Cassazione Civile, Sentenza n. 2962 del 2011 Danni conseguenti ad incendio. Il propietario deve provare il caso fortuito per evitare di pagare i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha respinto la domanda diretta dalla soc. [OMISSIS] contro il [OMISSIS] per il risarcimento del danno subito, dall’attrice. a causa di un incendio che questa assumeva essersi propagato dal fondo limitrofo, laddove il convenuto esercitava attività di costruzione e riparazione di pallets di legno.

Propone ricorso per cassazione la società a mezzo di un solo motivo. Risponde con controricorso il [OMISSIS] . La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel riformare la prima sentenza, la Corte milanese ha sostenuto che la società non aveva assolto all’onere probatorio impostogli, in quanto non v’erano elementi per. affermare, che l’incendio si fosse originato nei bancali di legno accatastati sul terreno del [OMISSIS] ; piuttosto, né i VV.FF., né il consulente erano stati in grado di stabilire..in quale dei terreni compresi nell’area interessata l’incendio abbia avuto inizio. Sulla, base di questa argomentazione, i giudici d’appello hanno assolto il [OMISSIS] dalla responsabilità dell’art. 2051 c.c..

Siffatta argomentazione viola la menzionata disposizione e trasgredisce ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità (chef pure, la,sentenza dichiara di voler, seguire).

La giurisprudenza di questa stessa Corte, difatti, chiamata a pronunciarsi in casi del tutto analoghi rispetto, a quello di specie, ha avuto modo di affermare (Cass. n, 6121/99, nonché n. 17471/07) che, per aversi imputazione, degli effetti dannosi a norma dell’art. 2051 c.c., è necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa stessa, l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedire danni ai terzi (Cass. 4196/97).

Invece, in maniera affatto non pertinente, il giudice drappello, come si è visto, concentra la sua indagine, intorno al punto in cui s’era originato l’incendio ed, accertata la mancanza di prova in ordine al fatto che ciò fosse avvenuto nel fondo del [OMISSIS] , esclude la responsabilità di quest’ultimo per responsabilità da cosa in custodia.

Al contrario, per rispettare il precetto normativo, essendo indiscusso che le fiamme s’erano propagate proprio da quel fondo, (verso il fondo della società), il giudice avrebbe dovuto accertare se, pur essendosi l’incendio, sviluppato in altro fondo, il fondo del [OMISSIS] si trovava in una situazione obiettivamente idonea, a determinare, di fatto, un processo dannoso, che, alimentando con accentuato dinamismo la, propagazione dell’incendio medesimo (per la presenza, di materiale altamente infiammabile), avesse indiscutibilmente contribuito, sotto, il profilo eziologico, alla produzione del danno.

Per queste ragioni, la, sentenza, impugnata deve essere cassata, ed il giudice del rinvio si adeguerà, al principio secondo cui: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da coste in custodia es art. 2051 c.c., il proprietario di un. fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest’ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l’incendio, bensì là sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagamento dalle fiamme”.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

[OMISSIS]Q.M.

La Corte,accoglie il ricorso, cassa la sentenza, impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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