Cassazione, sez II, 1° luglio 2011, n. 25999 È truffa aggravata ottenere i contributi per la ricostruzione spettanti ai proprietari di prima casa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

Con decreti del 30.12.2010 e 17.1.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dell’Aquila dispose il sequestro preventivo di un importo pari al contributo per la ricostruzione corrisposto a S.F. , indagato per il reato di truffa aggravata, nella misura di Euro 11.038,67, pari alla maggior somma erogata rispetto a quella spettante, essendo relativa non ad una prima casa, ma ad una seconda casa e quindi nella misura dell’80%.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ed il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 14.2.2011, annullò i provvedimenti impugnati sull’assunto che l’importo sequestrato è erogabile solo a favore dell’impresa incaricata dei lavori e che non era stato ancora trasferito all’impresa essendo tale trasferimento subordinato ai controlli della pubblica Amministrazione, che il recupero del contributo era assicurato da ipoteca e che trovano applicazione in materia cautelare reale i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila deducendo violazione di legge in quanto il reato di truffa sarebbe consumato con l’erogazione del maggior contributo all’indagato, ma che anche accettando la ricostruzione del Tribunale si sarebbe in presenza di un tentativo ed il sequestro è necessario per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.

Con memoria depositata in data 8.6.2011 il difensore dell’indagato ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendone la inammissibilità o l’infondatezza e segnalando l’illegittimità o abnormità del provvedimento di sequestro.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il reato di truffa si consuma nel momento dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell’effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42958 del 18.11.2010 dep. 3.12.2010 rv 249282).

Appare perciò irrilevante, che, al momento della maggiore erogazione (rispetto a quella spettante) di denaro, con conseguente danno per la pubblica Amministrazione, la somma fosse vincolata a favore dell’impresa che effettuava i lavori, posto che la truffa è stata ipotizzata proprio nell’aver ottenuto un contributo pari al 100% anziché dell’80% del costo dei lavori di ricostruzione.

Altrettanto irrilevanti sono i controlli ancora in corso da parte della pubblica Amministrazione, posto che se relativi alla erogazione a favore dell’impresa non incidono sulla fattispecie configurata, mentre se relativi alla natura di prima o seconda casa dell’immobile da ricostruire, sono successivi alla consumazione del reato.

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non è incompatibile con l’ipoteca e il privilegio speciale ed è rispetto ad essi prioritario, giacché quest’ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l’ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale; mentre quest’ultimo è diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l’ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28823 del 17.5.2002 dep. 26.7.2002 rv 222749).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.

Il giudice di rinvio potrà valutare le deduzioni di cui alla memoria difensiva.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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