DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 2-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge comunitaria 2009, ed in
particolare gli articoli 1, 3 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione
codificata);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante
attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva
2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
l’attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre
2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di
informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione
in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini confinati in azienda per l’allevamento e l’ingrasso.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta’,
allevato per la riproduzione o l’ingrasso;
b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta’
ed e’ destinato alla riproduzione;
c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la
puberta’, ma non ha ancora partorito;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia’ partorito una
prima volta;
e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel
periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo
svezzamento e la fase perinatale;
g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
h) suinetto: un suino dallo svezzamento all’eta’ di 10 settimane;
i) suino all’ingrasso: un suino dall’eta’ di 10 settimane alla
macellazione o all’impiego come riproduttore;
l) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli
animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.

Art. 3
Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla
specie suina

1. Le aziende di cui all’articolo 1 devono soddisfare
contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino
all’ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna
scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette
scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere
rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione
sono allevati in gruppi di:
1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono
essere aumentate del 10 per cento;
2) 40 o piu’ animali, le superfici libere disponibili possono
essere ridotte del 10 per cento;
c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti
requisiti:
1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide
una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno
0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere
costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15
per cento alle aperture di scarico;
2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo
per suini allevati in gruppo:
2.1) l’ampiezza massima delle aperture deve essere di:
2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;
2.1.2) 14 mm per i suinetti;
2.1.3) 18 mm per i suini all’ingrasso;
2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le
scrofe;
2.2) l’ampiezza minima dei travetti deve essere di:
2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
2.2.2) 80 mm per i suini all’ingrasso, le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe.
2. E’ vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le
scrofette sono tenute all’attacco, nonche’ il relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo
compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana
prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene
allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza
superiore a 2,8 m. Allorche’ sono allevati meno di 6 animali i lati
del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza
superiore a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le
scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere
allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a
condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Fatto salvo quanto previsto all’allegato I, le scrofe e le
scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui
al punto 4) del citato allegato.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere
alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun
animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche
in situazione di competitivita’.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le
scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime
riempitivo o ricco di fibre in quantita’ sufficiente, cosi’ come
alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono
particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o
che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto
individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere
all’animale di girarsi facilmente se cio’ non e’ in contraddizione
con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al
secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o
ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1°
gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si
applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Art. 4
Condizioni relative all’allevamento

1. Le condizioni relative all’allevamento di suini devono essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell’allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell’allegato I possono essere
modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi
scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta
salva l’adozione di misure piu’ severe.

Art. 5
Formazione del personale

1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale
addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano
ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all’articolo 3
e all’allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore
relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi
fronte con le risorse proprie.

Art. 6
Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e
le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell’ambito delle
rispettive competenze per accertare l’osservanza delle disposizioni
del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano
ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari
sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere
effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute
presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico
contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla
decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante
il precedente anno solare.
3. Il Ministero della salute fornisce l’assistenza necessaria agli
esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le
procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto
dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari
misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di
trasmissione di malattie.

Art. 7
Condizioni per l’importazione di suini

1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo
devono essere accompagnati da un certificato rilasciato
dall’autorita’ competente di questo Paese, in cui si attesta che
hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello
accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente
decreto.

Art. 8
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
disposizioni di cui all’articolo 3 e dell’allegato I, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro
a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata fino alla meta’.
3. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.

Art. 9
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
dall’attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo
dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Art. 11
Disposizioni finali

1. L’allegato I e’ modificato con decreto del Ministro della
salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate
in sede comunitaria.
2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le
disposizioni piu’ severe adottate anche in applicazione delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della
legge 14 ottobre 1985, n. 623.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l’attuazione
della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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