Corte Costituzionale, Sentenza n. 194 del 2011, in tema di conflitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28 del 29-6-2011

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10
febbraio 2005 relativa alla insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on.
Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo,
promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20
gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed
iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010,
fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
Udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza interlocutoria-ricorso depositato il 3 agosto
2010, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei
deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea,
approvando, il 10 febbraio 2005, il documento IV-quater, n. 48, ha
dichiarato l’insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio
Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.
Premette in fatto la Corte ricorrente di essere stata investita
dall’impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in
servizio all’epoca dei fatti, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005 con la quale, in
riforma della statuizione di primo grado, era stata respinta la
domanda risarcitoria del danno arrecato dal lamentato contenuto
ingiurioso e diffamatorio di alcune dichiarazioni rese dall’allora
deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva
messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente R.T.I., convenuta
nel giudizio, nella serie Sgarbi quotidiani.
Nelle sedi di merito, il dott. Colombo si sarebbe doluto di
essere stato rappresentato, in quelle dichiarazioni, insieme alla
collega Boccassini, come «magistrati mediocri che, mossi da ostilita’
verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro piu’
meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione
in carriera, rendendo all’organo di autogoverno della magistratura
dichiarazioni tali da bloccargli la strada». Nel giudizio di
legittimita’ il ricorrente ha denunciato violazione e falsa
applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione da parte
della predetta pronuncia della Corte territoriale, la quale avrebbe
errato sia nel ritenere rilevante la deliberazione di
insindacabilita’ delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi
«attinente alla diversa causa promossa dalla dott.ssa Boccassini»;
sia nel non rilevare l’illegittimita’ di detta deliberazione, «per
assoluto difetto di motivazione sul nesso funzionale […] tra le
dichiarazioni rese (come nella specie) dal parlamentare extra moenia
e precedenti suoi atti tipici»; sia, infine, «nel non sollevare, in
ragione di cio’, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera
dei deputati».
Disattendendo l’enunciato primo motivo di ricorso, la Corte
ricorrente ha reputato «non contestabile» l’applicabilita’, invece,
anche al giudizio introdotto dal dott. Colombo della menzionata
delibera di insindacabilita’, in ragione della sua «innegabile
riferibilita’ al fatto oggetto» della causa (per giudizi
«contestualmente ed identicamente rivolti dall’on. Sgarbi sia alla
dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo») nonche’ in ragione del
fatto che la Camera «si e’ limitata a recepire il parere della Giunta
che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario
proprio il Colombo»; la stessa Corte ha, tuttavia, considerato tale
deliberazione come «effettivamente […] affetta dai vizi
denunciati», rilevandone il «carattere invasivo delle attribuzioni
del potere giudiziario» e, percio’, l’idoneita’ a generare il
conflitto di cui si discute.
A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in
linea generale, la «tralaticia» giurisprudenza costituzionale e di
legittimita’ secondo cui, «escluso, in premessa, che l’immunita’ ex
art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del
parlamentare», e’ stato affermato che il presupposto per la sua
operativita’ debba essere, invece, «individuato nella connessione tra
le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del
parlamentare» e, in particolare, che «il nesso funzionale delle
opinioni manifestate con l’attivita’ parlamentare deve consistere non
gia’ in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto
con l’attivita’ stessa, ma piu’ precisamente nella identificabilita’
della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale
attivita’»: risultando, con cio’, necessario che «nell’opinione
manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza
sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo
sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche»,
nemmeno quando l’opinione manifestata riguardi «temi al centro di un
dibattito politico».
Su queste basi, risulterebbe chiaro, a parere della ricorrente,
che la Camera dei deputati, nel valutare le dichiarazioni del
deputato Sgarbi, «ha omesso di considerarne il contesto, non
riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione,
mozione, ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione
istituzionale, trattandosi propriamente, invece, di mera vetrina
televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo,
la propria attivita’ privatistica di conduttore». Si sarebbe, in
altri termini, trascurato di considerare che «quello che l’on. Sgarbi
ha definito il c.d. caso Mele […] non aveva corrispondenza
sostanziale di contenuti con alcun atto parlamentare precedentemente
posto in essere dall’on. Sgarbi, del quale le esternazioni televisive
potessero avere finalita’ divulgativa», limitandosi a «valorizzare,
ai fini della ritenuta insindacabilita’, il mero contesto,
genericamente politico, in cui le dichiarazioni per cui e’ causa si
inserirebbero». Con cio’ la Camera dei deputati avrebbe individuato,
«ex suo ore, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica
di esclusa configurabilita’ della immunita’».
La Corte ricorrente ha, infine, domandato che, previa
l’ammissibilita’ del ricorso, venga pronunciata la dichiarazione di
non spettanza alla Camera dei deputati del potere di deliberare che
«le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nella
trasmissione Sgarbi quotidiani del 27 marzo 1998, oggetto della
domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per
cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma,
Costituzione».
2. – Il conflitto e’ stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 4 del 2011.
3. – La Camera dei deputati ha ritualmente depositato atto di
costituzione, con il quale ha prodotto varia documentazione e chiesto
dichiararsi inammissibile il conflitto o in subordine che lo stesso
venga respinto, dichiarandosi che spettava alla Camera dei deputati
affermare la insindacabilita’, a norma dell’art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi, secondo quanto
deliberato dalla Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2005.
Preliminarmente, la Camera sollecita declaratoria di
inammissibilita’ del conflitto per assenza del relativo presupposto
oggettivo, in quanto la delibera di insindacabilita’ impugnata non
riguarderebbe il fatto oggetto del procedimento pendente davanti alla
Corte di cassazione, ma le dichiarazioni rese dallo stesso deputato
nei confronti di altro magistrato, la dott.ssa Boccassini, per le
quali pende altro procedimento. Il tutto, sulla falsariga di una
pronuncia di questa Corte – la sentenza n. 265 del 1997 – con la
quale si dichiaro’ inammissibile un conflitto in fattispecie analoga.
Si trattava, infatti, di una delibera di insindacabilita’ riferita ad
affermazioni di un deputato nel confronti di un magistrato, che la
Camera – in quella circostanza nelle vesti di ricorrente – pretendeva
potesse applicarsi anche alle doglianze formulate in sede giudiziaria
da altro magistrato, il quale si era sentito attinto dalle
dichiarazioni rese nella stessa circostanza dal medesimo deputato.
Nella specie, pertanto, difetterebbe l’interesse concreto ed attuale
a ricorrere da parte della Corte di cassazione, posto che il
conflitto non e’ volto a definire in astratto le competenze, ma a
riparare un pregiudizio concreto a tali competenze, che nel caso in
esame non si sarebbe mai realizzato.
Si deduce, poi, la inammissibilita’ del conflitto per carenza
degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto,
giacche’ – in contrasto con il principio, ripetutamente affermato,
della completezza ed autosufficienza del ricorso – non e’ stata
testualmente citata alcuna «delle dichiarazioni asseritamente
diffamatorie pronunciate dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione
televisiva del 27 marzo 1998», comparendo nell’atto soltanto alcuni
passaggi in cui sarebbe stata riassunta, in modo estremamente
sintetico, la tesi espressa nella circostanza dal parlamentare. Il
che, al lume della giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe
consentito, in quanto si realizzerebbe una impropria sovrapposizione
tra la oggettiva rilevanza delle opinioni espresse e la
interpretazione che ne e’ stata data. Tale carenza descrittiva
integra, dunque, secondo la Camera, un vizio in procedendo che, da un
lato, impedisce alla resistente di svolgere una adeguata difesa, e,
dall’altro, impedisce a questa Corte di verificare la sussistenza del
nesso funzionale tra l’attivita’ parlamentare e quella divulgativa.
Nel merito, si prospetta la infondatezza del ricorso, in quanto
si tratterebbe di affermazioni divulgative di opinioni gia’ espresse
dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non
potendosi al riguardo opinare, come mostra di ipotizzare la Corte
ricorrente, che quel nesso sia escluso dalla circostanza che le
dichiarazioni siano state rese dal parlamentare nel corso di una
trasmissione televisiva di cui lo stesso era conduttore. Sottolinea,
poi, la Camera come l’accertamento del nesso funzionale non riposi su
un sindacato delle motivazioni poste a base della delibera
parlamentare, ma su una verifica in concreto della relativa
sussistenza, mentre deve ormai ritenersi pacifico che l’attivita’
divulgativa ben puo’ svolgersi al di fuori degli organismi
parlamentari. Pertanto, «le dichiarazioni che il parlamentare potra’
fare extra moenia, se sostanzialmente corrispondenti ai contenuti
della comunicazione politico-parlamentare, saranno anch’esse
espressione di attivita’ parlamentare».
Ebbene, nella specie, le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, quali
figurano nella relazione della Giunta delle autorizzazioni destinata
all’Assemblea, risultano espressione di vari atti di sindacato
ispettivo – tutti antecedenti alla trasmissione del 27 marzo 1998,
«presentati da colleghi di partito dell’on. Sgarbi» e relativi alla
stessa vicenda riportata dal parlamentare nella trasmissione Sgarbi
quotidiani del 27 marzo 1998: vale a dire, «l’asserita interferenza
dei sostituti procuratori della Repubblica Boccassini e Colombo nella
nomina del dott. Mele a procuratore generale della Corte di appello
di Roma». Si riproduce, al riguardo, il testo integrale della
interrogazione a risposta orale presentata al Senato il 17 giugno
1997 n. 3/01088 (presentatore: Pera; cofirmatari: La Loggia,
Scopelliti, Schifani, Cirami); nonche’ il testo della interrogazione
a risposta orale presentata al Senato in data 26 giugno 1997, n.
3/01136 (presentatore Pera; cofirmatario: Novi). Si riporta, inoltre,
lo stralcio di una interrogazione a risposta scritta presentata al
Senato l’8 luglio1997, n. 4/06857 (Presentatore : Macerationi;
cofirmatari: Lisi e Valentini), nonche’ lo stralcio di una
interpellanza presentata al Senato il 9 luglio 1997, n. 2/00360
(Presentatore: La Loggia; cofirmatari: Pera, Di Benedetto, Baldini,
Novi, Schifani, Centaro, Greco, Pastore, Scopelliti, Mungari), e, da
ultimo, lo stralcio di una interpellanza presentata alla Camera il 14
luglio 1997, n. 2/00606, da 38 colleghi di partito dell’on. Sgarbi.
La Camera riconosce la sussistenza di un orientamento di questa
Corte secondo il quale l’atto di un parlamentare non puo’ fungere da
copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al medesimo
gruppo; tuttavia si auspica un superamento di tale orientamento,
derivando da esso «talune incongruenze». Infatti, tale tesi porta
alla conseguenza che, ammettendo un sindacato sulla dichiarazione
esterna, dello stesso si risolverebbe in un sindacato su quella
interna da parte di un altro potere, compromettendo in tal modo
l’esercizio del mandato parlamentare, che la Costituzione vuole,
invece, libero (art. 67 Cost.). Tesi, questa, che si imporrebbe anche
alla luce della garanzia di cui all’art. 68 Cost., la quale mira a
tutelare le istituzioni rappresentative, piuttosto che l’interesse
dei singoli parlamentari. Cio’ che conta, quindi, e’ la oggettiva
correlazione tra le dichiarazioni esterne e quelle interne, la quale
«verrebbe meno ove l’attivazione della garanzia costituzionale fosse
collegata alla forma (e non alla sostanza) della manifestazione del
pensiero».

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005
(doc. IV-quater, n. 48), con la quale e’ stato affermato che le
dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una
trasmissione televisiva andata in onda il 27 marzo 1998 e
coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato,
all’epoca dei fatti, in servizio presso la Procura della Repubblica
di Milano, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi
insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Dopo aver rievocato l’iter del procedimento e le ragioni della
domanda risarcitoria formulata dal dott. Colombo nei confronti
dell’allora deputato Sgarbi, la Corte ricorrente ha richiamato la
ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema
della garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese
extra moenia dei parlamentari, sottolineando, in particolare, come il
fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria
individuazione di un nesso funzionale tra le opinioni manifestate e
l’attivita’ parlamentare, secondo quelle caratteristiche di
sostanziale corrispondenza di contenuti, tra opinioni espresse e
attivita’ parlamentare tipica, piu’ volte poste in luce nelle
pronunce di questa Corte. In tale cornice, dunque, la Camera dei
deputati avrebbe – a parere della Corte ricorrente – omesso di
scrutinare correttamente le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi,
stante il contesto privatistico in cui le stesse sono state espresse,
e l’assenza di collegamento tra il relativo contenuto ed atti
parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato.
2. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di
inammissibilita’ del conflitto per asserita carenza del relativo
oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati sul rilievo
che la deliberazione posta a base del ricorso proposto dalla Corte di
cassazione, riguarderebbe la insindacabilita’ delle opinioni espresse
dall’allora deputato Sgarbi in riferimento al procedimento (diverso
da quello a quo) all’epoca pendente davanti al Tribunale di Ferrara,
promosso a seguito di citazione della dott.ssa Ilda Boccassini,
anch’essa a quell’epoca – come il dott. Colombo – magistrato in
servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano,
come sostituto procuratore. Si tratterebbe, assume la difesa della
Camera, di una vicenda del tutto analoga a quella che questa Corte
scrutino’ nella sentenza n. 265 del 1997, con la quale il conflitto
allora proposto venne dichiarato inammissibile; difetterebbe, dunque,
un interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di
cassazione, in quanto, nella specie, il conflitto non sarebbe
destinato a definire in astratto le competenze costituzionali, ma si
atteggerebbe alla stregua di «strumento preordinato alla riparazione
del pregiudizio concretamente arrecato a tali competenze (nel caso in
esame, inesistente, come detto) nonche’ al ripristino effettivo delle
corrispondenti posizioni di vantaggio (nella fattispecie, in realta’,
mai menomate)».
La tesi della Camera non puo’ trovare accoglimento. La relazione
della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, la cui
proposta ha poi formato oggetto della deliberazione della Assemblea
posta a base del conflitto, nel rievocare, infatti, analiticamente,
le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione
televisiva Sgarbi quotidiani, fa espresso riferimento agli identici
fatti per i quali il dott. Colombo ha promosso domanda risarcitoria
nei confronti del medesimo parlamentare. Di tale problematica,
d’altra parte, si e’ fatta puntualmente carico la stessa Corte di
cassazione, la quale – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto
dal dott. Colombo, avverso la sentenza della Corte di appello di
Bologna che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Sgarbi,
proprio in virtu’ della deliberazione della Camera del 10 febbraio
2005 – ha ritenuto, come s’e’ gia’ fatto cenno in parte narrativa,
«non…contestabile l’applicabilita’ al presente giudizio della su
menzionata delibera di insindacabilita’, la quale, se pur formalmente
resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa
Boccassini, sostanzialmente ed oggettivamente si riferisce ai
medesimi giudizi, di mediocrita’, ed ai medesimi addebiti, di
preconcetta ostilita’ verso il collega piu’ meritevole,
contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le Sgarbi sia alla
dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso che – nel ritenere
dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in
questione, scriminate dalla prerogativa della insindacabilita’ di cui
all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si e’ limitata a
recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva
delibato considerandone destinatario proprio il Colombo». D’altra
parte, ha soggiunto la Corte ricorrente, e’ proprio in «ragione di
tale innegabile riferibilita’ al fatto oggetto della presente causa»
che quella stessa delibera e’ stata invocata dallo Sgarbi anche nel
corso del procedimento a quo, e, dunque, correttamente la Corte di
appello di Bologna ne ha tenuto conto.
Per altro verso, neppure puo’ sottacersi, ad ulteriore conferma
della fondatezza della tesi accolta dalla Corte confliggente, il
fatto che, all’annunzio del mantenimento all’ordine del giorno della
richiesta di deliberazione della insindacabilita’ in riferimento al
«procedimento civile (corte d’appello di Bologna) iniziato nei
confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti (con atto
di citazione del dottor Gherardo Colombo)» (Camera dei deputati, XVI
legislatura, allegato A ai resoconti, seduta del 29 aprile 2008), non
abbia, poi, fatto seguito alcuna iniziativa parlamentare:
permettendo, quindi, di dedurre che, secondo la prospettiva della
stessa Camera dei deputati, il fatto era ormai integralmente
assorbito (e tutelato) alla stregua della richiamata delibera di
insindacabilita’.
In linea piu’ generale, d’altronde, sembra difficilmente
contestabile il rilievo che il tema della insindacabilita’ di cui
all’art. 68 Cost., non ha un risalto, per cosi’ dire, meramente
funzionalistico, nel senso di essere dipendente dal tipo di
contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare
(posto che, ove cosi’ non fosse, si perverrebbe alla conclusione, del
tutto implausibile, che una insindacabilita’ deliberata in occasione
di una controversia civile, non coprirebbe lo stesso fatto trattato
in sede penale e viceversa), o di essere circoscritto ai soggetti fra
i quali e’ instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale,
giacche’, altrimenti, la insindacabilita’, anziche’ riguardare le
opinioni del parlamentare, da considerare immuni in ogni sede, si
rifletterebbe esclusivamente sul procedimento riguardante un
determinato soggetto coinvolto in quelle opinioni. La
insindacabilita’ e’, quindi, una qualita’ che caratterizza, in se’ e
ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per
il fondamento costituzionale che la assiste, e’ necessariamente
destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes.
Non sembra, infine, poter fungere da precedente, nel senso
auspicato dalla Camera, la fattispecie esaminata nella sentenza n.
265 del 1997, in quanto, nel frangente, questa Corte ebbe
espressamente a ritenere che i fatti rispetto ai quali la Camera –
allora ricorrente – pretendeva di far trasferire la garanzia della
insindacabilita’ (dichiarazioni dell’on. Cafarelli coinvolgenti il
dott. Antonio Baldi, e ritenute coperte dall’art. 68 Cost., rispetto
alle dichiarazioni dello stesso parlamentare nei confronti del dott.
Luigi Picardi, oggetto del conflitto) fossero fatti diversi,
trattandosi di dichiarazioni che mantenevano «la loro autonomia» e
risultavano «riferite per lo piu’ a circostanze diverse» .
In tale cornice, dunque, la eccezione sollevata dalla Camera
appare essere destituita di fondamento, cosi’ come infondata deve
ritenersi pure la eccezione di mancata precisazione della
fattispecie, posto che il ricorso proposto dalla Corte di cassazione
individua con sufficiente chiarezza i termini essenziali della
controversia, ai limitati fini che pertengono al giudizio demandato a
questa Corte.
3. – Nel merito, il ricorso e’ fondato, in quanto, a sostegno del
nesso funzionale ravvisato nella deliberazione oggetto del conflitto,
non e’ stato dedotto alcun atto parlamentare riferibile personalmente
alla attivita’ svolta dall’on. Sgarbi quale deputato, posto che gli
atti evocati a tal fine dalla Camera resistente si riferiscono ad
altri parlamentari. Nell’esigere questo specifico nesso la
giurisprudenza di questa Corte e’ assolutamente costante (ex
plurimis, sentenza n. 304 del 2007). E’ la stessa Camera, d’altra
parte, a sollecitare una revisione della giurisprudenza
costituzionale, notoriamente consolidata nell’escludere la
possibilita’ di utilizzare, come atti di copertura ai fini della
insindacabilita’, quelli posti in essere da altri componenti della
Camera di appartenenza, anche se dello stesso gruppo parlamentare.
Auspicio che, peraltro, non puo’ trovare accoglimento, dovendosi qui
ribadire che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni
esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve
essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi
configurare «una sorta di insindacabilita’ di gruppo» assistita dalla
garanzia costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, della
Costituzione (tra le tante, sentenza n. 28 del 2008). Il nesso
biunivoco che deve correlare l’attivita’ divulgativa all’esercizio
delle funzioni parlamentari, non puo’, infatti, che presupporre
l’identita’ soggettiva in capo al titolare del relativo munus,
altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa riconosciuta in vista
dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non
consentita immunita’ soggettiva.
4. – Deve conclusivamente ritenersi che non spettava alla Camera
dei deputati affermare che i fatti per i quali e’ in corso il
giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi pendente davanti alla Corte di cassazione,
terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che
i fatti per i quali e’ in corso il giudizio civile promosso dal dott.
Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti
alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in
epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

Il Presidente: Maddalena

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Melatti

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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