Cassazione Civile, Sentenza n. 11430 del 2011 Il Comune paga i danni per la buca piena d’acqua sul fondo stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Premesso in fatto

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da [OMISSIS] contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La [OMISSIS] propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.

2. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell’inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l’accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Si chiede di accertare “…se la circostanza che la buca stradale fosse piena d’acqua possa configurare quell’evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode”.

In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d’acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell’acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).

In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l’incidente occorso alla ricorrente – attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L’accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.

3. – Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all’art. 2051 cod. civ..

La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.

4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.

5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”.

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

depositata in cancelleria il 24 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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