Cassazione, sez. IV, 24 maggio 2011, n. 20581 Conclusione indagini. Valida la notifica all’avvocato tramite fax?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. In sede di udienza preliminare relativa ad un processo a carico di A.G. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il G.U.P. di Ancona, decidendo su un’eccezione formulata dal difensore dell’imputato, dichiarava la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e disponeva la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell’atto.

Osservava il giudice di merito che la notifica dell’avviso era stata effettuata, valutata la irreperibilità dell’imputato destinatario, presso il difensore, utilizzando strumento del fax, ai sensi dell’art. 150 c.p.p., che non consentiva tale mezzo per le notificazioni all’imputato.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ancona, denunciando la abnormità del provvedimento.

Infatti la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. era stata effettuata presso il domicilio eletto dall’imputato, ove però non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

A questo punto era stato effettuata la notifica al difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, utilizzando lo strumento del fax ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, per esigenze di celerità, mezzo consentito in considerazione del fatto che il destinatario non era più l’imputato, ma il suo difensore.

Pertanto il G.U.P. dichiarando una inesistente nullità e restituendo gli atti al P.M., aveva in modo abnorme fatto regredire il procedimento nella fase delle indagini, dopo che era stata esercitata l’azione penale.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità, in un caso simile a quello per cui si procede, ha statuito che "La notificazione al difensore è legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto all’imputato, atteso che anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l’imputato" (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 41051 del 02/10/2008 Ud. (dep. 03/11/2008), Davidovits, Rv. 241329).

Invero l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, stabilisce che l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei.

Correttamente, pertanto, si è, nel caso in esame, utilizzato, detta forma, atteso che si trattava di eseguire la notificazione di un atto "mediante consegna al difensore" ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Consegna dell’atto che, nel caso di specie, è puntualmente avvenuta (non è in discussione, invero, l’avvenuta ricezione via fax).

Né può fondatamente sostenersi, per escludere l’applicabilità dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, che l’atto da notificare non era diretto al difensore ma all’imputato.

Invero, non può dubitarsi che la notificazione di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 riguardi un atto diretto all’imputato, ma è altrettanto indiscutibile che destinatario di tale atto sia il difensore (e ciò proprio perché è divenuta impossibile la notificazione all’imputato nel domicilio dal medesimo dichiarato).

Non sussiste, dunque, la invalidità prospettata dalla difesa e dichiarata dal G.U.P. il quale, quindi, ha pronunciato una nullità non prevista dalla legge, con abnorme indebita regressione del procedimento ad un fase anteriore all’esercizio dell’azione penale.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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