Cassazione, sez. IV, 19 aprile 2011, n. 15617 Guida in stato di ebbrezza minima: proscioglimento e niente giudici amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 16.12.2008, il Tribunale di Gela dichiarava S. S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello, sollecitando un nuovo esame delle risultanze processuali atteso che non era stato accertato che egli, proprietario dell’auto, fosse alla guida della stessa al momento dell’intervento dei carabinieri, e non piuttosto il proprio figlio presente sul luogo; peraltro non era neppure possibile ritenere accertato con sicurezza il superamento del limite minimo di 0,5 gr./l atteso che non era stato effettuato l’esame con l’etilometro, essendo stato apprezzato il ritenuto stato di ebbrezza solo in base ad indici sintomatici; lamentava poi la mancanza di motivazione sulla non concessa sospensione condizionate della pena.

3. La Corte di appello di Caltanisetta dichiarava inammissibile l’appello proposto rilevando che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., le sentenze di condanna con le quali, come nella specie, è stata applicata la sola pena dell’ammenda sono inappellabili.

4. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, c.p.p., tanto più che non era ravvisabile alcun profilo di inammissibilità dal punto di vista formale atteso che l’atto era stato redatto personalmente dallo stesso imputato.

Considerato in diritto

1. Premesso che erroneamente la Corte d’appello ha pronunciato declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza di primo grado – posto che avrebbe dovuto qualificare come ricorso il gravame e trasmettere gli atti a questa Corte – osserva il Collegio che, previa qualificazione come ricorso dell’impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza del Tribunale di Gela, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio in conseguenza di "abolitio criminis".

L’ipotesi di reato per la quale S. S. G. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto derivando dal fatto che lo stato di ebbrezza è stato desunto solo sulla base di dati sintomatici, senza procedere a rilevamento con l’alcoltest. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il S. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. V 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 L. 24.11.1981 n. 689 richiamata dall’art. 194 codice della strada), e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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