LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita’ di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ quotate in mercati regolamentati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 28-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Equilibrio tra i generi negli organi delle societa’ quotate 1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita’ stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita’ di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa’ organizzate secondo il sistema monistico». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma 1-ter». 3. All’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’atto costitutivo della societa’ stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»; b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e’ inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di
controllo delle societa’ quotate in mercati regolamentati successivo
ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti.

Art. 3

Societa’ a controllo pubblico

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
societa’, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e
modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa’ interessate, in coerenza
con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza
sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalita’ di sostituzione dei componenti
decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2426):
Disegno di legge presentato dall’On. Lella Golfo il 7 maggio
2009.
Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 9
luglio 2009, con pareri delle Commissioni I, II.
Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 10 novembre
2009, il 19 e 26 gennaio 2010, il 15 e 30 giugno 2010, il 6, 7 e 21
luglio 2010.
Assegnato nuovamente alla Commissione VI, in sede legislativa, il
1° dicembre 2010, con pareri delle Commissioni I e II
Esaminato dalla Commissione VI, in sede legislativa ed approvato
in un testo unificato con l’atto C. 2956 (Mosca ed altri) il 2
dicembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2482):
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro), in sede
referente il 18 gennaio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede referente, l’8, 9, 10,
15, 17, 22, 23 e 24 febbraio 2011, il 1°, 2, 3, 8 e 9 marzo 2011.
Assegnato nuovamente alla Commissione 6ª, in sede redigente, il 9
marzo 2011.
Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede redigente il 10 marzo
2011.
Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto n. 2482,
1719, 1819, 2194 e 2328-A) relatore on. Germontani.
Esaminato dall’Aula il 9 marzo 2011 ed approvato con
modificazioni il 15 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 2426-2956-B):
Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 23
marzo 2011, con parere delle Commissioni I e II.
Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 24, 29 e 31
marzo 2011, il 13 aprile 2011, il 5 maggio 2011 e il 22 giugno 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 28 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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