Cassazione, sez. I, 9 giugno 2011, n. 12646 Accertamento di paternità ad opera del giudice straniero, in Italia è valida la sentenza?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Presidente della Pretura di Targu Mures (Romania), con sentenza in data 25.11.2003 pronunciata a seguito del procedimento civile promosso da O. O., madre della piccola A., nata il 16.9.01 nella medesima città, ebbe a dichiarare che quest’ultima era figlia di I. V., nato a Cagliari il (omissis).

Con la stessa sentenza, il padre veniva condannato a pagare, a titolo di alimenti dovuti per la minore un assegno mensile di € 800,00 sino alla sua maggiore età.

A seguito dell’avvenuto riconoscimento di paternità, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. provvedeva alla relativa trascrizione negli appositi registri.

Con atto di citazione in data 25.5.2006, V. l. -residente a S.- conveniva in giudizio, davanti alla Corte di appello di Cagliari, O. O. chiedendo l’accertamento negativo dei requisiti per il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza straniera, della quale preliminarmente deduceva l’inesistenza per mancata sottoscrizione da parte del giudice.

La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente domanda formulata dall’attore (eccezione precisazione delle conclusioni), della quale comunque chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, la Orza proponeva poi domanda di riconoscimento della sentenza del giudice straniero con la conseguente esecutività della stessa.

La Corte d’appello, con sentenza 228/10,rigettava la domanda del V. e, in accoglimento della riconvenzionale della O. O., accertava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza della pretura di Targu Mures.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il V.

Resiste con controricorso la O.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata della presente sentenza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta I’avvenuta violazione nell’avvenuto riconoscimento della sentenza straniera dei principi di ordine pubblico per effetto della violazione dell’art 269 comma 4 c.c. in quanto la paternità sarebbe stata riconosciuta sulla base delle sole dichiarazioni della madre.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione da parte della sentenza impugnata nonché la violazione dell’art. 116 cpc per avere il giudice male esercitato il prudente apprezzamento della prova, nonché dell’art 2697 c.c. per avere male valutato l’assolvimento dell’onere probatorio.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non è necessario addentrarsi nell’esame della questione se l’art 269 comma 4 c.c. costituisce norma di ordine pubblico interno la cui violazione costituirebbe limite al riconoscimento della sentenza straniera.

E’ sufficiente rilevare che , nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo del codice civile in esame.

L’art. 269,, quarto comma,cod. civ. – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. (Cass 22490/06 2640/03 14910/00).

La sentenza impugnata nell’esaminare con attenzione la decisione del giudice romeno ha rilevato che essa era fondata non solo sulle dichiarazioni della O., ma su tutta una ulteriore serie di elementi indiziari costituiti:dalla deposizione della teste T. che ha riferito delle frequentazioni del ricorrente con la O. e la di lei famiglia e del fatto che questi si era detto contento dell’arrivo del bambino; dalla mancata presentazione all’ interrogatorio da parte del V.; dal fatto che dalle schede dell’albergo SC International Sa Sinaia era risultato che le parti avevano soggiornato nella stanza 212 dal 30 dicembre 2000 al 3 gennaio 2001 poco piu di nove mesi prima delta nascita della piccola A.; dal fatto che l’ambasciata italiana in Bucarest aveva certificato, in data 3.5.01 , che le parti avevano eseguito pubblicazioni di matrimonio nel Comune di S.

L’accertamento della paternità, così come risulta verificato dalla sentenza della Corte d’appello, che oltretutto non risulta censurata in ordine alle sopra citate argomentazioni, è dunque avvenuto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla legge italiana, così come gli stessi risultano interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, onde certamente nessuna violazione dell’ordine pubblico interno si è verificata.

Il secondo motivo è inammissibile.

Lo stesso propone invero delle censure alla motivazione della sentenza romena ed alla valutazione delle prove da questa effèttuata, senza considerare che il giudice italiano in sede di delibazione deve solo limitarsi ad accertare che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, l’art.64, comma I, lettera b), della legge 3 I maggio 1995, n, 21 8 prevede un duplice requisito: (a) che I’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e svolto il processo"; (b) che nell’ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa con un controllo di regolarità dell’intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall’ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale. (Cass 13662/04; Cass 10378/04).

Tale controllo è stato attentamente effettuato dalla Corte ritenuto infondati anche alcuni motivi di appello sul riproposti dal V. in questa sede di legittimità.

Nessun controllo doveva invece la Corte predetta valutazione delle prove da parte del giudice romeno.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi ex art 52 d.lgs 196103.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2000 ,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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