Cassazione, sez. II, 10 marzo 2011, n. 9849 Attenuanti generiche, negate se l’imputato ha precedenti penali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con sentenza in data 5.5.2008, il Tribunale di Benevento dichiarò D.M.G. responsabile di ricettazione di una patente di guida compendio di furto e – con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 4 reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 10.7.2009, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto anche in caso di regressione del procedimento per incompetenza territoriale (come accaduto nel caso in esame) sarebbe necessario notificare l’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte territoriale;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen., trattandosi di un mero modulo per patente;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In caso di dichiarazione di incompetenza per territorio gli atti compiuti conservano validità, sicché non era necessaria la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. già inviato dal P.M. di Ariano Irpino, prima. della dichiarazione di incompetenza di quel Tribunale.

Infatti, questa Corte ha chiarito che la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d’incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20765 in data 8.4.2010 dep. 3.6.2010 rv 247609. In motivazione la Corte ha precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l’effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l’imputato presunto innocente).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha rilevato che se la ricettazione riguardava un modulo per patente, lo stesso era stato poi utilizzato per formare una patente falsa e che l’imputato era recidivo infraquinquennale.

Questa Corte ha chiarito che “non è censurabile la decisione del giudice di merito che abbia negato l’attenuante speciale di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen. in forza dell’esame globale del fatto e, cioè, di una valutazione ricomprendente oltre a componenti oggettive anche quelle soggettive del reato, così estendentesi a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 cod.pen.. Ai fini dell’accertamento della gravità o della particolare tenuità del fatto non può invero prescindersi dalla considerazione della personalità del suo autore, la cui eventuale pericolosità sociale desumibile anche dai precedenti penali risultanti a suo carico si riverbera inevitabilmente sul fatto stesso conferendogli particolari connotazioni rilevanti ai fini del giudizio”. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 6292 del 29.10.1990 dep. 10.6.1991 rv 187401).

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti va ricordato che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime”. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, “in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis Cod. Pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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