DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117

Regolamento recante criteri e modalita’ di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 22-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella
seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei
presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni
lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi
di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi’, i
contenuti e le modalita’ di attuazione delle forme organizzative
speciali contemplate dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito
denominato: «decreto-legge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha
personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinata, per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale
continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente
regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo»,
per cio’ che attiene:
a) alle finalita’ di diffusione dell’arte musicale, di formazione
professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della
collettivita’, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio,
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle
prerogative riconosciute, di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di
amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di
disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25
del decreto legislativo.
4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua,
altresi’, ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 23 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha
sede la fondazione e’ tenuto a mettere a disposizione della medesima
i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attivita’
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilita’ di
impieghi e di attivita’ di lavoro autonomo o professionale svolta dai
dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e requisiti 1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge. 2. I presupposti e i requisiti consistono: a) nella peculiarita’ in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita’ della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana; b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall’accertata capacita’ della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita’ lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacita’ produttiva, desunta dall’ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d) nella capacita’ di conseguire l’equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l’istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche’ dalla capacita’ di attrarre, nell’ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entita’ dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell’ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell’ammontare del contributo statale.

Art. 3 Forme organizzative speciali 1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e’ adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell’articolo 1 del decreto-legge. 2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall’organo della fondazione a cio’ deputato, prevede: a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell’organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennita’. L’organo di controllo e’ nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell’iscrizione al registro dei Revisori legali; b) l’univoca attribuzione all’organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalita’ culturali dell’ente; d) l’erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attivita’ triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4. 3. I programmi di attivita’ sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattivita’ della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L’accertamento di attivita’ inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita’, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E’, comunque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale e’ assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell’ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attivita’ di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. E’ fatta, comunque, salva la facolta’ della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita’ previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facolta’ di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro e’ demandata all’autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorita’ vigilanti della compatibilita’ economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per piu’ di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell’autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4 Alta vigilanza ministeriale 1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. L’alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita’ di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell’approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) nell’esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall’approvazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l’applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5

Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei
presupposti di cui all’articolo 2 presentano al Ministero per i beni
e le attivita’ culturali apposita istanza per ottenere il
riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente
regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli
elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione dell’istanza di riconoscimento, formula una motivata
proposta di accoglimento dell’istanza medesima oppure comunica i
motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque
giorni, provvede motivatamente sull’istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei
presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali,
la Direzione generale competente comunica l’avvio del procedimento di
revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si
conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
avvio con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di revoca o di
conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, all’esito del procedimento, puo’ altresi’ assegnare alla
fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi,
prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e
ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative
speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di
riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine
di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle
conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale
vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le
fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei
presupposti previsti, contestualmente all’istanza di riconoscimento
della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero
per i beni e le attivita’ culturali e al Ministero dell’economia e
delle finanze, ai fini dell’approvazione, lo statuto adeguato ai
sensi dell’articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i
presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si
provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale
contestualmente all’approvazione dello statuto.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle
disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla
fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le
seguenti disposizioni:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione
dell’articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;
b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11
settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 450;
c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, 367;
d) l’articolo 2, nonche’ il comma 1 dell’articolo 4 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 3,
comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione
lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l’articolo 2
e l’articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2010, n. 100.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Galan, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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