Cass. Civ. Sez. Lav. 22.02.2011 n. 4272 – funzioni dirigenziali differenze retributive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4-11-1994 A.V. adiva il Pretore di Teramo per rivendicare l’inquadramento nella categoria di dirigente nel periodo 1-1-1988/30-6-1989 e per conseguire le relative differenze retributive sostenendo di aver svolto per la PAPER’S WORLD s.r.l. attività di lavoro subordinato con mansioni di dirigente, essendo, poi, stato assunto dall’1-7-1989 in qualità di dirigente.

La convenuta, nel contestare le pretese di controparte, deduceva che proprio l’ A. aveva costituito la società insieme al sig. D. P.G., attuale legale rappresentante, ed altri l’11-12- 1987 ed era stato socio fino al 4-5-1988, e in tale qualità aveva collaborato all’avviamento della produzione, venendo in azienda saltuariamente in quanto era socio anche della Druck Sud s.r.l. di (OMISSIS).

Deceduto l’ A., la causa veniva interrotta e riassunta dalla moglie, E.A. nella qualità di erede.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, con sentenza n. 832/2006, in accoglimento della domanda, ritenendo l’ A. dipendente della società sin dall’1/1/1988, condannava la società a pagare alla E., nella qualità, la somma di Euro 32.826,59.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza dolendosi della violazione degli artt. 2094 e 2095 e delle regole e principi in tema di onere della prova per non essere emerso che l’ A., per il periodo iniziale, fosse soggetto alle direttive del datore di lavoro e per non avere il primo giudice tenuto conto dei ruoli svolti dall’ A. in qualità di socio e copromotore della società, in affari anche con terzi, senza considerare che egli aveva significativamente chiesto le proprie spettanze con decreto ingiuntivo solo a partire dall’1-7-1989. L’appellante rilevava in particolare che il tenore delle tre testimonianze assunte era generico e si doleva altresì della errata interpretazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione anche con riferimento ai conteggi, contestati nonostante la produzione tardiva degli stessi erroneamente autorizzata dal giudice.

La E. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza depositata l’8-8-2008 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che "l’istruttoria esperita ha confermato gli assunti dell’appellata, posto che è emerso che l’ A., anche nel periodo oggetto della rivendicazione, ha svolto le medesime mansioni svolte dopo la formale assunzione, avvenuta l’1- 7-1989, mentre non sono stati confermati gli assunti dell’appellante, relativi ad una sua presenza saltuaria in azienda ed al suo coinvolgimento con altre società".

Per la cassazione di tale sentenza la PAPER’S WORLD s.r.l. ha proposto ricorso con due motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

La E., nella qualità, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la sentenza impugnata riconosciuto all’ A. "la categoria dirigenziale ex art. 2105 c.c. sulla scorta di argomentazioni tratte, a loro volta, da risultanze probatorie insufficienti e incongruenti, giacchè la figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti – non emersi dall’istruttoria – caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi e che siano preposti alla gestione dell’intera impresa o di un ramo autonomo di essa".

In sostanza la ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a rilevare che l’ A. "prima della formale assunzione avvenuta il 1 luglio 1989 aveva svolto le medesime mansioni svolte dopo la formale assunzione".

Il motivo risulta infondato.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "la figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti, di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi" (v. fra le altre Cass. 19-7-2007 n. 16015). L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (v. fra le altre Cass. 22-12-2006 n. 27464).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha accertato che l’ A., "presente in azienda tutti i giorni anche per 12/14 ore al giorno", "aveva l’incarico di direttore di stabilimento, di responsabile della produzione e di gestione degli operai sicchè si occupava dell’acquisizione dei macchinari, della loro logistica, della programmazione lavorativa delle macchine e dell’approvvigionamento delle materie prime, oltre a gestire il lavoro degli operai; inoltre l’ A. gestiva lo sviluppo ordini fino alla consegna del prodotto finito al cliente".

La Corte di merito ha quindi fondato il proprio giudizio sull’effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali fin dall’inizio rilevando nel contempo che"questo egli ha fatto prima e questo ha fatto dopo l’assunzione" in qualità di dirigente.

Tale motivazione, conforme al principio sopra richiamato, risulta altresì congrua e priva di vizi logici e resiste alla censura della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5, in sostanza lamenta il mancato deposito, con il ricorso introduttivo, del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato e dei relativi conteggi, la cui produzione è stata disposta, in corso di causa, d’ufficio dal primo giudice.

Anche tale motivo risulta infondato.

Per quanto riguarda il contratto collettivo, lo stesso ("CCNL per i dirigenti di azienda") risulta indicato nel ricorso di primo grado fra gli allegati (v. n. 6).

Per quanto riguarda i conteggi, come questa Corte ha affermato e va qui ribadito, "nel rito di lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto – che compente al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l’attore abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici" (v. Cass. 10-11-2003 n. 16855, Cass. 29-1-1999 n. 817).

Peraltro, una volta esclusa la nullità del ricorso introduttivo, come sopra, per la presenza degli elementi essenziali della domanda, il giudice del merito, che in base al suo prudente apprezzamento può disporre o meno una CTU (v. fra le altre Cass. 5-7-2007 n. 15219, Cass. 21-4-2010 n. 9461), ben può, eventualmente, ordinare alle parti la produzione di conteggi, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Legittimamente, quindi, la Corte d’Appello ha respinto la doglianza sul punto avanzata dalla società appellante.

Del resto i conteggi, non avendo una funzione probatoria ma meramente difensiva ed esplicativa, di per sè non sono soggetti alle decadenze ed alle preclusioni proprie delle prove (cfr. Cass. 27-10-1992 n. 11685).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla E. le spese, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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