DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 4-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2009,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge comunitaria 2009, ed in
particolare gli articoli 1 e 3 e l’Allegato A;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, recante
attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto
legislativo 1° settembre 1998, n. 331, recante attuazione della
direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei
vitelli;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
l’attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Viste le raccomandazioni del Consiglio d’Europa e le disposizioni
della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre
2006, n. 778, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta
di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di
produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono
essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli
confinati per l’allevamento e l’ingrasso.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) vitello: un animale della specie bovina di eta’ inferiore a sei mesi; b) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

Art. 3 Requisiti minimi di allevamento di vitelli 1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) nessun vitello di eta’ superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l’isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all’altezza al garrese del vitello, misurata quando l’animale e’ in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremita’ caudale della tuberosita’ ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell’allattamento.

Art. 4

Condizioni relative all’allevamento di vitelli

1. Le condizioni relative all’allevamento dei vitelli devono essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell’Allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell’Allegato I possono essere
modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi
scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta
salva l’adozione di misure piu’ severe.

Art. 5 Ispezioni 1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell’ambito delle rispettive competenze per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini. 2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.

Art. 6

Ispezioni della Commissione europea

1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza
agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di
verificare il rispetto e l’applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei
vitelli di allevamento.
2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di
igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di
malattie.
3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti
necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo
degli esperti di cui al comma 1.

Art. 7 Condizioni per l’importazione dei vitelli 1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorita’ del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

Art. 8

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, e di cui all’Allegato I,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata fino alla meta’.
3. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.

Art. 9 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto prescritto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11 Disposizioni finali 1. L’Allegato I e’ modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria. 2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni piu’ severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 7 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fazio, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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