Cassazione civile anno 2005 n. 1124 Divieto di intermediazione e di interposizione nelle assunzioni di lavoratori Divieto di intermediazione Ispettorato del lavoro

PREVIDENZA SOCIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.4.1997 al Tribunale di Catania X X X proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione 17 marzo 1997 con la quale l’Ispettorato provinciale del lavoro di Catania gli aveva irrogato, nella sua qualità di presidente del Consorzio Acquedotto Etneo (C.A.E.), una sanzione amministrativa per aver assunto sedici lavoratori non per il tramite dell’ufficio di collocamento. Deduceva il ricorrente la nullità dell’ordinanza perchè priva di motivazione. Assumeva poi che il personale in questione, utilizzato dal Consorzio per la informatizzazione dei servizi, era personale assunto e dipendente della soc. X s.p.a., aggiudicataria dell’appalto per la fornitura di computers e stampanti, distaccato presso il Consorzio per l’esecuzione dell’appalto.
L’Ispettorato del lavoro si costituiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’opposizione osservando che le risultanze istruttorie, ed in particolare l’esame delle varie delibere con le quali il X aveva richiesto l’utilizzazione del personale in questione, nonchè la valutazione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, inducevano ad escludere la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale facente capo alla soc. X nell’ambito della quale avrebbe dovuto inquadrarsi l’attività dei lavoratori in questione.
Per la cassazione di tale sentenza il X ha proposto ricorso con due motivi ed ha depositato memoria. L’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2094 c.c., della legge 23.20.1960 n. 1319 e della legge n. 264 del 1949, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’ordinanza ingiunzione era motivata per relationem con riferimento al verbale dell’Ispettorato del lavoro, non considerando che detto verbale a sua volta era sprovvisto di idonea motivazione. Rileva altresì di essere stato assolto con formula piena in sede penale dalle imputazioni ascrittegli per i medesimi fatti con sentenza resa in data 2.5.2002.
Addebita al Tribunale di non aver considerato che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel verbale ispettivo non costituiscono prova idonea del preteso rapporto di lavoro subordinato con il X e lamenta comunque una erronea valutazione delle altre risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c., 23 comma 12 legge 24.11.1981 n. 689, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente addebita ancora al Tribunale di aver tratto il proprio convincimento esclusivamente dai verbali dell’Ispettorato del lavoro, che non hanno alcun valore probatorio per quanto riguarda le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori, ancorchè l’Ispettorato del Lavoro non avesse fornito alcuna prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato, come era suo specifico onere.
Le censure, che vanno esaminate congiuntamente perchè strettamente connesse, sono fondate nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il Tribunale di Catania era chiamato a valutare se i lavoratori indicati dall’Ispettorato del Lavoro fossero effettivamente dipendenti della società X Data Management s.p.a. distaccati presso il Consorzio per l’esecuzione dell’appalto relativo alla informatizzazione dei servizi, come sostenuto dall’opponente, ovvero se tra il Consorzio e la soc. X fosse intercorso un appalto di mera prestazione di lavoro o comunque una interposizione nelle prestazioni di lavoro vietati dall’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, come ritenuto dall’Ispettorato del Lavoro.
Questa Corte al riguardo ha più volte precisato che la dissociazione tra il soggetto che ha proceduto alla assunzione dei lavoratori e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, così che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, in tal modo determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo del distacco; ne consegue che il giudice di merito, al fine di qualificare la fattispecie concreta come pseudo appalto vietato dall’art. 1 legge 1369/1960, anzichè come comando o distacco, deve svolgere una accurata indagine in ordine all’esistenza o meno di un concreto e persistente interesse del distaccante a che i lavoratori svolgano la loro prestazione fuori dell’impresa nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente, dando adeguata e coerente motivazione della propria decisione (cfr. Cass. n. 11363 del 2004, Cass. n. 7744 del 2000, Cass. n. 12224 del 1999).
Nella specie il Tribunale ha escluso l’esistenza del distacco ed ha ravvisato un appalto di mere prestazioni di lavoro con argomentazioni che mentre non danno conto delle diligenti indagini che era necessario condurre per escludere il comando, si rivelano per un verso contraddittorie e per altro verso insufficienti.
La motivazione è senza dubbio contrada irto ria perchè mentre da atto delle varie delibere con le quali il Consorzio ha deciso di acquistare dalla X Data Management spa computers e stampanti e di affidare a detta società la informatizzazione dei dati e dei servizi per la mancanza di proprio personale adeguatamente preparato, ha poi ritenuto non provata da parte dell’opponente "la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale facente capo alla X nell’ambito della quale avrebbe dovuto inquadrarsi l’attività dei lavoratori" distaccati, omettendo però di spiegare perchè una società per azioni con elevato capitale sociale e in grado di fornire all’appaltante materiale informatico di costo notevole dovesse ritenersi priva di una propria "organizzazione imprenditoriale". Nè spiega perchè una società fornitrice di "servizi" informatici, in un settore nei quale le imprese e gli enti pubblici si avvalgono comunemente della esternalizzazione del servizio, non abbia un persistente interesse al distacco di proprio personale presso i vari committenti per il tempo necessario all’espletamento della prestazione commissionata.
La motivazione per altro verso si rivela insufficiente in quanto il Tribunale desume l’esistenza del rapporto di lavoro del personale in questione con il committente da elementi (orario fisso di lavoro, obbligo di firmare un apposito registro, prestazione effettuata sotto le direttive dei dirigenti del Consorzio) non idonei di per sè soli a provarne la sussistenza, posto che, anche nel caso di distacco, ferme restando le condizioni della eccezionalità del distacco, della sua temporaneità e del giustificato interesse del datore distaccante, si verifica il trasferimento del potere di "comando e controllo del lavoratore" in testa al distaccante, per cui l’esercizio del potere di direzione e controllo non è idoneo a fungere da elemento identificativo della titolarità del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 18595 del 2003 in motivazione).
Peraltro il Tribunale neppure indica la fonte probatoria dalla quale ha ricavato i predetti elementi. Poichè dalla narrativa della sentenza impugnata non si evince altra attività istruttoria al di fuori della produzione documentale, deve ritenersi che il giudice di merito abbia ricavato detti elementi dai verbali redatti dall’Ispettore del lavoro, come del resto ammesso dallo stesso Ispettorato del Lavoro nel controricorso. Deve pertanto ritenersi che il Tribunale non abbia in alcun modo giustificato il mancato rispetto del principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui i verbali degli ispettori del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle dichiarazioni raccolte o alla veridicità del contenuto dei documenti esaminati, che possono essere liberamente contestati dai verbalizzati, con conseguente onere per l’autorità sanzionante di provare la verità dei fatti assunti (cfr.
Cass. n. 11751 del 2004, Cass. n. 9963 del 2002).
Per tutte le considerazioni sopra svolte deve dunque ritenersi sussistente il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, denunciato dal ricorrente.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che valuterà la sussistenza o meno del distacco sulla base dei principi di diritto sopra affermati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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