CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 30 giugno 2011, n.14463 PRELIMINARE E PRESCRIZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso P.P. si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva che la Corte di Appello, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal D. , non ha tenuto conto degli elementi che avevano indotto il giudice di primo grado a disattendere l’eccezione in parola, basati sul rilievo che era stato realizzato il risultato pratico al quale le parti tendevano con la stipula del preliminare. Fa presente, infatti, che il P. aveva conseguito l’esercizio di fatto dei diritto di proprietà, essendogli stata data la possibilità di ristrutturare l’immobile e di darlo in affitto al C. . Deduce che la Corte di Appello non ha valutato se tali atti, come ritenuto dal primo giudice, avessero valore interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c., e, nonostante le argomentazioni svolte al riguardo dall’appellante nella comparsa di costituzione, ha del tutto omesso di considerare il comportamento tenuto nelle more dal D. , avente valore di riconoscimento dei diritti del P. e, quindi, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c..

Il motivo è meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine nè in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell’art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, 29-7-1992 n. 9086).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, dopo aver correttamente richiamato tale principio, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dei diritti derivanti in favore del promettente acquirente P.P. dal contratto preliminare del 9-6-1979, sollevata dal D. , rilevando che l’attore ha fatto trascorrere più di dieci anni dalla data di stipulazione di tale contratto senza attivarsi per far valere i suoi diritti, e senza avere interrotto il termine della prescrizione.

Tale motivazione vale a dare conto, sia pure in maniera succinta, della insussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere, ex art. 2943 c.c., dall’attore.

La Corte territoriale, al contrario, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le ulteriori deduzioni svolte dal P. sia in primo grado che nella comparsa di costituzione di appello, con cui era stato evidenziato che il convenuto, incassando il prezzo, consegnando il possesso del bene all’attore, lasciando migliorare l’immobile e lasciandolo dare in locazione senza contestazioni, aveva posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente ed idonei, quindi, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. Il giudice del gravame ha completamente ignorato gli specifici rilievi svolti al riguardo dall’appellato, non essendosi nemmeno posto il problema di verificare se gli atti da questi indicati avessero o meno valenza di riconoscimento dell’altrui diritto, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione, data l’innegabile rilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento della eventuale sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dall’attore.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, la quale, nel procedere a nuovo esame della vicenda, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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