Cassazione civile anno 2005 n. 1200 Redditi diversi Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza 5 novembre 2001, ha ritenuto la illegittimità della ritenuta, operata a titolo di imposta, dal Comune di Montescaglioso sulle somme corrisposte a X X negli anni 1995 e 1996 a titolo di risarcimento del danno da occupazione legittima di terreni, conclusasi nel 1980, ad opera del Comune.
I giudici d’appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno affermato che la norma transitoria relativa alla tassazione della indennità di esproprio, à sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 413/91 non si applica ai provvedimenti espropriativi, ovvero alle opere derivanti da accessione invertita, perfezionatisi, come nella specie, prima del 31 dicembre 1988.
L’Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.
X X resiste con controricorso, illustrato da memoria, e propone con lo stesso atto ricorso incidentale, fondato su tre motivi.

Motivi della decisione
I ricorsi debbono essere previamente riuniti, al sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il ricorso principale l’Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile, in ordine alla percezione delle somme in argomento da parte dell’X, il principio di cassa, secondo il quale, à sensi dell’art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 (di cui si lamenta la violazione) presupposto temporale della tassazione IRPEF è quello della percezione del reddito, indipendentemente dal fatto che il trasferimento della proprietà del bene sia avvenuta in precedenza, riguardando comunque la parziale retroattività della disposizione transitoria di cui al cit. art. 11 comma 9 soltanto gli atti emessi successivamente al 31.12.1988 e fino alla data di entrata in vigore della L. 413/91, ma certamente non i pagamenti intervenuti, come nella specie, successivamente a tale data.
La doglianza è fondata.
Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, ogni pagamento che realizzi, in dipendenza di procedimenti espropriativi, à sensi dell’art. 11 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, una plusvalenza in periodo successivo alla entrata in vigore di tale legge, è assoggettato a tassazione, anche se il decreto di esproprio, ovvero il compimento dell’opera pubblica, siano intervenuti (come nella specie) in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto la parziale retroattività della disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 (che condiziona la tassazione di tali plusvalenze al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma), non si riferisce anche a riscossioni di plusvalenze successive (come nel caso in esame) all’entrata in vigore della legge, peraltro i commi primo lett. f) e quinto del cit. art. 11 (nell’ampliare la previsione di imponibilità delle plusvalenze di cui all’art. 81 lett. b) del DPR 917/86), assoggettano ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze comunque realizzate a seguito di cessione onerosa, anche per fatti espropriativi, di terreni, così disponendo anche per l’avvenire. Sono conseguentemente imponibili, mediante ritenuta del 20%, se non sottoposti in precedenza ad INVIM e percepiti nel vigore della L. 413/91 i redditi realizzati e conseguiti in data successiva alla entrata in vigore di tale legge, indipendentemente dagli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione (Cass. 9154/2000; 10056/2000; 2537/2001; 10585/2002;
8719/2003; 10218/2003; 12851/2004).
Da quanto esposto consegue l’infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale, con cui la X solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 commi 5 e 9 della L. 413 del 1991, in relazione agli artt. 3, 53, 24 e 97 della Costituzione, sostenendo che la soluzione interpretativa prospettata dall’Amministrazione interrompe il collegamento tra imposizione e capacità contributiva, in relazione alle procedure espropriative conclusesi molti anni prima della L. 413/91, collegamento che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere proprio per la brevità del termine di retrodatazione previsto transitoriamente dal cit. art. 11 (C.Cost. 315/94) mentre lo ha escluso in relazione a retrodatazione al decennio della imposizione sulle aree fabbricabili (C.Cost. 23.5.66 n. 94). Sussisterebbe altresì, secondo la ricorrente, la violazione dell’art. 53 Cost., nonchè quella dell’art. 3 Cost., che penalizzerebbe, in situazioni analoghe, i pagamenti tardivi per inerzia della P.A., nonchè degli artt. 24 e 97 Cost. per tassazione delle plusvalenze percepite a titolo risarcitorio in conseguenza dell’esercizio del diritto di difesa.
L’eccezione di incostituzionalità così articolata è palesemente infondata.
La richiamata giurisprudenza di questa Corte si è infatti uniformata ai vari e più significativi interventi del giudice delle leggi (C.Cost. 473/94; 14/95; 349/95; 410/95; 100/96; 324/96; 109/2002;
395/2002) in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 413/91, ed in particolare all’affermazione della Corte Costituzionale secondo la quale (sent. 410/1995) la norma transitoria di cui all’art. 11 nono comma (di cui esclusivamente si occupa la sentenza 315/94) non si riferisce alla riscossione di plusvalenze conseguite successivamente all’entrata in vigore della legge, che vanno invece valutate in relazione all’incremento reddituale da esse prodotto, avendo il legislatore del 1986 abbandonato il criterio speculativo, commisurativo delle differenze di valore delle plusvalenze di cui al DPR 636 del 1973, per recepire, con l’art. 81 del DPR 917/86, un criterio di tipo classificatorio e descrittivo delle fattispecie (C.Cost. 109/2002), mentre l’individuazione degli indici di ricchezza e di capacità contributiva, che si concretizzano con la percezione dei redditi, è rimessa alla discrezionalità legislativa (C.Cost. 362/95; 111/97; 412/2000; 155 e 156/2001;
395/2002), per cui non è nella specie prospettabile la violazione dell’art. 53 Cost.; quanto ai vari profili di irragionevolezza e disparità di trattamento, prospettati dalla ricorrente incidentale, il mero decorso del tempo (secondo che la tassazione sia avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore dei più restrittivi criteri indennitari di cui all’art. 5 bis della L. 359 del 1992) non può essere considerato rilevante ai fini del sindacato sul rispetto del principio di eguaglianza (C. Cost. 322/85/21/96) di cui all’art. 3 Cost..
Il primo motivo del ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.
Col secondo motivo del ricorso incidentale, ulteriormente, adducendo violazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, nonchè del D.M. 2.4.1968 n. 1444 e delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Montescaglioso, la X contesta l’imponibilità di somme ricevute per procedura ablativa relativa a Zona F (Zona per attrezzature di interesse generale e collettive)del piano di Fabbricazione del Comune di Montescaglioso, la quale si è limitata in proposito ad affermare che il lotto in questione, classificato come Zona S, sarebbe incluso nella Zona omogenea B, senza che ciò determini una modificazione della natura giuridica di aree deputate alla realizzazione di strutture di interesse generale e collettivo di cui alla Zona F del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Il motivo è infondato, e va parimente rigettato, non rilevando che le aree in questione siano state incluse nella Zona F) (Zone per attrezzature di interesse generale e collettivo), ove siano destinate ad utilizzazioni pubblicistiche all’interno di zone edificabili (cd. localizzazione), secondo le cui caratteristiche debbono essere indennizzate (C.Cost. 395/2002).
Deve infine ritenersi assorbito il terzo motivo, con cui la ricorrente incidentale lamenta la immotivata compensazione delle spese fra le parti, in violazione del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
In conclusione pertanto il ricorso principale deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso incidentale deve essere invece integralmente rigettato.
Null’altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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