizio del credito a medio termine. La prima interpretazione giova alle resistenti ed è stata fatta propria dalla Commissione Tributaria Regionale; la seconda, più restrittiva, è quella sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria ed appare corroborata dall’art. 17 dello stesso D.P.R. n. 601.73, il quale prevede una imposta sostitutiva, in luogo delle imposte normali previste sulle operazioni di cui agli artt. 15 e 16, a carico degli enti che effettuano le operazioni indicate, ed individua tali enti negli istituti di credito (enti creditizi, istituti di credito fondiario, sezioni autonome per le opere pubbliche etc.). Ora, se l’imposta sostitutiva è prevista a carico di particolari categorie di enti creditizi, ciò sembra significare che soltanto essi possono fruire del regime agevolato di cui all’art. 15 cit..
8. In tal ultimo senso si è finora espressa la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che l’agevolazione "de qua" non è estensibile ai creditori che subentrano a titolo di surroga nella garanzia ipotecaria, se tale sostituzione non abbia, quale causa giustificativa, un ulteriore finanziamento da parte di altra azienda o istituto di credito che eserciti il credito a medio e lungo termine, atteso che la ripetuta agevolazione è stabilita dalla legge per favorire tale genere di finanziamento (Cass. 8.4.2002 n. 4970).
9. Non si ravviXo motivi per discostarsi dal precedente sopra indicato, onde la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto dei ricorsi introduttivi.
10. Giusti motivi, in relazione all’opinabilità iniziale della materia del contendere e del comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, respinge i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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