Cassazione, Sez. VI, 13 luglio 2010, n. 27088 Il cancelliere comunica al legale telefonicamente il giorno dell’udienza, ma nel telegramma di conferma la data è un’altra, quid iuris?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

OMISSIS ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 21 gennaio 2010, che ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza 12 gennaio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce violazione di legge ex art. 178 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza in camera di consiglio in data 21 gennaio 2010, udienza stabilita per la discussione del riesame, considerato che il telegramma che, è seguito alla comunicazione telefonica del cancelliere, indicava come data il “19 gennaio” anziché il “21 gennaio”, data invece corretta e telefonicamente comunicata.

In atti risulta che la comunicazione della data esatta dell’udienza e cioè “21 gennaio 2010” è stata fatta personalmente al difensore del ricorrente, sulla sua utenza cellulare, alle ore 12,45 del 14 gennaio.

Tale ultima circostanza non è stata peraltro evidenziata od utilizzata dal difensore il quale, non contesta che il cancelliere gli abbia comunicato la vera data dell’udienza, ma si limita a segnalare nell’impugnazione l’erronea indicazione della data dell’udienza nel contenuto del telegramma, successivo alla telefonata, errore questo – a suo giudizio – idoneo ad integrare una nullità assoluta.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie il difensore:

a) ha ricevuto corretta informazione della fissata udienza, per telefono e a mezzo di una comunicazione diretta fattagli dal cancelliere;

b) è stato informato per iscritto della celebrazione dell’udienza di riesame, con un errore di due giorni di anticipo sulla data reale dell’udienza stessa (19 anziché 21).

La nullità, nella vicenda in esame, non esiste.

In proposito va premesso che l’avviso al difensore, della data fissata per l’udienza davanti al tribunale del riesame, va comunicato almeno tre giorni prima, e va effettuato osservando le forme previste per le notifiche, per cui, nei casi di urgenza, può anche procedersi alla notificazione a mezzo del telefono, purché siano rispettate, a pena di nullità, le modalità previste dall’art. 149 cod. proc. pen., che richiede che la telefonata sia ricevuta dal destinatario e che sia confermata mediante telegramma (Cass. Pen. Sez. 4, 41186/2004 Rv. 229902 Agasi. Massime precedenti vedi: n. 4574 del 1994 Rv. 197741, n. 5476 del 1998 Rv. 210362, n. 511 del 2000 Rv. 215656).

Inoltre ai sensi del comma 4 dell’art. 149 cod. proc. pen. detta comunicazione telefonica ha valore di notificazione, con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

Da ciò si desume che si tratta di atto a formazione progressiva, i cui effetti vengono fatti risalire al momento della prima comunicazione telefonica.

In tale quadro, ritiene peraltro la Corte che, in un corretto ed equilibrato rapporto processuale, il difensore, a fronte di due difformi comunicazioni dell’ufficio giudiziario, la prima percepita personalmente per contatto verbale – uditivo con il cancelliere, ed un’altra diversa e successiva, desunta dal tenore del telegramma (pur escludendo un suo dovere di attivarsi per chiarire nel modo più agevole con il cancelliere la ragione della difformità delle due comunicazioni dell’ufficio, che recavano le due diverse date del 19 e del 21), aveva due diverse alternative:

a) dare rilievo alla comunicazione successiva (quella del telegramma) e quindi presentarsi in Tribunale il giorno 19 gennaio ed in qual caso avrebbe necessariamente preso atto che l’udienza si sarebbe celebrata il successivo 21 gennaio;

b) attribuire valore prevalente alla comunicazione verbale del cancelliere, direttamente percepita, che indicava il giorno 21 gennaio, ed in questo caso si sarebbe presentato proprio il giorno in cui l’udienza è stata celebrata.

Il difensore, superando tali due ragionevoli vie, ha invece ritenuto praticabile una terza strada, non comparendo neppure il giorno 21, necessariamente ben sapendo che l’udienza non si era svolta il 19 (come specificato nel telegramma) e così predisponendosi un utilizzabile profilo di nullità, quale conseguenza dell’erronea indicazione della data.

Trattasi di un comportamento al quale non può darsi tutela, tenuto conto che nella specie il difensore non ha fornito la prova di essersi inutilmente presentato in udienza il giorno corrispondente a quello erroneo indicato nel telegramma (19), il quale fissava una data di due giorni antecedente a quella in concreto corrispondente all’udienza celebrata.

Diverso sarebbe stato invece l’epilogo processuale laddove l’errore fosse invece consistito nella prospettazione nel telegramma di una erronea data, successiva a quella della effettiva celebrazione dell’udienza stessa.

Da ciò consegue il rigetto del ricorso, qui richiamando il principio, autorevolmente indicato dalla Corte delle leggi, secondo cui, in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità, non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo C.P.P., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il “criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non – essenziale”.

Inoltre, l’insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza (Corte costituzionale, ord. 8 – 10 maggio 2000, Pres. Mirabella, rel. Flick), ed in ogni caso a vizi formali non emendabili – come nel caso in esame – con l’uso di una ordinaria diligenza, nella specie intenzionalmente non esercitata, posto che non risulta che il difensore, a fronte delle due date difformi di udienza (erronea soltanto la prima, peraltro di data anteriore, e corretta la seconda, telefonicamente comunicata) si sia presentato in una delle due.

Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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