Cassazione, sez. II, 22 giugno 2011, n. 13723 Il verbale viziato e il modesto valore della lite non giustificano la compensazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 1° febbraio 2011 , la seguente proposta di definizione , ai sensi dell’ art. 380-bis cod. proc. civ.: «Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di E. S., il verbale di accertamento di violazione del codice delta strada n. (omissis) notificato in data 2 ottobre 2005.

Nella resistenza del Comune di Roma, rimasti contumaci il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma, il Giudice di pace, con sentenza in data 27 settembre 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte dello S..

II Tribunale di Roma, con sentenza n. 6921 in data 24 marzo 2009, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado – non esplicitati nella pronuncia del primo giudice – andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.

Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto ricorso.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Preliminarmente va verificata la legittimazione passiva, dovendosi stabilire se il verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada sia stato elevato da agenti della polizia municipale (nel quale caso la legittimazione sarebbe del solo comune di Roma) o da agenti della polizia di stato o da militari (nel qual caso la legittimazione passiva sarebbe del Ministero dell’interno).

Le carte regolamentari – testo della sentenza impugnata; ricorso per cassazione; controricorsi – non consentono di approfondire , allo stato, tale aspetto.

Impregiudicato l’aspetto della legittimazione passiva, paiono preliminarmente da respingere le eccezioni di inammissibílità sollevate dai controricorrenti.

Invero, non sussiste tardività, essendo stato il ricorso per cassazione avviato alla notifica il 15 aprile 2010, entro il termine di cui all’ art. 327 cod. proc. civ., per l’impugnazione della sentenza, non notificata, depositata il 24 marzo 2009.

Il ricorso contiene poi l’esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

Inoltre eventuali irregolarità nella notifica del ricorso al "Ministero dell’interno – UTG di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore” sono sanate dalla costituzione in giudizio, per il tramite dell’ Avvocatura , tanto del Ministero dell’interno , in persona del Ministro, quanto della Prefettura di Roma, in persona del- Prefetto.

Infine, il secondo motivo di ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) il cui esame in ordine logico appare preliminare è corredato dal prescritto quesito di sintesi.

Nel merito, il. secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato .

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza.

II verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove – come nella specie – venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. II, 19 novembre 2007 , n. 23993) .

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio».

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici; che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le Spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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