CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 22 giugno 2011, n.13706 MIGLIORIE SU IMMOBILE NON DIVISIBILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 163-164-167-184 e 244 c.p.c., assumono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla controparte per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado del 28-5-1993 (con cui Gi..Fe. aveva chiesto il risarcimento di pretesi miglioramenti apportati all’immobile facente parte dell’asse ereditario), sulle quali gli esponenti non avevano accettato il contraddittorio, considerato che ai sensi dell’art. 167 c.p.c. tali domande devono essere proposte al più tardi nella comparsa di costituzione e risposta; né poteva condividersi l’assunto del giudice di appello secondo cui la controparte aveva fatto cenno alle pretese migliorie nella parte motiva della comparsa di costituzione, che invero era priva degli elementi essenziali per la determinazione dell’oggetto della domanda ai sensi dell’art. 163 n. 3 c.p.c.; conseguentemente il giudice di appello non avrebbe potuto ammettere né la prova per testi né la CTU.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 101 c.p.c., 24 e 102 Cost., sostengono che erroneamente il giudice di appello ha ammesso la prova per testi e la CTU richieste dall’appellante in violazione del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile alla difesa degli appellati, avendo deciso "per l’acquisizione di prove su un oggetto di domanda diversa da quello introduttivo".

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevano che la Corte territoriale, avendo ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali avanzate in primo grado da Gi..Fe., ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Con il quarto motivo i ricorrenti, premesso che l’inammissibilità delle domande riconvenzionali avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità anche dei mezzi di prova richiesti dall’appellante, assumono che pertanto il giudice di appello, avendo ammesso tali prove d’ufficio, ha violato il principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 2697 c.c., secondo il quale l’onere della prova è a carico delle parti.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, risultava evidente che Fe.Gi. aveva già introdotto nella comparsa di risposta le domande riconvenzionali poi articolate in modo più analitico nel foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni; invero nel suddetto atto processuale si era testualmente dedotto che "L’immobile de quo nell’attuale stato e consistenza rinviene dai lavori di adattamento, ampliamento ed ammodernamento eseguiti dal convenuto con denaro proprio, per cui la valutazione dello stesso per la formazione delle quote va fatta con riferimento allo stato del donato al momento della apertura della successione e comunque tenendo conto dei detti lavori di migliorie delle quali il concludente chiede il rimborso."; nelle conclusioni dello stesso atto poi Gi.Fe. aveva chiesto di "condannare gli attori al pagamento delle somme che saranno specificate in corso di causa e da loro dovute per le causali specificate in narrativa".

Orbene alla luce di tali espresse deduzioni contenute nella richiamata comparsa di costituzione di primo grado è evidente che in essa sia stato inequivocabilmente indicato l’oggetto delle domanda riconvenzionale, con riferimento sia al fatto costitutivo della pretesa, ovvero le migliorie asseritamente apportate all’immobile per cui è causa, sia al bene della vita di cui si chiedeva la tutela giudiziale, cioè la realizzazione del credito derivante da tale causale, e quindi la condanna delle controparti al pagamento in favore di Gi.Fe. delle somme a questi dovute per il suddetto titolo.

Pertanto, ritenuta l’infondatezza per tali ragioni del primo e del terzo motivo, da tale rilievo discende l’infondatezza anche del secondo e del quarto motivo di ricorso, posto che con essi si censura, come si è visto, l’ammissione della prova per testi e della CTU richieste dall’appellante soltanto come logica conseguenza della ritenuta inammissibilità delle domande riconvenzionali introdotte da Gi..Fe..

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 728 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver attribuito alla controparte l’intero immobile disponendo il conguaglio in favore degli altri condividenti senza prima aver apportato il valore delle migliorie alla massa ereditaria; infatti, poiché le migliorie apportate da uno dei condividenti al bene comune, per il principio dell’accessione, vengono a far parte dell’intera massa da dividere, di esse deve tenersi conto ai fini della stima della massa medesima, della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.

Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 935 c.c., sostengono che la Corte territoriale ha riconosciuto che la donazione della nuda proprietà fatta ai figli nel 1953 da parte del "de cuius" aveva riguardato soltanto i 2/5 indivisi dell’immobile, mentre i rimanenti 3/5 erano rimasti in proprietà del donante fino al 1981, allorché si era aperta la successione "ab intestato", e che quindi, non essendovi stata dispensa dalla collazione, anche i 2/5 di nuda proprietà donati erano confluiti nella massa ereditaria per essere divisi in cinque quote di uguale valore; pertanto, avendo l’appellante asserito di aver effettuato circa quaranta anni addietro, mentre il "de cuius" era ancora in vita, delle migliorie e delle addizioni, queste erano state acquisite all’immobile e quindi alla massa ereditaria, ed il giudice di appello illegittimamente ha attribuito a Fe.Gi. le sopraelevazioni del primo e del secondo piano sottraendole alla massa senza corresponsione di conguaglio a favore degli altri coeredi, salvo il diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 936 c.c. a favore della controparte.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

li giudice di appello, premesso che l’asse ereditario relativo alla successione di Co..Fe. era costituito dai tre quinti indivisi dell’immobile sopra indicato e che Gi..Fe. doveva conferire alla massa per collazione i residui due quinti di tale bene che aveva acquisito per donazione in suo favore da parte del "de cuius", ha accertato, sulla base delle prove testimoniali espletate e delle CTU svolte, che Gi..Fe. aveva eseguito circa 40 anni addietro lavori di adattamento e migliorie del piano terraneo dell’immobile suddetto (che, unitamente alle stalle, al pozzo ed al porcile, costituiva l’oggetto della donazione del 30-10-1953) e di sopraelevazione del primo e del secondo piano di esso; la sentenza impugnata, poi, pur ritenendo fondata la pretesa dell’appellante volta ad ottenere il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione, ha ritenuto superflua tale quantificazione, atteso che del relativo incremento patrimoniale avrebbe beneficiato lo stesso Gi..Fe. al quale l’immobile stesso è stato attribuito nella sua interezza; ha quindi determinato l’importo dei conguagli spettanti agli altri condividenti con riferimento alla consistenza dell’asse ereditario all’epoca dell’apertura delle successione, valutato in lire 36.500.00, quantificato poi dal CTU al marzo 2003 in Euro 73.892,00, e rivalutato infine al momento della decisione secondo gli indici ISTAT in Euro 76.000,00; pertanto il conguaglio in favore di ciascuno degli altri quattro condividenti è stato determinato in Euro 15.200,00, ovvero in un quinto della somma suddetta.

Orbene alla luce degli elementi evidenziati il convincimento espresso dalla Corte territoriale è immune dalle censure sollevate dai ricorrenti.

Infatti, poiché il valore dell’immobile costituente l’asse ereditario è stato determinato all’epoca dell’apertura della successione (salve poi le ulteriori rivalutazioni nei termini sopra richiamati) allorché le migliorie sul bene apportate da Gi..Fe. erano già state pacificamente eseguite, di esse si è tenuto correttamente conto ai fini della stima del cespite, in quanto tali migliorie per il principio dell’accessione ricadono in comunione "pro indiviso" tra tutti i coeredi; il contrario assunto dei ricorrenti è smentito quindi dal criterio di stima dell’immobile per cui è causa adottato da parte del giudice di appello, come è confermato dal decisivo rilievo che la determinazione dei conguagli in favore degli altri condividenti è stata effettuata proprio sulla base dell’incremento patrimoniale conseguito dall’immobile per effetto delle migliorie ad esso apportate dall’attuale controricorrente, in puntuale conformità del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui le migliorie eseguite su di un immobile non divisibile da uno dei condividenti, per il principio dell’accessione, vengono a far parte del bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima dell’immobile, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (Cass. 2-12-1999 n. 857).

Con il settimo motivo i ricorrenti eccepiscono l’intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto della controparte al rimborso delle indennità di cui all’art. 936 c.c., considerato che dalla data in cui avrebbe potuto essere esercitato il diritto (ovvero l’anno 1965), il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla richiesta fatta in un foglio allegato al verbale di udienza dinanzi al Tribunale del 28-5-1993.

La censura è inammissibile.

Invero, poiché la questione prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata, i ricorrenti, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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