Cassazione, sez. IV, 7 aprile 2011, n. 13775 Lesioni colpose al pedone per insidia stradale: chi ne risponde?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Acqui Terme confermava la responsabilità di O.A., già ritenuta dal giudice di primo grado, per le lesioni colpose subite dal pedone B.A..

All’O., nella qualità di funzionario addetto alla manutenzione della rete stradale del Comune di Acqui Terme, in quanto dirigente dell’ufficio tecnico di quel Comune, era stato contestato di avere omesso la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale fra il marciapiede e l’attraversamento della carreggiata, in cui si era verificato l’incidente, così permettendo il permanere di una "bolla" di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata in alcun modo, tale da provocare la caduta della persona offesa.

La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell’imputato nella determinazione del sinistro, ritenendo la sussistenza dell’addebito omissivo, sul rilievo della obiettiva esistenza dell’insidia, in quanto il rigonfiamento dell’asfalto non era percepibile se non ad un occhio particolarmente attento, con la conseguenza che esso costituiva un pericolo in concreto riconoscibile, eliminabile solo attraverso un adeguato controllo da parte degli addetti al sistema di manutenzione. Quanto alla posizione di garanzia, i giudici di appello richiamavano la delibera comunale del 29.8.2002 ed il successivo contratto di incarico dirigenziale a tempo determinato.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi, strettamente connessi.

Con il primo motivo, lamenta che la sentenza impugnata, senza rispondere allo specifico motivo impugnazione, aveva omesso di motivare in relazione alla difficile rilevabilità della "bolla", mentre, secondo la prospettazione difensiva era da escludere ogni reato in considerazione della piena visibilità e non insidiosità del piccolo rilievo sull’asfalto.

Con il secondo motivo si duole della erroneità della decisione, laddove i giudici di merito non avevano dato rilievo, ai fini della interruzione del nesso di causalità, alla condotta abnorme della persona offesa, che, al momento della caduta stava camminando all’indietro.

Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ricondotto la responsabilità dell’O. alla omessa predisposizione di un sistema di controlli in una città pur non di grandi dimensioni, così interpretando estensivamente la delibera comunale di affidamento dell’incarico all’imputato, senza tener conto che essendo la bolla molto risalente nel tempo e non essendo mai stata segnalata l’anomalia, la situazione avrebbe potuto essere scoperta e rimossa solo con un diverso e più incisivo sistema di controlli del territorio comunale.

I motivi meritano trattazione congiunta essendo volti a contestare oggettivamente e soggettivamente l’addebito.

Il ricorso non merita accoglimento.

Risulta che il giudice di merito, nel ricostruire insindacabilmente il fatto [soprattutto con riferimento allo stato della strada ed alla riconosciuta natura di insidia della bolla presente sul marciapiede] ha affrontato e risolto convincentemente tutti i profili di interesse.

Quanto alla posizione di garanzia, si è valorizzata la delega all’imputato, che lo onerava delle attività di controllo e di manutenzione delle strade. Del resto, come è stato anche di recente ribadito, il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali (nella specie, la Corte ha così rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato per il reato di lesioni personali colpose il sindaco, anche titolare di delega assessoriale ai lavori pubblici, e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, cui era stato addebitato di avere omesso adeguati controlli ed interventi sulle condizioni di un tratto di strada comunale, così cagionando ad una passante, che inciampava su un dislivello privo di segnalazione, lesioni personali) (Sezione IV, 15 gennaio 2008, Picone, non massimata).

Qui, in coerente applicazione di tale principio, il tema della responsabilità è stato correttamente risolto valorizzando la delega di cui si è detto.

Quanto al tema della colpa, la rilevata situazione della strada ha consentito di formalizzare la violazione della regola cautelare, avendo poi il giudicante approfondito anche la questione della prevedibilità dell’evento e l’ulteriore questione del comportamento della vittima.

Sotto il primo profilo, è principio non controverso e condivisibile, quello secondo cui, in tema di reato colposo, l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare [generica o specifica] e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire [la c.d. "concretizzazione" del rischio]. Infatti, l’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento [ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del "nesso causale"] e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) [ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento soggettivo della "colpa"], ma anche se l’autore della stessa [nella specie, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale che si ipotizzava produttiva di evento lesivo mortale: qui, il dirigente comunale addetto a curare la manutenzione delle strade] potesse "prevedere" ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest’ottica ricostruttiva, occorre poi ancora chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no "evitato" l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno.

Ebbene tale principio è stato satisfattivamente applicato essendosi verificato come lo stato della strada poteva determinare "prevedibilmente" eventi del tipo di che trattasi: compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione è proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarità da cui è prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti.

Mentre, sul punto, solo suggestivo è l’argomento basato sulle dimensioni del Comune, risultando il principio indistintamente applicabile, salve le particolarità che possono derivarne, in ambiti territoriali più ampi, per l’individuazione del soggetto in concreto responsabile.

Nessun rilievo poi può attribuirsi al comportamento disattente della vittima [qui, per il fatto che questa avesse indietreggiato] per l’ovvia ragione che causa eccezionale idonea ad interrompere il nesso causale [articolo 41, comma 2, c.p.] può essere solo un fattore completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta: ciò che deve escludersi nella condotta, pur genericamente disattenta, ma affatto abnorme, dell’utente della strada, in presenza di un’"insidia" cui è stata ricondotta la "causa" dell’accaduto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *