Cass. Pen. Sentenza 38474 del 2010 Rinvio per impegni professionali. Violato il diritto di difesa se è svolta attività che incide sul processo decisionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e Diritto

[OMISSIS] ricorre avverso la sentenza, in data 10 giugno 2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 31 gennaio 2002 del Tribunale di Palmi, con la quale lo stesso [OMISSIS] è stato condannato per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali, alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.236,00 di multa.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Violazione di legge e/o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 179, comma 1 c.p.p. con conseguente nullità assoluta derivante dal mancato esame del richiesto di differimento dell’udienza dibattimentale del 7 aprile 1999, avanzata dal difensore di fiducia avv. [OMISSIS] per concomitanti impegni professionali; Il Tribunale dispose il rinvio esclusivamente per l’assenza dei testi e la conseguente impossibilità di svolgere attività istruttoria. Viene dunque sottolineato che erroneamente non sarebbe stata ravvisata alcuna violazione del diritto di difesa, in considerazione del fatto che, a seguito dell’avvenuto rinvio della trattazione del processo e della ritenuta sussistenza dell’onere di attivazione esistente a suo carico per conoscere la data fissata per la nuova udienza dibattimentale, è stato escluso che tale incombenza potesse essere ricondotta ad uno specifico onere della Cancelleria.

Il ricorrente censura il ragionamento dei giudici di merito, sottolineando come le due situazioni non potessero essere considerate sovrapponibili, in quanto il rinvio operato dal Tribunale aveva una diversa causa rispetto al rinvio richiesto dalla difesa, e la delibazione in ordine al legittimo impedimento, ove ritenuto sussistente, avrebbe cristallizzato l’obbligo del tribunale di comunicare la nuova data fissata per la prosecuzione; in ogni caso non vi era alcuna decisione formale che poteva far considerare ingiustificata l’assenza dell’avv. [OMISSIS] all’udienza del 7 aprile 1999.
Il ricorso è infondato.

Come emerge dagli atti, prima dell’udienza del 7 aprile 1999, vi era stata una prima udienza ove si era proceduto ritualmente alla verifica della regolare costituzione delle parti e all’ammissione dei mezzi prova, previa declaratoria della contumacia dell’ imputato e con la presenza del difensore di fiducia avv. [OMISSIS]. Alla successiva udienza del 7 aprile 1999 il tribunale di Palmi ha proceduto ad un mero rinvio, in presenza del difensore d’ufficio, senza svolgere alcuna attività processuale, in assenza dei testi citati e senza provvedere alla nuova citazione dei medesimi testi. Alla successiva udienza del 14 luglio 1999 il processo è stato nuovamente rinviato per l’adesione del difensore d’ufficio all’astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati, con la conseguenza che, anche in questo caso, non venne notificata la nuova data fissata per la celebrazione del processo, successivamente definito con la presenza del difensore di ufficio.

Ciò premesso la Corte d’appello ha ritenuto che l’assenza di qualsivoglia attività istruttoria nella prima udienza di rinvio, seppur disposta per l’assenza dei testi, e senza alcuna valutazione esplicita del legittimo impedimento dedotto, non abbia comportato alcuna violazione del diritto di difesa, così come lamentato dal ricorrente, e che nessun avviso dovesse essere notificato al difensore di fiducia in ordine alla data della nuova udienza fissata per la prosecuzione.

L’assunto deve essere condiviso.

Ritiene la Corte che in tanto la violazione del diritto di difesa può essere dedotta in quanto venga svolta attività dibattimentale che comunque incida sul processo decisionale finale. La giurisprudenza è costante, infatti, nel ritenere che possa essere dedotta una nullità di ordine generale per violazione dei diritto di difesa, quando, in concreto, l’attività processuale svolta, che nel caso di specie è stata invece completamente assente, abbia cagionato una lesione o una menomazione al diritto medesimo (v. ex pluribus Cass., sez. III, 2 dicembre 2008, n. 5496). In questo caso, al contrario, non solo non si è svolta attività istruttoria ma è stato addirittura evitato di procedere alla nuova citazione dei testi non comparsi. Il collegio ha svolto una mera attività di smistamento del processo alla presenza di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma IV, c.p.p. a seguito dell’ assenza di un sostituto nominato dal difensore di fiducia, che peraltro aveva omesso nella sua istanza di indicare le ragioni che non gli consentivano di nominare il sostituto stesso.

Nel caso di specie, dunque, il difensore d’ufficio ha di fatto partecipato all’ unica attività processualmente valida, oggettivamente sovrapponibile e adesiva alla richiesta di rinvio avanzata dal difensore di fiducia, cioè alla conoscenza della data di rinvio della trattazione del, processo. Il, differimento dell’udienza, pertanto, una volta disposto alla presenza del difensore di ufficio, con l’indicazione della nuova data di celebrazione del processo, non poteva portare alla codificazione di un onere ulteriore a carico della cancelleria, anche in ragione della inottemperanza formale contenuta nella richiesta di rinvio relativa alla omessa designazione di un sostituto o alla indicazione delle ragioni per cui non era possibile ottemperare a tale previsione.

In sostanza proprio le modalità del rinvio portano a ritenere corretta la procedura seguita e I’ insussistenza dell’obbligo da parte della cancelleria di notificare la nuova data di fissazione dell’ udienza. In questo caso, e per la tipica attività processuale svolta, il difensore d’ ufficio, previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’ art . 97, comma 1 c.p.p., ha assunto i diritti e i doveri del difensore sostituito, con la conseguenza che nessuna comunicazione può ritenersi che fosse dovuta a quest’ultimo, in forza del principio contenuto nell’ art . 477, comma 3, c.p.p. in base al quale gli avvisi orali dati nel caso di sospensione o di rinvio ad udienza fissa del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 02.11.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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