MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 12 maggio 2011, n. 110 Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attivita’ di estetista.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 163 del 15-7-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina
dell’attivita’ di estetista» e successive modificazioni ed, in
particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l’attivita’ di estetista
comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti, e puo’ essere svolta anche
con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso
estetico di cui all’elenco allegato alla medesima legge,
subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi
prevista;
Visto l’articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita’, adotta, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i
meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di
applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico di cui all’elenco allegato alla predetta legge, e
aggiorna, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, il
medesimo elenco;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1 che istituisce il Ministero dello sviluppo
economico, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito
con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che e’
ulteriormente intervenuto sull’assetto del Ministero;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunita’ europee relativa
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le
successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi
compresa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione
e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE,
disponendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono
fatti alla direttiva 2006/95/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli
da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale
dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione
della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita’
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Considerato che e’ necessario procedere, tenuto conto
dell’evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento
dell’elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;
Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della
sicurezza e’ assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il
distributore devono soddisfare per l’immissione sul mercato di
prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi
elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle
citate disposizioni legislative relative alla prestazione e
valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilita’
elettromagnetica;
Rilevato che l’appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare
la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate
in altri Stati membri dell’Unione o aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte
limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi
indicati all’articolo 36 del Trattato;
Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento
europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla
legge n. 1 del 1990;
Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’, di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella
Sessione XLVII dalle Sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa’ dell’informazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Identificazione degli apparecchi per uso estetico

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono
gli apparecchi di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990,
n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel
rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle
specificazioni tecniche di cui al presente decreto.
2. L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico
di cui all’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e’ sostituito
dall’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.

Art. 2 Disposizioni generali 1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l’allegato 2.

Art. 3

Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono
essere utilizzati in Italia purche’ assicurino il livello di
sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme
armonizzate europee.
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di
riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli
organismi nazionali di normalizzazione.

Art. 4 Aggiornamento dell’elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto 1. In caso di ulteriore aggiornamento all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dal presente decreto, si provvede al conseguente adeguamento dell’allegato 2 del presente decreto, secondo la procedura prevista dall’articolo 10, comma 1, della predetta legge. 2. L’allegato 2 del presente decreto puo’ essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5 Modifica di norme tecniche 1. Le presenti disposizioni s’intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all’adozione del presente decreto, alle quali e’ data adeguata pubblicita’ secondo modalita’ disposte dal Ministero dello sviluppo economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro della salute Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 196

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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