Cassazione, Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10924 Telelaser, multa legittima e irrilevanti le prove testimoniali. Basta il verbale degli agenti valido fino a querela di falso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Caprino Veronese con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da Gian Luca Righi avverso comune di Lazise per l’annullamento del verbale di contestazione n. 1518/T del 17/9/2005 relativo a violazione dell’art 142/9 CdS. Rilevava che la velocità di 93 KM orari, accertata mediante telelaser, era stata contestata grazie alla testimonianze di tre persone, le quali avevano asserito che la vettura dell’opponente “circolava ad una velocità non superiore agli 80 km orari”.

Il Comune di Lazise ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 febbraio 2007 e illustrato da memoria. L’opponente ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.

Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura. Il Righi rileva che la procura risulta rilasciata da tal Luca Sebastiano, indicato come vice sindaco, la cui firma è preceduta “dalla menzione Per il sindaco”. Osserva che nell’epigrafe il ricorso risulta invece promosso dal Sindaco del comune a ciò autorizzato con delibera di Giunta n. 16/2007. Deduce che l’atto avrebbe dovuto dare atto dell’impedimento del Sindaco. Il rilievo è infondato, attesa la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell’ente, senza che, costituendo fatto interno dell’ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del sindaco che giustifichi la funzione vicaria del vice-sindaco, restando così l’atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 24930/07).

Sono invece fondati i primi tre motivi del ricorso principale. Con essi il Comune deduce: violazione dell’art. 2700 c.c.; violazione degli artt. 142 CdS e degli artt. 192 e 345 del Regolamento relativo; vizi di motivazione in ordine alla idoneità probatoria delle testimonianze.

Osserva il Collegio che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata “telelaser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (Cass. 5873/04; 7013/06). Pertanto in presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione; per superarla non erano quindi sufficienti le opinioni espresse da tre testimoni, il cui apprezzamento, in considerazione dei ridottissimi margini tra la contestazione e la valutazione da essi resa, non poteva che assurgere, come dedotto in ricorso, a mera opinione personale, priva di valore probatorio tale da superare le risultanze elettroniche e le attestazioni dei verbalizzanti, munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all’apparente funzionamento dell’apparecchio e al puntamento del veicolo. Poiché dette attestazioni non sono state contestate con l’indispensabile querela di falso (Cass. 17355/09) né risulta dedotto o provato il cattivo funzionamento dello strumento elettronico, il ricorso è manifestamente fondato. Resta assorbita la quarta censura, relativa alla “derubricazione della sanzione”.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 cpc, al rigetto dell’originaria opposizione, giacché il giudice di merito ha già scrutinato e respinto i motivi di opposizione, senza che sia stato proposto ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte resistente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *