Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n. 9697 Questioni di diritto, un contrasto giurisprudenziale esclude la responsabilità aggravata?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1.1. C..G. notifica il 27.7.01 precetto alla Banca Nazionale del Lavoro, condannata a rifondergli le spese di una precedente opposizione rigettata con sentenza del Tribunale di Milano e confermata in appello, per l’importo di L. 18.558.882: ma l’ingiunta, deducendo trattarsi di capo di condanna alle spese relativo ad una sentenza di rigetto, ne contesta l’esecutività con atto di citazione del 31.7.01.

1.2. L’adito Tribunale di Monza rigetta l’opposizione, osservando che la tesi era infondata e comunque non applicabile alla sentenza di secondo grado, quale quella azionata dal creditore; e la Corte di Appello respinge il gravame della debitrice, sulla base dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all’esecutività autonoma del capo di condanna alle spese di una sentenza di rigetto, ritenuta applicabile anche alle sentenze di secondo grado: e, per essere sopravvenuto tale mutamento in corso di causa, ad un tempo compensa le spese di lite e nega la sussistenza dei presupposti della domanda ex art. 96 c.p.c..

2. Impugna il G. tali ultime statuizioni con ricorso per cassazione, articolato su tre motivi; resiste con controricorso, illustrandolo anche con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e discutendo oralmente alla pubblica udienza del 30.3.11, l’intimata Banca Nazionale del Lavoro.

Motivi della decisione

3. Va premesso che alla fattispecie non si applica – trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 28 settembre 2005 – il regime dell’art. 366-bis c.p.c., norma introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ed applicabile – in virtù del co. 2 dell’art. 27 del medesimo decreto – soltanto ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006.

4. Ciò posto:

4.1. con il primo motivo il ricorrente lamenta una errata interpretazione ed applicazione dell’art. 91 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione sul punto relativo alla liquidazione delle spese di lite, perché erroneamente la Corte ambrosiana avrebbe ritenuto rilevante, ai fini della compensazione, l’oscillazione della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di esecutività autonoma dei capi di condanna alle spese di sentenze di rigetto, in quanto nella fattispecie si trattava di sentenza di secondo grado;

4.2. con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente trattati, il ricorrente censura la pronuncia della Corte territoriale per il rigetto della domanda di condanna, da lui avanzata, della Banca Nazionale del Lavoro per responsabilità aggravata, siccome basata sulla medesima infondata circostanza, riproponendo poi gli elementi e gli argomenti ai fini della quantificazione dell’invocato risarcimento.

5. A questo riguardo va premesso che:

5.1. da un lato, se non altro nel regime anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005 n. 263, la decisione sulla compensazione delle spese è normalmente incensurabile in cassazione, ove sia però sorretta da motivazione – soprattutto quando essa è, come nel caso di specie, esplicitata – corretta, congrua e logica: sul punto, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo e pertanto la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi dell’art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (tra le tante, v. Cass. 2 luglio 2007 n. 14964);

5.2. dall’altro lato, l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto normalmente non censurabile in sede di legittimità, ma pur sempre ove la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ed all’an ed al quantum dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponda ad esatti criteri logico-giuridici (Cass. 12 gennaio 2010 n. 327, Cass. 8 settembre 2003 n. 13071).

6. Orbene, è certamente vero che il G. ha azionato fin dal primo momento il capo di condanna alle spese di una sentenza di secondo grado: quindi, la fattispecie poteva fin dall’inizio non sembrare affatto influenzata dalle oscillazioni della giurisprudenza di questo Supremo Collegio sull’estensione della provvisoria esecuzione prevista dall’art. 282 c.p.c. anche a quei capi di condanna accessori di sentenze di mero accertamento, dichiarative o costitutive.

7. E tuttavia tale giurisprudenza (confermata, dopo la pronuncia n. 21367/04 già richiamata dalla Corte territoriale, da Cass. 3 agosto 2005 n. 16262, Cass. 13 giugno 2008 n. 16003, Cass. 19 novembre 2009 n. 24438, Cass. ord. 25 gennaio 2010 n. 1283, ma soprattutto da Cass. sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4059) si fa carico di un compiuto riesame della complessiva fattispecie, anticipando, per tali categorie di pronunce, il regime di esecutorietà rispetto al momento del passaggio in giudicato generalmente inteso e quindi evidentemente accomunando tutte le sentenze non definitive nella disamina del problema e nella sua soluzione. Pertanto, è effettivamente plausibile sostenere la tesi dell’estensione dei principi, espressamente in discussione per le sentenze di primo grado, anche alle fattispecie non ancora coperte dal giudicato e quindi alle sentenze di secondo grado.

8. Ne consegue che l’affermazione della Corte di appello sulla detta estensione (pie di pag. 7 e inizio di pag. 8) dei principi in discussione alle sentenze di secondo grado non può indicarsi come manifestamente erronea, se non altro – e per quel che qui interessa – ai fini della valutazione della congruità della motivazione in fatto e in diritto sulla disposta compensazione; e la stessa opinabilità della questione agitata dalle parti quale oggetto della controversia – se non altro, per quanto visto, al momento della sua instaurazione – esclude di conseguenza in radice la mala fede o la colpa grave o comunque la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata invocata dall’odierno ricorrente, come – anche in questo caso con motivazione meramente assertiva, ma con conclusione altrettanto corretta – statuisce la Corte territoriale.

9. Il ricorso va pertanto rigettato; ma proprio le prolungate oscillazioni giurisprudenziali sulla questione giustificano la compensazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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