Cassazione, sez. II , 9 giugno 2011, n. 12570 L’autodifesa è un diritto limitato, per opporsi a una multa in Cassazione serve un avvocato!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Premesso in fatto

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82, ult. comma, c.p.c. Esso è dunque inammissibile…”.

Considerato in diritto

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. I Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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