Cass. Civ. Sez. I 27.04.2011 n. 9384 – limiti del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La X Assicurazioni S.p.a. convenne in giudizio Be.
A., Gr.Ri.Fr., P.M., E. L., C.R., Ga.Ca. e B.F., già amministratori della società, nonchè Bo.Fr.Em., b.f., M.G. e Ca.Ro., già sindaci, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di comportamenti dagli stessi tenuti, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1986 ed il 18 aprile 1989, in violazione dei doveri inerenti alle cariche rispettivamente rivestite.
1.1. – Instauratosi il contraddittorio, il giudizio fu dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione dell’attrice a liquidazione coatta amministrativa, per essere poi riassunto dal commissario liquidatore.
1.2. – Con sentenza del 15 giugno 1998, il Tribunale di Milano rigettò la domanda.
2. – Sull’impugnazione della società attrice, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’11 giugno 2004, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il Gr.Ri., il C., il Ga., il B., il Bo.Fr., il b. ed il M. alla rivalsa di quanto dovuto dalla X Assicurazioni all’ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell’esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi".
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la prova del danno risarcibile emergesse dalla sentenza emessa il 27 maggio 1994. con cui il Pretore di Milano aveva confermato, riducendone l’ammontare, la sanzione irrogata alla società dall’ISVAP. essendo indubitabile che l’esercizio dell’attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce un’evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni. Quanto al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa esclusivamente a carico di coloro che avevano svolto le funzioni di amministratore e sindaco a partire dal 1988, sulla base della sentenza con cui questa Corte aveva confermalo la decisione del Pretore, ribadendo che la colpa era senz’altro ravvisatale per il periodo successivo alla circolare dell’ISVAP 8 giugno 1987, n. 76, la quale, risolvendo i dubbi interpretativi suscitati dalla L. 10 giugno 1978, n. 295, aveva reso ingiustificabile la condotta dei trasgressori.
3. – Avverso la predetta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la X Assicurazioni in l.c.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provale la responsabilità e la misura del danno risarcibile sulla base della sentenza emessa nel giudizio di opposizione all’ordinanza – ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa, benchè la stessa non potesse valere nei suoi confronti neppure come principio di prova, non avendo egli preso parte al predetto giudizio, e non fosse stata dimostrata l’avvenuta ammissione del relativo importo al passivo della liquidazione coatta amministrativa.
1.1. – La censura è infondata.
Nel richiamare la sentenza con cui il Pretore di Milano aveva rigettato l’opposizione proposta dalla X Assicurazioni avverso il provvedimento sanzionatorio) adottalo dall’ISVAP, la Corte d’Appello non ha affatto inteso attribuire alla stessa efficacia di giudicato, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli amministratori della società attrice, ma si è limitata a desumerne la prova del danno subito da quest’ultima per effetto della condotta dei convenuti contraria agli obblighi inerenti alle cariche rivestite.
Tale utilizzazione appare conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio sancito dall’art. 2909 c.c., in virtù del quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato la stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pur implicando, a contrario, l’esclu-sione dell’efficacia vincolante di detto accertamento nei confronti dei soggetti che non abbiano preso parte al giudizio, non ne comporta l’inutilizzabilità nei confronti dei terzi come prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell’accertamento giudiziale. Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qual-siasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione (cfr. Cass. Sez. lav. 5 novembre 2009, n. 23446; Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2005, n. 21115).
Nella specie, d’altronde, il riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla precedente sentenza si sarebbe posto in contrasto con la diversità non solo dei soggetti tra i quali si era svolto il precedente giudizio, ma anche dell’oggetto di quest’ultimo, riguardante esclusivamente l’inosservanza da parte della società attrice delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurativa. La riconducibilità di tale violazione alla condotta degli organi sociali ha peraltro indotto la Corte territoriale, con un ragionamento immune da vizi logici, ad individuare il danno risarcibile nel pregiudizio economico subito dalla società per effetto dell’irrogazione della sanzione, la cui prova è stata desunta dalla stessa sentenza prodotta, confermata in sede d’impugnazione, che ha accolto solo parzialmente l’opposizione.
E’ pur vero che, poichè le prove raccolte in un diverso giudizio non possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, ma possono valere solo come meri indizi, da porsi a confronto con le altre risultanze processuali. il riconoscimento dell’efficacia indiretta di prova documentale alla sentenza pronunciata tra parti diverse postula che, nell’ambito della libera valutazione spettante al giudice di merito, essa sia posta in relazione con gli altri elementi acquisiti agli atti (cfr. Cass., Sez. lav., 29 luglio 2003, n. 11682; 29 gennaio 2003. n. 1372). Nella specie, tuttavia, tale confronto era reso superfluo dall’oggettività del dato rappresentato dall’avvenuto rigetto dell’impugnazione proposta dalla società avverso la sentenza del Pretore, che.
rendendo incontestabile la sanzione pecuniaria, nella parte confermata in sede giurisdizionale, avrebbe indefettibilmente aperto la strada alla riscossione, in tal modo determinando il definitivo consolidamento del pregiudizio.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393 c.c., nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che, ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la circolare dell’ISVAP n. 76 del 1987, senza accertare l’antigiuridicità del loro comportamento ed il nesso causale con il danno patito dalla società, ed in particolare senza verificare se esso ricorrente, facente parte del consiglio di amministrazione ma sprovvisto di qualsiasi delega, avesse omesso di vigilare sull’andamento generale della società o di lare quanto necessario per impedire l’evento dannoso o attenuarne le conseguenze.
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 24 Cost., comma 2, nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sentenza impugnata gli ha addebitato automaticamente violazioni ricollegagli a comportamenti tenuti da altri amministratori, nonostante egli avesse evidenzialo di aver ricoperto tale carica per un periodo assai breve e di aver ottenuto per tale motivo una cospicua riduzione della sanzione inflittagli, e l’attrice non avesse offerto la prova dell’apporto da lui fornito alla produzione dell’evento dannoso.
4. – Le predette censure. da esaminarsi congiuntamente in considerazione della comune attinenza all’addebilabilità dell’evento dannoso, sono infondate.
La Corte d’Appello ha fondato l’affermazione della responsabilità degli amministratori sulla considerazione che l’esercizio dell’attività assicurativa in un ramo non autorizzato, accertato nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, costituisce indubitabilmente un’evidente violazione di legge connessa agli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni.
Tale affermazione appare pienamente coerente con la posizione ricoperta nell’ambito dell’organizzazione sociale dagli amministratori, i quali non costituiscono soltanto l’organo cui è demandata l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma svolgono anche una funzione propulsiva dell’attività di quest’ultima, oltre ad avere la gestione dell’attività sociale ed a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto della società. E’ proprio la centralità del ruolo spettante agli amministratori a rendere ragione della riconducibilità alla loro condotta dell’illecito commesso dalla società, non essendo immaginabile che una così vistosa deviazione dell’attività assicurativa dai limiti segnati dalla disciplina di settore abbia potuto verificarsi senza l’apporto o comunque al di fuori del controllo dell’organo cui compete la gestione dell’attività sociale.
4.1. – Quanto al profilo soggettivo della responsabilità, si osserva che la natura contrattuale dell’azione prevista dall’art. 2392 c.c., comporta che, ai fini del suo accoglimento, la società ha l’onere di provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra le stesse ed il danno verificatosi. mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. Sez. 1^, 11 novembre 2010, n. 22911; 29 ottobre 2008, n. 25977).
In proposito, peraltro, nonostante l’inadempimento dell’onere probatorio incombente sul ricorrente, la Corte d’Appello non ha mancato di farsi carico dell’individuazione degli aspetti antidoverosi della condotta degli amministratori, che giustificano l’imputazione del fatto dannoso a titolo di colpa. Essa ha infatti escluso la possibilità di attribuire efficacia esimente all’incertezza riguardante l’ambito applicativo della L. 10 giugno 1978, n. 295, che disciplinava il contenuto ed i limiti dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, rilevando che i dubbi interpretativi erano stati dissipati dalla circolare dell’ISVAP. richiamata anche nella sentenza con cui questa Corte aveva confermato il rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa, ed ha aggiunto che gli amministratori, pur agendo professionalmente in un determinato campo di attività e dovendo istituzionalmente perseguire l’oggetto sociale, avevano persistito nel comportamento vietato nonostante i ripetuti interventi di richiamo dell’autorità di vigilanza.
4.3. – Il ricorrente censura l’affermazione della sua responsabilità, lamentando l’omesso accertamento del contributo da lui specificamente fornito alla verificazione del fatto dannoso, in relazione alla brevità del periodo in cui egli ha ricoperto la carica di amministratore ed alla circostanza che era sprovvisto di delega.
Premesso che la fattispecie in esame ricade nell’ambito temporale di applicazione dell’art. 2392 c.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si osserva che, nell’escludere la rilevanza del difetto di delega, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che il comma 2, della predetta disposizione pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivali, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio (cfr.
Cass., Sez. 1^. 11 novembre 2010, n. 22911. cit.; Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2010, n. 11643; 24 giugno 2004. n. 11751).
E’ proprio nell’inadempimento di tale dovere, nonchè nei mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2392, comma 3, che la Corte territoriale ha ravvisato il fondamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici, non richiedeva l’acquisizione di ulteriori elementi di prova, avuto riguardo al carattere macroscopico della violazione che ha condotto all’irrogazione della sanzione amministrativa a carico della società. Non può non rilevarsi, infatti, come, anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli amministratori delegati, lo sviamento dell’attività assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un intero ramo dell’attività sociale, costituisse, nell’ambito della gestione della società, un fenomeno di portata tale da non poter sfuggire all’attenzione degli amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente dalla loro durata in carica.
4.4. – La rilevanza di tale durata è altresì esclusa, sotto un diverso profilo, dalla natura solidale della responsabilità che l’art. 2392 c.c., pone a carico degli amministratori, dovendo ritenersi che. una volta accertato il concorso degli stessi nel fatto dannoso, l’entità del contributo causale da ciascuno fornito e la, graduazione delle rispettive colpe assumessero rilievo esclusivamente ai fini della commisurazione della sanzione amministrativa, che ha costituito oggetto del precedente giudizio di opposizione, nonchè ai fini dell’azione di regresso, il cui mancato esercizio nell’ambito del giudizio di responsabilità a carico degli amministratori rende superfluo ogni accertamento al riguardo.
5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna B.F. al pagamento in favore della X Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 20.200.00, ivi compresi Euro 20.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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