CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 21 giugno 2011, n.13611 VIOLENZA CARNALE ALL’INFRAQUATTORDICENNE: SÌ AL DANNO MORALE IN VIA EQUITATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – Osserva il Collegio che in via preliminare va esaminato, perché dirimente ai fini del presente giudizio, il secondo motivo del ricorso (nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n.4 e 5 in relazione all’art.132 n.4 c.p.c. e 111 Cost. che all’art.305 c.p.c.), con il quale il ricorrente lamenta che a fronte della nullità della sentenza di primo grado, per mancata notifica dell’atto di riassunzione nei termini di legge a L.L., il giudice dell’appello avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del giudizio e su questa mancanza non avrebbe fornito adeguata motivazione. Al riguardo, va detto, come si legge nella sentenza impugnata, nella parte in cui si affronta la doglianza, che il giudizio intentato contro il V. e il L. venne interrotto per la morte del difensore dell’attore il D.G..

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la censura fu disattesa in quanto il giudice dell’appello ha rilevato che dalla lettura del fascicolo di ufficio e dagli atti di parte è risultato che rispetto all’udienza del 26 giugno 2001, ove fu dichiarata la interruzione, in data 1 febbraio 2002, ovvero entro il termine di sei mesi, considerato il periodo di sospensione dei termini feriali, (puntuale il richiamo a Cass. n. 2082/96; nonché Cass. n. 4297/04; Cass. n. 12245/07, secondo cui ai fini della tempestività del ricorso in riassunzione occorre fare riferimento, ai fini del comb. disp.artt. 303 e 305 c.p.c., alla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito), era stata depositata istanza di riassunzione con il pedissequo provvedimento del giudice istruttore, che fissava l’udienza per il 16 aprile 2002 per la prosecuzione, onerando il ricorrente della notifica entro il 30 marzo 2002.

Il plico fu ricevuto dalla madre del L. convivente il 22 marzo 2002, al domicilio che il L. aveva dichiarato nella comparsa di costituzione e di risposta.

All’udienza del 16 aprile 2002 il difensore dell’attore rappresentava che la madre del L. gli aveva inviato un certificato, da cui risultava che il L. si era trasferito in Germania per ragione di lavoro ed era iscritto nell’anagrafe dei residenti all’estero.

Il difensore chiedeva un rinvio al fine di notificare al convenuto l’atto di riassunzione nella sua ultima residenza in ….

Il giudice provvedeva in conformità, rinviando la causa per "gli incombenti richiesti dall’attore".

Il 27 giugno 2002 veniva spedito all’indirizzo tedesco del L. il plico contenente l’atto di riassunzione e i relativi verbali, ma lo stesso veniva restituito al mittente con la dicitura "non reclamato".

Su queste circostanze pacifiche il giudice non dichiarava la estinzione del giudizio, essendo stato l’attore diligente e tempestivo nell’adempiere alle sue incombenze.

La statuizione è corretta ed il quesito che correda il motivo non è conferente, in quanto sembra proporre solo una alternativa di segno opposto rispetto a quanto accertato in fatto dal giudice del merito (Cass. n. 4044/09), ma soprattutto è meramente tautologico.

2. – Ciò posto, con il primo motivo (nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 e n.5 in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per omessa motivazione) il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello si sarebbe limitato, al fine di argomentare sulla sussistenza del fatto reato attribuito al V. e al L. ad inserire nel corpo della sentenza i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da vari testimoni ai Carabinieri di Menfi e al P.M. presso il Tribunale per i minorenni, dal quale Tribunale venne dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia.

A suo avviso, i suddetti verbali non possono ritenersi parti integranti della sentenza impugnata, in guanto non risultano numerati cronologicamente, per cui il giudice dell’appello non avrebbe assolto all’obbligo di motivazione, la cui funzione anche per il preciso riferimento dell’art. 111 comma 6 Cost. è palesemente quella di consentire un controllo sotto il duplice profilo logico-giuridico, che ha condotto alla decisione.

Il motivo è corredato da sei quesiti di diritto, che, in realtà, si sostanziano in uno solo, ovvero mancata indicazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo, per cui non sarebbe rimasta provata nel giudizio civile quella che il ricorrente definisce "la presunta violenza carnale" o l’attribuzione del fatto reato al V. e al L..

Al riguardo, osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno.

Di vero, il giudice dell’appello si è risolto per l’allegazione dei verbali dei Carabinieri e del P.M., motivando, come si legge nella sentenza impugnata, "per evitare inefficaci riassunti e consentire una più diretta percezione di quanto rappresentato dagli interessati" e riportando le deposizioni più significative.

Queste deposizioni sono state valutate, anche in riferimento a quelle rese nella sede civile, abbastanza imprecise, dato anche il tempo trascorso, per dedurne, stante la loro immediatezza, la loro coerenza e la loro completezza, che da esse risultava provata la violenza sessuale per via anale come posta in essere dal V. e dal L. in danno del D.G.D..

Non si rinviene, quindi, alcuna violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. né dell’art. 111 comma 6 Cost..

Infatti, la sentenza impugnata risulta pienamente rispondente sia per quanto concerne la concisa esposizione dello svolgimento del processo (v. la parte narrativa della stessa) sia per quanto riguarda i motivi in fatto e in diritto, posti a fondamento della decisione.

Infatti, una volta allegate per intero le deposizioni rese a suo tempo agli inquirenti, il giudice dell’appello, esaminandole, ha ritenuto che fosse risultata provata la violenza carnale, potendo egli attingere, come è noto, ai documenti prodotti nel processo penale per formare il suo convincimento.

A fronte di questo argomentare, il motivo appare fragile e non coglie nel segno, ancorandosi solo a problemi formalistici, che non sono idonei a scalfire quanto valutato dal giudice del merito, che nella sua discrezionalità ha motivatamente escluso l’attendibilità di alcune testimonianze rese nella fase civilistica anche perché, come detto, a distanza di tempo ed ha privilegiato correttamente quelle dichiarazioni, rese nella quasi immediatezza del fatto, che, come è di comune esperienza, sono le più attendibili.

3. – Con il terzo motivo (dalla identica formulazione del primo con l’aggiunta della asserita violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. e 1226 e 2697 c.c.), il ricorrente lamenta in estrema sintesi sia che non sarebbe stata raggiunta la prova della violenza carnale sia che erroneamente sarebbe stato liquidato in via equitativa il danno morale, anche perché il D.G. non l’avrebbe richiesto e non avrebbe fornito la prova ai fini della sua quantificazione.

Al riguardo, dai documenti in atti risulta che il certificato redatto dai sanitari della USL n. … di Sciacca, ove fu ricoverato, ha attestato la esistenza della violenza carnale, escludendo solo "lesioni apprezzabili". Il certificato del dr. B. del (omissis) attesta che il D.G. era affetto da scompenso psicologico e da insonnia notturna.

Questi elementi documentali per il loro contenuto sono stati ritenuti dal giudice dell’appello insufficienti per potere riconoscere postumi invalidanti e lo stesso giudice ha respinto la richiesta di una CTU, formulata dal D.G. dato il tempo trascorso.

Ciò posto, non risponde al vero che il D.G. non abbia richiesto il risarcimento del danno morale e non abbia fornito la prova di esso ai fini della quantificazione, atteso che egli aveva richiesto un risarcimento di 300 milioni di lire e il Tribunale gli aveva liquidato poco più di 4.000 Euro.

Infatti, con l’appello incidentale si doleva della insufficienza della liquidazione dei danni, ivi compreso quello morale, e non vi è dubbio che vi è stato – e forse ancora sussiste, data la scabrosità della vicenda, che ha visto come soggetto passivo un minore infraquattordicenne, peraltro, "tradito" dai compagni con cui di solito si intratteneva in una baracca e di sera-, un danno morale soggettivo, un pregiudizio ai suoi diritti in quanto persona, tra cui certamente quello pregnante della innocenza del fanciullo, anche se in età pubere ed avviato alla adolescenza, nonché quello della sua reputazione ed immagine, soprattutto perché il tutto si è verificato in un piccolo centro e con modalità odiose.

La sua personalità è stata violata, come accertato dal giudice del merito.

È noto, infatti, al comune senso morale, nonché alla disciplina incriminatrice, che nella violenza carnale la persona offesa, tanto più se si tratta di minore addirittura infraquattordicenne, come lo era il D.G. all’epoca del fatto, è contemporaneamente soggetto passivo ed oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato ad oggetto. Il degrado inferto dal violentatore (o dai violentatori, come nella specie) non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell’offeso, la cui persona è dall’agente (o dagli agenti) vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire. Ne consegue che una volta accertato, per le argomentazioni sopra riportate dalla sentenza impugnata, che il reato di cui fu vittima il D.G. non poteva non attribuirsi al V. e al L., corretta risulta la rideterminazione del danno morale in via equitativa, stante la ovvia difficoltà da parte del danneggiato di proporne una precisa quantificazione, atteso che l’odioso fatto di cui è rimasto vittima ha effetti ultrattivi nell’equilibrio psico-fisico di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta. vittima.

In conclusione, il motivo va completamente disatteso e il presente ricorso respinto, ma nulla va disposto per le spese.

In riferimento alla vicenda il Collegio dispone che in caso di pubblicazione della sentenza vengano oscurati i dati personali di tutte le persone coinvolte ed indicate nella presente sentenza ai sensi dell’art.52 del decr.leg.vo n.196/2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *