DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109

Regolamento recante attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia del territorio, dell’Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 163 del 15-7-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di
organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli
uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito
dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la
Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di
previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e
la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita’ giuridica;
Visti l’articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e
l’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che
dispongono che la Guardia di finanza e’ una forza di polizia ad
ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e
finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal
Ministro dell’economia e delle finanze, e le disposizioni che
regolano l’assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
Corpo costituite dall’articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e
dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive
modificazioni, che all’articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza
per i finanzieri, attribuendogli la personalita’ giuridica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.
211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
che disciplina l’attivita’ di Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo
17, comma 3, concernente l’adozione di regolamenti con decreti
ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell’articolo
2, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che determina le modalita’ di fissazione dei termini di conclusione
dei procedimenti superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che riforma l’organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all’ordinamento del
Ministero dell’economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65
relativi all’ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti
con il ministero vigilante;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, che riordina la Scuola superiore dell’economia e delle finanze
che, all’articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una
istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette
dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed
integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il
regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile che, tra l’altro, modifica ed integra
alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare,
l’articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – 1° aprile 2010, n. 76),
recante le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della
citata legge n. 69/2009;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate
approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000,
n. 4;
Visti il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane,
deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia del
territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e
le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e
l’Agenzia del territorio hanno personalita’ giuridica di diritto
pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell’articolo 61 del
citato decreto legislativo n. 300/1999;
Considerato che l’articolo 2, comma 2, della citata legge n.
241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso
termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un unico regolamento
che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a
90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero
dell’economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle dogane, all’Agenzia del
territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri);
Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i
procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto,
termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto
della sostenibilita’ dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e
della particolare complessita’ del procedimento, criteri previsti
dall’articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le
procedure relative al rapporto di lavoro del personale
«contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di
settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti
relativi al personale della Guardia di finanza che e’ assoggettato al
regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle
amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative,
nelle more dell’adozione dei provvedimenti applicativi dell’articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente
alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita’
organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le
incertezze derivanti dall’adozione, in tempi diversi, di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei
procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione,
individui le unita’ organizzative responsabili degli stessi
procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2010;
Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza dell’11
febbraio 2011;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in
data 5 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l’articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle
finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell’Agenzia
delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del
territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di
assistenza per i finanzieri).
2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono
determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di
seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento:
a) Tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze;
b) Tabella B – Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
c) Tabella C – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
d) Tabella D – Agenzia delle entrate:
e) Tabella E – Agenzia delle dogane;
f) Tabella F – Agenzia del territorio;
g) Tabella G – Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze;
h) Tabella H -Guardia di finanza;
i) Tabella I – Fondi previdenziali e assistenziali del personale
dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali – Fondo di
previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri – Fondo di assistenza per i
finanzieri).
3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i
termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi,
decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.

Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 1. Nell’articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 3

Unita’ organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell’adozione, da parte delle amministrazioni
indicate nell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei
provvedimenti applicativi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, le unita’ organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo,
per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

Art. 4

Disposizioni finali

1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 267

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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