Cassazione, sez. VI, 17 giugno 2011, n. 13398 L’arteriosclerosi del de cuius può essere causa di annullamento del testamento?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

Ritenuto che A.E. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Brescia, F.G.A. e, assumendo che con testamento olografo datato 2 agosto 2000 il defunto G.B. – del quale egli era unico erede, avendo le due eredi legittime G. e D.D. rinunciato all’eredità, ed avendo l’altra erede legittima L.D. a lui donato l’intera eredità – aveva legato al convenuto, suo collaboratore familiare, un appartamento sito in Brescia, chiedeva che detto testamento venisse annullato per incapacità naturale del testatore;

che l’adito Tribunale, nel contraddittorio con F.G.A. nonché con G., D. e L..D., dal medesimo chiamate in causa, ha accertato l’incapacità naturale del testatore, ha annullato il testamento e ha dichiarato che la proprietà spettava all’attore;

che, avverso questa sentenza, F.G.A. ha proposto appello nei confronti del solo A.E.;

che la Corte d’appello di Brescia, dopo avere rigettato la richiesta dell’appellato di estensione del contraddittorio in appello a G., D. e L..D., con sentenza depo­sitata il 13 luglio 2009, ha rigettato il gravame;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso F.G.A. sulla base di tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redat­ta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione deposi­tata il 10 febbraio 2011 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 591 e 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria, dolendosi del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto provato un generico stato di incapacità mentale del testatore, ma non abbia accertato se nel giorno in cui fu redatto e sottoscritto il testamento il medesimo fosse affetto da incapacità assoluta, né se questa fosse permanente e generale ovvero solo saltuaria o intermit­tente, giacché in questo secondo caso l’onere della prova cir­ca la sussistenza della incapacità naturale incombeva sull’attore.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia fondato la propria decisione sulla cartella clinica del ricovero del 1998, nel corso del quale il G. venne riscontrato incidentalmente in stato di decadimento co­gnitivo, e su un certificato medico del 4 agosto 2000, nel quale, ai fini del ricovero del paziente, veniva affermato che il paziente non era in grado di fare scelte. Il giudice di ap­pello avrebbe invece omesso di prendere in considerazione due altri documenti (un certificato medico del 18 maggio 2001 ed un altro del giugno-agosto 2000), l’esame dei quali avrebbe comportato un sicuro ribaltamento della decisione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 184 e 115 cod. proc. civ., censurando il fatto che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di elementi che dimostravano come, al momento della redazione del testamento, il G. fosse pienamente capace di intendere e di volere.

Il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Con i tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni connessione, il ricorrente, più che evidenziare lacune argomentative o vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, censura l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d’appello, e prima ancora dal Tribunale, sollecitando quindi un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie.

In proposito è sufficiente rilevare che i motivi di ricorso ripropongono censure che il ricorrente aveva già fatto valere nei confronti della sentenza di primo grado, alle quali la Corte d’appello ha puntualmente e motivatamente dato adeguata risposta.

Con specifico riferimento alle censure contenute nel terzo motivo si deve poi rilevare che la pretesa valutazione, da parte del Tribunale, di un certificato a firma del dott. B., che sarebbe stato irritualmente acquisito in sede di udienza ex art. 281-sexies, (si deve rilevare) che la circostanza risulta del tutto priva del carattere della decisività, atteso che la Corte d’appello ha valorizzato la quasi contestuale risultanza acquisita nel procedimento di interdizione. Né può sostenersi che l’avere indicato la data del testamento nel 2 agosto 2001 anziché nel 2 agosto 2000 possa avere inciso nella determinazione della Corte di confermare le valutazioni già espresse dal Tribunale, trattandosi all’evidenza di un mero errore materiale, avendo la Corte d’appello in altri passi della sentenza riferito correttamente la data del testamento. In conclusione, non ravvisandosi nella sentenza impugnata né i denunciati vizi di violazione di legge – che in realtà o si sostanziano in vizi di motivazione, ovvero afferiscono ad ele­menti dei quali non può ritenersi dimostrata la decisività – né i denunciati vizi di motivazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la parte in cui viene sollecitato un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, ovvero manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata resiste comunque a tutte le censure ad essa rivolte.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, non apparendo le critiche mosse dal ricorrente idonee a contrastare la richiamata conclusione;

che non risponde infatti in alcun modo al contenuto della sentenza impugnata l’affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d’appello non avrebbe mai accertato la sussistenza di una incapacità assoluta;

che, in contrario, deve rilevarsi che la Corte d’appello, nel rigettare il primo motivo di gravame ha, da un lato, rilevato la non pertinenza della citazione giurisprudenziale dell’appellante, dalla quale questi pretendeva far discendere, in astratto, l’affermazione che l’arteriosclerosi si manifesterebbe con alternanza di periodi di lucidità e periodi di incapacità, osservando come gli effetti della detta patologia debbano essere riscontrati in base ad una indagine concreta sul soggetto affetto da detta patologia; e, dall’altro, ha condiviso il giudizio del Tribunale, secondo cui “l’arteriosclerosi del G. aveva determinato in lui una incapacità permanente ed ingravescente”, precisando che tale accertamento non poteva in alcun modo integrare violazione di un principio giuridico in tema di onere della prova, atteso che il Tribunale si era limitato a verificare, nel caso di specie, gli effetti concreti dell’accertata patologia sulla sfera intellettiva e volitiva del testatore;

che, del pari, non colgono nel segno le argomentazioni con­tenute nella memoria con riferimento alle deduzioni svolte nel secondo motivo di ricorso;

che, in proposito, deve rilevarsi, da un lato, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convinci­mento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.f da ultimo, Cass. n. 6288 del 2011); dall’altro, che, in ogni caso, le risultanze mediche delle quali il ricor­rente lamenta una inadeguata valutazione non appaiono decisive ove inserite nel contesto documentale sulla base di quale la Corte d’appello ha formato il proprio convincimento;

che analoghe considerazioni valgono per le critiche dal ricorrente svolte alla proposta di decisione comunicatagli con riferimento al terzo motivo di ricorso;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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