CASSAZIONE PENALE, Sez. V, Sentenza n. 35880 del 16/09/2009 Non punibili le offese dell’avvocato durante l’arringa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Vasto, con sentenza 4/4/2008, assolveva […] dal reato di ingiuria aggravata con la formula “perché il fatto non costituisce reato ex art. 599 cp.

All’avvocato XX era stato addebitato di avere – nell’arringa conclusiva del processo penale, celebrato in Tribunale, a carico di YY, imputata dei reati di cui agli artt.612, 594 e 635 c.p. – offeso l’onore ed il decoro della persona offesa, […], affermando che questi aveva subito disavventure economiche e che perciò non poteva essere neppure proprietario di un appartamento, che aveva emesso una cambiale nei confronti dell’architetto ZZ intestata alla figlia WW senza poi onorarla e che aveva venduto un’auto intestata alla figlia per sottrarsi all’aggressione dei creditori, descrivendolo nel complesso quale soggetto inaffidabile dal punto di vista economico, senza che queste circostanze avessero attinenza con l’oggetto del processo.

Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Vasto ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila denunciando violazione della disposizione di cui all’art.598 c.p..

Deducono – facendo proprie le doglianze prospettate dalla parte civile nella richiesta formulata ai sensi dell’art.572 c.p.p. – che nella specie non poteva trovare applicazione l’esimente prevista dalla norma indicata, in quanto le offese proferite dall’avvocato XX non erano pertinenti all’oggetto della causa e si risolvevano in giudizi apodittici sulla persona offesa.

Motivi della decisione

I motivi sono privi di fondamento ed i ricorsi devono essere rigettati.

Va premesso che, per il riconoscimento della c.d. “immunità giudiziale”, prevista dall’art.598 c.p., è necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il decidente ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate dall’avvocato, nel corso dell’arringa difensiva – lungi dal rivelarsi gratuite – si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi della difesa e pertanto rientravano nell’ambito di applicazione della scriminante in esame.

È stato infatti osservato che le espressioni contestate – se pur offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche “a verificare ed a mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa”.

Trattasi di considerazioni ragionate in base alle quali il giudice di merito ha accertato, con apprezzamento coerente e quindi non censurabile in sede di legittimità, un collegamento logico – causale tra le offese pronunciate dal difensore e l’oggetto del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi del P.G. e del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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