Cassazione, Sez. III, 6 luglio 2010, n. 15857 Responsabilità medica, obblighi probatori e legame causale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Massa Carrara con sentenza del 9 agosto 2002 aveva respinto, perché ritenuta non provata, la domanda proposta da C.L. e A.E., contro M.G., che nel corso del giudizio aveva chiamato in manleva l’Assitalia s.p.a., e l’USL omissis, volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati al loro figlio C.L., per dedotta negligenza professionale del sanitario, che aveva visitato il piccolo al Pronto soccorso dell’ospedale di omissis e per i sanitari di quel nosocomio che avrebbero dovuto rispondere per analoga colpa professionale.

Avverso siffatta decisione proponevano appello i C. e la Corte di appello di Genova con sentenza del 13 aprile 2005 ha dichiarato:

1) inammissibile il gravame nei confronti dell’Assitalia spa;

2) inammissibile il gravame contro la USL omissis.

Il giudice dell’appello, entrando, nel merito, ha poi respinto l’appello contro il G..

Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione i C. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso Assitalia spa e ASL omissis, la quale ha depositato memoria.

All’udienza del 2 marzo 2010 la Corte, rilevato che l’avviso di udienza non era stato notificato al difensore del G., rinviava la causa a nuovo ruolo.

Il G. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Ritiene il Collegio che, in relazione ai tre motivi, di cui è corredato il ricorso, vadano esaminati per la loro interconnessione e priorità logica il primo e il terzo, concernente la responsabilità, esclusa dalla sentenza impugnata, del G., sanitario del Pronto Soccorso, che ebbe a visitare il piccolo U.C. e dei medici dell’Ospedale di omissis, che intervennero il giorno successivo, allorché gli fu diagnosticato “coma vascolare da ischemia del cervello per trombo traumatico della carotide” e furono attivate tutta una serie di analisi, che sfociarono solo dopo 27 ore e mezzo dall’incidente e 11 ore dopo la scoperta dell’emiplegia in una terapia trombolitica, praticata al omissis ove il piccolo venne trasferito in elicottero.

I ricorrenti assumono che tra i medici e l’Ospedale esisteva un rapporto contrattuale e pongono in rilievo che i sanitari non avrebbero usato la dovuta diligenza nella diagnosi iniziale e successivamente, ovvero prima del trasporto al omissis.

Lamentano, quindi, che il giudice dell’appello abbia preso in considerazione uno solo dei motivi del gravame rivolto contro la sentenza di primo grado, ossia quello relativo alle contestazioni della consulenza B. e quello concernente la possibile responsabilità dei sanitari, intervenuti il giorno successivo all’incidente, quando il loro figliolo fu ricondotto all’Ospedale di omissis.

2. – Osserva il Collegio che le doglianze (omessa motivazione – p. 7 ricorso – e violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 – 2729 e 2697 c.c.) non meritino accoglimento.

Di vero, entrando nel merito della vicenda, il giudice dell’appello ha condiviso la CTU del prof. B. (p. 11 – 13 sentenza impugnata), secondo la quale il quadro clinico presente il giorno della caduta dalla bicicletta a tre ruote, l’aspetto e la localizzazione della ferita escludevano ogni sintomo di natura neurologica di ischemia cerebrale da poter essere ritenuto conseguenza di una dissezione intimale della carotide, il cui trauma è un evento rarissimo, al punto che solo sintomi neurologici di ischemia cerebrale, assenti al momento del ricovero in Pronto Soccorso, possono determinare sospetti clinici.

E ciò tanto più che la ferita non era localizzata nella regione carotidea, ma nella zona sottomentoria sinistra (v. p.12 sentenza impugnata e p. 11 controricorso ASL, ove si riporta il supplemento della CTU).

La ricostruzione del fatto lesivo e le conclusioni dell’ausiliario hanno indotto il giudice dell’appello ad escludere la colpa sia nella sua valenza di imperizia che di negligenza, ancorché lieve del sanitario G. perché nell’immediatezza del fatto i sintomi e il quadro clinico non erano idonei a far sospettare la gravità della ferita e la sua tragica evoluzione.

In realtà, il giudice del gravame ha preso atto, in base alla relazione peritale, condotta con rigore scientifico e metodologico, che quanto accaduto al piccolo U. era un evento assai raro e non facile da sospettare.

Il trauma subito era di per sé banale; l’assenza di un ematoma in loco permetteva doverosamente di escludere situazioni di emergenza diagnostica irreparabile.

Peraltro, la stessa relazione dei consulenti del P.M. depositata in sede penale (v. p. 12 e 14 sentenza impugnata) confermava l’inesistenza di una qualche colpa.

Infatti, la dissezione carotidea – accertarono i consulenti – non fu dovuta al “freno” della piccola bicicletta a ruotine, ma ad “una brusca rotazione e flessione del collo”, di cui si disconosce l’origine, per cui quanto verificatosi successivamente ed in modo drammatico rispetto al momento del ricovero in Pronto Soccorso non rientrava fra le ipotesi di facile soluzione clinica.

Nell’occorso furono apprestate il giorno successivo tutte le terapie che la gravità del caso presentava.

In virtù di quanto documentalmente acquisito, il giudice di appello ha escluso ogni nesso di casualità tra la condotta del sanitario (e dei medici intervenuti successivamente) e l’evento ed ha potuto concludere che l’attività sanitaria fu correttamente e puntualmente svolta, per cui non si sarebbe potuto, attraverso un criterio probabilistico di cui dà atto (v. p. 14 – 15 sentenza impugnata), evitare il danno verificatosi.

Se è vero che, trattandosi di asserita responsabilità contrattuale, l’onere di provare la erroneità o l’inadeguatezza della prestazione professionale prima del G., medico del Pronto Soccorso, e poi degli altri medici, intervenuti il giorno successivo, gravava su di essi per dimostrare che il caso affidato non si presentava di particolare complessità, data l’assenza di sintomi clinici e la stessa localizzazione della ferita, data la rarità del caso (v. p. 14 sentenza impugnata), è, altresì, incontrovertibile la imprevedibilità della evoluzione della lesione patita.

Non essendo stata riconosciuta, quindi, nessuna responsabilità per colpa lieve (art. 1176, comma 2 c.c.) né, tanto più, una responsabilità per colpa grave (art. 2236 c.c.) la censura va respinta.

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata sulla ritenuta inammissibilità dell’appello nei confronti della Compagnia Assicuratrice Assitalia s.p.a. e della USL (p. 8 – 10 ricorso).

La Corte ritiene, infine, di dover compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione, data la peculiarità fattuale e giuridica della vicenda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *