Cassazione Penale, Sentenza n. 12009 del 2011 Interdizione perpetua dai pubblici uffici per il professore che molesta una studentessa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Il Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di Pesaro ha applicato a [OMISSIS] , concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante del risarcimento del danno, la pena concordata di anni uno mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 septies, 317 c.p., perché, il 20.6.2007 in Pesaro, in qualità di presidente della prima commissione per gli esami di Stato con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza ed abuso di autorità, appoggiandosi con tutto il corpo alla schiena di una studentessa impegnata in aula nello svolgimento della prima prova scritta dell’esame, pronunziando espressioni del tipo “se sei carina con me ti aiuto io” e strisciando ripetutamente inguine e bacino contro il corpo della giovane, la costringeva a subire atti sessuali.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona chiedendone l’annullamento limitatamente alla omessa comminatoria della pena accessoria della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela ex art. 609 nonies c. c., illegittimamente pretermessa dal giudice. Difatti, anche nella ipotesi di continuazione i singoli reati vanno considerati autonomamente ai fini della individuazione delle pene accessorie irrogabili.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

In conseguenza dell’intervento legislativo di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (art. 8, e 1, lett. b), la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio inerente alla tutela ed alla curatela, prescritta dall’art. 609 nonies c.p., comma 1, n. 2, va disposta anche nel caso di applicazione pena ex art. 444 c.p. in ordine al reato di cui all’art. 609 bis cp. È stato quindi chiarito che la pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (Cfr. Sez. 3, n. 44023 del 18/11/2009, P.G. in proc. Ripani, Rv. 245210).

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pesaro, limitatamente alla omessa statuizione relativa alla interdizione perpetua nei confronti dell’imputato [OMISSIS], da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, pena accessoria che va disposta direttamente da questa Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, interdizione che dispone.

Depositata in Cancelleria il 25.03.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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