Cassazione Civile, Sentenza n. 111 del 2011 Illegittima l’espulsione dello straniero che vive con la madre italiana

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto e in diritto

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

[OMISSIS] ricorre per cassazione – formulando cinque motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Roma del 28.11.2008 con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei suoi confronti per non avere richiesto nei termini il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni.

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione lamentando che sia stato ritenuto insussistente l’invocato divieto di espulsione del convivente con familiare (la madre) di cittadinanza italiana e, contraddittoriamente, non siano state ammesse le prove orali richieste per dimostrare la convivenza (esclusa) e non siano state valutate le prove documentali prodotte (frequenza di un corso con rilascio di diploma, rapporti bancari e altro)

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c. 1, 19, comma 2 lett. c, decreto_legislativo_286_1998, 2 e 28 lett. a) DPR 394/1999 e deduce che non possono darsi ulteriori cause di disapplicazione dell’art. 19 cit. e per i casi di espulsione pronunciata dal Prefetto i precedenti penali e lo stato detentivo sono irrilevanti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e formula il seguente quesito: se ›. Deduce di essere vissuto in Italia con la madre da quando aveva sedici anni di età, e ininterrottamente per gli otto anni successivi, conseguendo il titolo di studio di secondo grado e poteva affermarsi con sicurezza che era perfettamente integrato con il contesto di vita italiano, ed oramai alieno con il contesto di vita moldavo.

Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2 d.lvo 286/98, dell’art. 2 Cost. dell’art. 8 CEDU e formula il quesito: se < si deve far dare prevalenza del diritto al mantenimento del nucleo familiare, nel caso di specie costituito con cittadino italiano, rispetto al dovere di dare rigida applicazione a una legge che impone nel caso di specie costituito con cittadino italiano, rispetto al dovere di dare rigida applicazione a una legge che impone la richiesta di rinnovare il permesso di soggiorno, qualora non depongano ragioni di ordine e sicurezza pubblica a sfavore del cittadino extracomunitario››. I primi due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati, con conseguente assorbimento delle restanti censure. Invero, il provvedimento impugnato esclude la convivenza del ricorrente con la madre ma non contiene alcuna valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice del merito, infatti, <

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *