DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell’articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 17-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare
l’articolo 7-bis, come introdotto dall’articolo 2-ter del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999,
n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle
vittime dei reati di tipo mafioso;
Ravvisata la necessita’ di apportare al suddetto regolamento le
opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni
di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2010;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284

1. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). – 1. Non
si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della
domanda e la ripetizione delle somme gia’ liquidate dal Comitato e’
sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando,
dopo l’impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il
pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili
costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte
del reo, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione
delle somme). – 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e’
revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla
ripetizione delle somme gia’ corrisposte a titolo di provvisionale
per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice
dell’impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte
del reo, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale e
l’azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei
successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ riformata con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola
eccedenza delle somme gia’ corrisposte quando, concorrendo le
medesime circostanze di cui al comma 1, l’azione esperita in sede
civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con
l’accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei
suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un
importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per
effetto della sentenza di condanna penale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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